CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 37756/2021
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 9 settembre 2019, la corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Terni datata 27 febbraio 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riteneva la continuazione tra l'episodio di truffa oggetto del presente procedimento e quelli giudicati con la sentenza del tribunale di Monza del 30-9-15 confermando nel resto l'impugnata sentenza. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale deduceva, con unico motivo ivi riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità e decadenza, in relazione al mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa posto che il giudice di secondo grado aveva errato nel ritenere insussistente il presupposto della connessione essendo, i diversi procedimenti per fatti analoghi, ancora pendenti dinanzi l'autorità giudiziaria di Monza senza che per tali episodi fosse stata pronuncia sentenza irrevocabile; errata doveva pertanto ritenersi anche la valutazione operata dal primo giudice. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero alcun vizio può ravvisarsi nella decisione del giudice del tribunale di Terni che investito in primo grado nella fase degli atti preliminari della eccezione di incompetenza per territorio la respingeva osservando come il fatto risultasse commesso in Amelia, territorio del tribunale di Terni, e quindi apparisse a quel momento privo di chiara ed inequivocabile connessione con i fatti commessi a centinaia di chilometri di distanza in Monza. Al proposito, deve rammentarsi come secondo l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di cassazione in tema di competenza per territorio, le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata, la quale, in base al principio della "perpetuato iurisdictionis", va determinata con criterio "ex ante", sulla scorta degli elementi disponibili al momento della formulazione dell'imputazione (Sez. 4, n. 14699 del 12/12/2012, Rv. 255498). Così che l'avvenuta consumazione di episodi di truffa in luoghi assolutamente differenti del territorio nazionale correttamente fondava il rigetto dell'eccezione di incompetenza non ravvisandosi, a quel momento, connessione ex art. 12 lett. b) cod.proc.pen. senza che rilevi il successivo riconoscimento della continuazione in sede di appello. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. Dott. [OSCURATO:PERSONA] IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]