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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 10623/2025

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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9681/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1481/2022 emessa da lla Corte d ’ appello di Catania.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Le spese di lite sono compensate come da richiesta della parte controricorrente depositata nel fascicolo telematico in data 14 aprile 2025.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9681/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1481/2022 emessa da lla Corte d ’ appello di Catania. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Le spese di lite sono compensate come da richiesta della parte controricorrente depositata nel fascicolo telematico in data 14 aprile 2025. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso
Decreto Cassazione n. 10623/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris