CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18627/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Vasto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca della penasostitutiva applicata a XXXXXXXXXXXXXXXX con sentenza n. 85 del 2020, emessa ai sensidell'art 444 cod. proc. pen,. e, per l’effetto, ha disposto il ripristino della pena sostituita, pari amesi due di arresto ed euro 500,00 di ammenda nonché della sanzione amministrativa dellasospensione della patente per la durata di anni due.A ragione della decisione osserva che, nonostante i solleciti ripetuti inoltrati dallacancelleria all’UEPE di Pescara e al Comune di Monteodorisio, non risulta che il condannatoabbia adempiuto agli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nérisultano sussistenti ragioni idonee a giustificare la rimessione in termini invocata dalladifesa.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore difiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge in relazione all'art187, comma 8 bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.Lamenta che il Giudice dell'esecuzione ha valutato come inottemperante ilcomportamento del condannato alla pena sostitutiva soltanto sulla base del suo mancatoCome si desume dalla normativa vigente e come chiarito dalla giurisprudenza dilegittimità richiamata, deve essere il pubblico ministero a dare impulso alla procedura diesecuzione della sanzione sostitutiva, la cui inerzia non può avere effetti sfavorevoli sulcondannato.Nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] non ha mai ricevuto alcuna notificazione diconvocazione che lo invitasse a svolgere la sanzione sostitutiva né di altro atto che loavvisasse della necessità di svolgere lavori utilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. L’ordinanza impugnata muove dalla premessa che XXXXXXXXXXXXXXXX,condannato per il reato di cui all’art. 187, comma 1, d.lgs. n 285 del 1992 alla penasostitutiva del lavoro di pubblica utilità, dovesse deve egli stesso attivarsi per dare avvio alprocedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata in sentenza,prendendo contatti con l’UEPE e con l’ente presso il quale svolgere la prestazione.L’assunto è erroneo.2. L'art. 186, comma 9-bis, codice della strada, stabilisce che "al di fuori dei casi previstidal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita,anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, conquella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività nonretribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza edell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti oorganizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lottaalle dipendenze".Dunque, quando procede per talune delle fattispecie previste dall'art. 186 C.d.S., ilgiudice della cognizione può sostituire la pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità, senzache l'imputato, il quale può sollecitare il giudice in tal senso o anche dichiarare soltanto dinon opporsi (Sez. 4, n. 4927 del 2/2/2012, Ambrosi, Rv. 251956; Sez. 4, n. 37997 del19/7/2012, Dossetto, Rv. 254370), sia tenuto ad attivarsi per indicare l'ente o la strutturapresso la quale svolgere la relativa prestazione (Sez. 4, n. 12926 del 11/10/2012, dep. 2013,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 255523; Sez. 4, n. 53327 del 15/11/2016, Panerai, Rv. 268693),spettando al giudice, e non all'imputato, stabilire le concrete modalità esecutive dellaprestazione di pubblica utilità (Sez. 1, n. 53684 del 4/5/2016, Moscariello, Rv. 268551; Sez.4, n. 20043 del 5/3/2015, Torregrossa, Rv. 263890; Sez. 4, n. 35278 del 16/7/2014, DeNardi, Rv. 261569; Sez. 4, n. 15563 del 15/3/2013, Mannetta, Rv. 255524; Sez. 4, n. 27987del 3/7/2012, Cirina, Rv. 253589).Quanto alle modalità esecutive del lavoro di pubblica utilità, esse sono disciplinate,stante il menzionato rinvio compiuto dall'art. 186, comma 9-bis, codice della strada, dall'art.54, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, recante "Disposizioni sulla competenza penale del giudicedi pace", che al comma sesto stabilisce che "le modalità di svolgimento del lavoro dipubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con laConferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".In attuazione di tale disposizione è stato, quindi, emanato il decreto del Ministro dellagiustizia del 26 marzo 2001 (intitolato "Norme per la determinazione delle modalità disvolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274,art. 54, comma 6"), il quale, dopo aver individuato il tipo di prestazioni dovute e avererichiamato le convenzioni da stipulare con il Ministro della giustizia o, su delega diquest'ultimo, con il presidente del tribunale, all'art. 3 dispone che "con la sentenza dicondanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudiceindividua il tipo di attività, nonché l'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionatipresso il quale questa deve essere svolta. A tal fine il giudice si avvale dell'elenco degli enticonvenzionati".Tutte le disposizioni fin qui citate non disciplinano la precisa sequenza procedimentaleche muove dalla sentenza di condanna e giunge all'inizio della prestazione dell'attivitàlavorativa. Sequenza che, dal punto di vista logico, deve prevedere la formulazione, da partedell'ente presso cui l'attività debba essere prestata, di uno specifico calendario recantel'indicazione dei giorni e degli orari in cui il lavoro debba essere svolto; e che, ovviamente,deve presupporre una specifica sollecitazione, da parte dell'autorità giudiziaria, rivolta alcondannato, affinché prenda contatto con l'ente di riferimento e si uniformi alle indicazionidel cennato calendario. E ovviamente, entrambi i menzionati passaggi procedimentalipresuppongono che il condannato riceva specifica comunicazione di essi, onde potersiconfigurare a suo carico un obbligo che, ove rimasto inadempiuto, consenta di attivare,legittimamente, la procedura per la revoca della pena sostitutiva e per il ripristino della penasostituita.Ponendosi in quest’ottica, la giurisprudenza di legittimità ha precisato, con riferimento alreato di guida in stato di ebbrezza che, qualora sia stata operata la sostituzione della penaprincipale con il lavoro di pubblica, è onere dell'autorità giudiziaria - e non del condannato -l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata (Sez.1, n. 15861 del 17/09/2020, dep. 2021, D'Aniello, Rv. 281189; in precedenza Sez. 1, n.35855 del 18/6/2015, Rosiello, Rv. 264546; Sez. 1, n. 7172 del 13/1/2016, Silocchi, Rv.266618, muovendosi nella stessa prospettiva ricostruttiva, avevano precisato che in caso dimancata comunicazione di un termine entro il quale procedervi, il condannato non è tenuto"ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata”.3. Nell’individuazione dell’organo compente ad avviare la procedura finalizzataall’esecuzione dei lavori di pubblica utilità inflitti in sostituzione della pena in caso dicondanna per uno dei reati previsti dal Codice della strada coesistono nella giurisprudenzadi legittimità due orientamenti contrapposti.3.1. Secondo la più risalente opzione ermeneutica, l’organo competente è il pubblicoministero perché individuato da più norme codicistiche come il titolare di tutti i poteri relativiall’esecuzione non solo di tutti i provvedimenti di condanna (cfr. l'art. 655 cod. proc. pen.),ma anche, più specificamente, dei provvedimenti che infliggono sanzioni sostitutive dellasemidetenzione e della liberà controllata (cfr. art. 661 cod. proc. pen., che onera il pubblicoministero a trasmettere l'estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianzaterritorialmente competente), e, soprattutto dell’esecuzione della pena sostitutiva del lavorodi pubblica utilità (cfr. art. 5, d.m. 26 marzo 2001).Spetta, infatti, al pubblico ministero formulare al giudice, ai sensi dell'art. 44, d.lgs. n.274 del 2000, le richieste di modifica delle modalità di esecuzione nel caso in cuil'amministrazione, l'organizzazione o l'ente presso il quale si debba svolgere l'attività non siapiù convenzionato o abbia cessato operatività, nonché di incaricare l'autorità di poliziagiudiziaria o di pubblica sicurezza di verificare la regolare prestazione del lavoro).3.2. Secondo il contrapposto e più recente orientamento che questo Collegio condivide(Sez. 1, n. 37108 del 1 ottobre 2025, Filindeu; Sez. I n. 34436 del 22 maggio 2024, Giorgio,entrambe non massimate), l’organo propulsore della fase esecutiva, deve essere, invece,individuato nel giudice che ha emesso la sentenza di condanna e disposto la sostituzione.In tal senso depone la già citata disciplina del lavoro di pubblica utilità contenutanell’art. 3 d.m. 21 Maggio 2001 che, nell’assegnare al giudice della condanna il compito diindividuare il tipo di attività, nonché l'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionatipresso il quale questa deve essere svolta, prevede in capo giudice drocedente poteriofficiosi così estesi da consentire ad un ormai consolidato l'indirizzo giurisprudenziale diaffermare che la mancata indicazione dell'ente, territoriale o associativo, ovvero la mancatapredisposizione di un programma di svolgimento da parte del richiedente il lavoro di pubblicautilità, non rappresentano motivi di esclusione dal beneficio trattandosi di compiti demandatial giudice che si è determinato a disporre il già menzionato beneficio (Sez. 4, n. 53327 del15/11/2016, Panerai, Rv. 268693 - 01).Nel sistema successivo all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 è lo stessolegislatore a prevedere espressamente che l'esecuzione del lavoro di pubblica utilitàsostitutivo è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensidell'articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 661, comma 1-bis, cod. proc.pen.) mentre l’esecuzione differenza della semilibertà sostitutiva e della detenzionedomiciliare sostitutiva, è affidata al pubblico ministero (art. 661, comma 1, cod. proc. pen.), alpari della pena pecuniaria sostitutiva (artt. 661, comma 2, e 660 cod. proc. pen.).4. Applicando, al caso di specie, i principi più sopra enunciati, deve, quindi, ritenersiche il Tribunale di Vasto, anziché chiedere informazioni sull’effettivo svolgimento del lavorodi pubblica utilità da parte di XXXXXXXXXXXXXXXX al Comune di Monteodorisio eall’Ufficio d'esecuzione penale esterna, avrebbe dovuto previamente mettere in esecuzionela sentenza di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA], comunicandogli formalmente l'avvio dellarelativa procedura. Avrebbe dovuto, inoltre, con il coinvolgimento dell'Ufficio d'esecuzionepenale esterna, invitare il comune di Monteodorisio, ente designato per lo svolgimentodell'attività di pubblica utilità, a predisporre o, eventualmente "confermare" tutti gliadempimenti necessari all'avvio della prestazione (quali, la formazione del calendario conl'indicazione dei giorni e delle ore e l'individuazione specifica delle mansioni), ondeconsentire al condannato di poter svolgere effettivamente i lavori di pubblica utilità;adempimenti tra i quali andava certamente ricompreso anche quello relativo allacomunicazione, eventualmente attraverso il coinvolgimento dell'Ufficio d'esecuzione penaleesterna, del termine entro il quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto presentarsi presso gli ufficicomunali (o, comunque, presso la sede di lavoro individuata) al fine di dare inizioall'esecuzione della pena sostitutiva.4.1. Nel caso di specie, tuttavia, non risulta che tali comunicazioni siano stateeffettuate.In base agli atti del fascicolo accessibili al Collegio, infatti, parrebbe esservi stata unainterlocuzione tra [OSCURATO:PERSONA] e l'Ente designato soltanto prima della pronuncia dellasentenza, con la quale il comune di Monteodorisio aveva ribadito la disponibilità, giàmanifesta in precedenza, a consentire al condannato (rectius, all'epoca, all'imputato) diprestare l'attività lavorativa presso i propri uffici. Una comunicazione che, sulla base diquanto in precedenza illustrato, non sarebbe stata in grado, tuttavia, di rendere "esigibile laprestazione". Né potrebbe soccorrere, in proposito, l'affermazione, contenuta nel dispositivodella sentenza di condanna, con cui il Giudice dell'esecuzione fa riferimento alla prestazionedel lavoro di pubblica utilità presso il comune di Monteodorisio "per la durata di 122 ore". Ciòin quanto, in ogni caso, mancherebbe qualunque dimostrazione dell 'avvenutacomunicazione all'interessato della data entro la quale l'attività avrebbe dovuto essereiniziata, la cui infruttuosa scadenza avrebbe potuto consentire di attivare la procedura direvoca per "violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità"(così art. 186, comma 9-bis, C.d.S.).5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicchél'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale diVasto che si atterrà ai pricipi di cui alla parte motiva. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vasto.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.