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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 gennaio 2026

Cassazione n. 24248/2026

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a Catania il 03/06/1977;avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE di APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento dellasentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione delle sanzionisostitutive e al mancato accoglimento dell’istanza di revoca della provvisionaledisposta con le statuizioni civili e di riduzione della somma liquidata a titolorisarcitorio, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza resa in data 7 marzo 2025 la Corte d’appello di Cataniaconfermava la sentenza emessa il 13 giugno 2024 dal Tribunale di Catania conla quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reatodi tentata estorsione continuata e condannato alle pene di legge.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando cinquemotivi di doglianza.2.1.

Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 393 e 629cod. pen. in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nel reato diesercizio arbitrario delle proprie ragioni.Assumeva che la Corte territoriale aveva errato nel non riqualificare il fattoai sensi dell’art. 393 cod. pen. in considerazione della gravità delle minacceproferite dall’imputato e rassegnava al riguardo che, secondo il consolidatoorientamento del Giudice di legittimità, il delitto di estorsione e quello diesercizio arbitrario delle proprie ragioni si distinguevano non per la materialitàdel fatto bensì per l’elemento soggettivo, che integrava la fattispecie estorsivasolo quando l’agente si fosse prefigurata l’attuazione di una pretesa nontutelabile davanti all’autorità giudiziaria.Deduceva che nella specie la stessa persona offesa aveva dichiarato che ilfratello, odierno ricorrente, l’aveva minacciata a fronte del mancato riscontroalla sua richiesta di consegnarle i gioielli della madre, da poco defunta, cheavrebbe dovuto vendere per contribuire alle spese del funerale, così cherisultava evidente che l’imputato aveva inteso porre rimedio alle intenzioni dellasorella di appropriarsi dei beni della madre, tutelando il patrimonio ereditario efacendo valere il proprio diritto di erede.In relazione al rilievo del giudice di primo grado secondo il quale la pretesadel ricorrente, pur se astrattamente legittima, non era in alcun modo tutelabileper non essere stata ancora aperta la successione, la difesa richiamaval’orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel reato di cui all’art. 393cod. pen. l’agente perseguiva il conseguimento di un profitto nella convinzioneragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto.Concludeva sul punto affermando che la persona offesa aveva l’obbligogiuridico di informare il fratello, odierno ricorrente, dell’esistenza e dellaconsistenza di oggetti di valore della de cuius e di conferirli nella massaereditaria, così che doveva ritenersi che le pretese dell’imputato fosseroazionabili davanti al giudice.2.2.

Con il secondo motivo deduceva manifesta illogicità dellamotivazione in relazione alla prova dell’elemento soggettivo del reatocontestato e alla corretta qualificazione giuridica del fatto.Assumeva che la motivazione resa dalla Corte d’appello era manifestamenteillogica nella parte in cui la stessa aveva affermato che non vi era prova delfatto “che l’imputato volesse esercitare un diritto piuttosto che appropriarsi deigioielli”, deducendo che il dubbio o l’insufficienza della prova in relazioneall’elemento soggettivo del delitto di estorsione avrebbe dovuto portare a unadecisione più favorevole all’imputato: l’assoluzione ovvero la riqualificazione delfatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.Deduceva che la Corte di merito, pur avendo preso atto delleargomentazioni difensive relative alla possibilità che l’imputato intendessereclamare i propri diritti ereditari sui gioielli di proprietà della madre, avevaescluso la invocata riqualificazione del fatto omettendo di valutareadeguatamente la prospettiva soggettiva dell’agente e le singole circostanze delcaso e richiamando in maniera del tutto incongrua la gravità delle minacceproferite dal ricorrente.2.3.

Con il terzo motivo deduceva mancanza di motivazione inrelazione all’operato aumento di pena per la recidiva.Assumeva che sul punto era assente una motivazione specifica eindividualizzata avente ad oggetto la maggior pericolosità dell’agente,risultando insufficiente il mero richiamo ai precedenti penali ed essendo, invece,necessario verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito fosse effettivosintomo di riprovevolezza e pericolosità.2.4.

Con il quarto motivo deduceva mancanza di motivazione inrelazione all’applicabilità delle pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen.Rassegnava che la Corte di merito aveva affermato, al riguardo, che iprecedenti penali a carico dell’imputato costituivano il sintomo di unainclinazione criminale non compatibile con la sostituzione della sanzione;deduceva che tale motivazione risultava generica e carente, non avendo laCorte territoriale considerato tutti gli elementi previsti dagli artt. 58 e 87 dellalegge n. 689/1981, disposizioni che richiamavano i criteri di cui all’art. 133 cod.pen.2.5.

Con il quinto motivo deduceva mancanza di motivazione inrelazione alla richiesta di rideterminazione delle statuizioni civili, assumendoche la Corte d’appello non aveva risposto alle specifiche doglianze sollevate sulpunto con l’atto di appello in relazione alla quantificazione del danno e allasussistenza in capo alla persona offesa del diritto al risarcimento, conparticolare riguardo alla eccessiva genericità delle voci di danno considerate ealla apoditticità dei criteri utilizzati per la liquidazione.3.

In data 7 gennaio 2026 e in data 25 marzo 2026 sono state depositatenote difensive nell’interesse del ricorrente, con le quali sono state ribadite leargomentazioni illustrate con il ricorso.

In data 9 aprile 2026 sono statedepositate due memorie e nota spese nell’interesse della parte civile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I primi due motivi, entrambi aventi ad oggetto la questione relativa allaqualificazione giuridica del fatto, sono fondati, rimanendo assorbiti gli ulteriorimotivi di ricorso.Secondo l’orientamento, di recente espresso dalle Sezioni Unite di questaCorte e ormai consolidato (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo,Rv. 280027 – 02), il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni conviolenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loroin relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regoleprobatorie.Con la sentenza qui richiamata la Corte, in motivazione, ha chiarito che aifini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen. assumedecisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmentesuscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce conla coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che ildiritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede eragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; nell'estorsione,invece, l'agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcunafacoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento diprofitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perchéprivo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa nonspettargli.La Corte d’appello, con la sentenza impugnata, non ha fatto correttaapplicazione del richiamato principio, affermando che si configura il reato diestorsione quando le condotte minacciose esorbitano dall’esclusiva finalità dellapretesa creditoria assumendo di per sé il carattere di ingiustizia, e dunquerichiamando incongruamente, quale criterio distintivo fra le due fattispecie direato, le modalità della condotta materiale e non, come affermato conl’orientamento giurisprudenziale ricordato e al quale si intende dare continuità,l’elemento soggettivo del reato.Sussiste pertanto la denunciata violazione di legge.2.

Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullatacon rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania per nuovo giudizio.Spese al definitivo.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte diappello di Catania per nuovo giudizio.

Spese al definitivo.Così deciso il 15/04/2026Il Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Catania il 03/06/1977;avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE di APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento dellasentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione delle sanzionisostitutive e al mancato accoglimento dell’istanza di revoca della provvisionaledisposta con le statuizioni civili e di riduzione della somma liquidata a titolorisarcitorio, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 7 marzo 2025 la Corte d’appello di Cataniaconfermava la sentenza emessa il 13 giugno 2024 dal Tribunale di Catania conla quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reatodi tentata estorsione continuata e condannato alle pene di legge.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando cinquemotivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 393 e 629cod. pen. in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nel reato diesercizio arbitrario delle proprie ragioni.Assumeva che la Corte territoriale aveva errato nel non riqualificare il fattoai sensi dell’art. 393 cod. pen. in considerazione della gravità delle minacceproferite dall’imputato e rassegnava al riguardo che, secondo il consolidatoorientamento del Giudice di legittimità, il delitto di estorsione e quello diesercizio arbitrario delle proprie ragioni si distinguevano non per la materialitàdel fatto bensì per l’elemento soggettivo, che integrava la fattispecie estorsivasolo quando l’agente si fosse prefigurata l’attuazione di una pretesa nontutelabile davanti all’autorità giudiziaria.Deduceva che nella specie la stessa persona offesa aveva dichiarato che ilfratello, odierno ricorrente, l’aveva minacciata a fronte del mancato riscontroalla sua richiesta di consegnarle i gioielli della madre, da poco defunta, cheavrebbe dovuto vendere per contribuire alle spese del funerale, così cherisultava evidente che l’imputato aveva inteso porre rimedio alle intenzioni dellasorella di appropriarsi dei beni della madre, tutelando il patrimonio ereditario efacendo valere il proprio diritto di erede.In relazione al rilievo del giudice di primo grado secondo il quale la pretesadel ricorrente, pur se astrattamente legittima, non era in alcun modo tutelabileper non essere stata ancora aperta la successione, la difesa richiamaval’orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel reato di cui all’art. 393cod. pen. l’agente perseguiva il conseguimento di un profitto nella convinzioneragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto.Concludeva sul punto affermando che la persona offesa aveva l’obbligogiuridico di informare il fratello, odierno ricorrente, dell’esistenza e dellaconsistenza di oggetti di valore della de cuius e di conferirli nella massaereditaria, così che doveva ritenersi che le pretese dell’imputato fosseroazionabili davanti al giudice.2.2. Con il secondo motivo deduceva manifesta illogicità dellamotivazione in relazione alla prova dell’elemento soggettivo del reatocontestato e alla corretta qualificazione giuridica del fatto.Assumeva che la motivazione resa dalla Corte d’appello era manifestamenteillogica nella parte in cui la stessa aveva affermato che non vi era prova delfatto “che l’imputato volesse esercitare un diritto piuttosto che appropriarsi deigioielli”, deducendo che il dubbio o l’insufficienza della prova in relazioneall’elemento soggettivo del delitto di estorsione avrebbe dovuto portare a unadecisione più favorevole all’imputato: l’assoluzione ovvero la riqualificazione delfatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.Deduceva che la Corte di merito, pur avendo preso atto delleargomentazioni difensive relative alla possibilità che l’imputato intendessereclamare i propri diritti ereditari sui gioielli di proprietà della madre, avevaescluso la invocata riqualificazione del fatto omettendo di valutareadeguatamente la prospettiva soggettiva dell’agente e le singole circostanze delcaso e richiamando in maniera del tutto incongrua la gravità delle minacceproferite dal ricorrente.2.3. Con il terzo motivo deduceva mancanza di motivazione inrelazione all’operato aumento di pena per la recidiva.Assumeva che sul punto era assente una motivazione specifica eindividualizzata avente ad oggetto la maggior pericolosità dell’agente,risultando insufficiente il mero richiamo ai precedenti penali ed essendo, invece,necessario verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito fosse effettivosintomo di riprovevolezza e pericolosità.2.4. Con il quarto motivo deduceva mancanza di motivazione inrelazione all’applicabilità delle pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen.Rassegnava che la Corte di merito aveva affermato, al riguardo, che iprecedenti penali a carico dell’imputato costituivano il sintomo di unainclinazione criminale non compatibile con la sostituzione della sanzione;deduceva che tale motivazione risultava generica e carente, non avendo laCorte territoriale considerato tutti gli elementi previsti dagli artt. 58 e 87 dellalegge n. 689/1981, disposizioni che richiamavano i criteri di cui all’art. 133 cod.pen.2.5. Con il quinto motivo deduceva mancanza di motivazione inrelazione alla richiesta di rideterminazione delle statuizioni civili, assumendoche la Corte d’appello non aveva risposto alle specifiche doglianze sollevate sulpunto con l’atto di appello in relazione alla quantificazione del danno e allasussistenza in capo alla persona offesa del diritto al risarcimento, conparticolare riguardo alla eccessiva genericità delle voci di danno considerate ealla apoditticità dei criteri utilizzati per la liquidazione.3. In data 7 gennaio 2026 e in data 25 marzo 2026 sono state depositatenote difensive nell’interesse del ricorrente, con le quali sono state ribadite leargomentazioni illustrate con il ricorso. In data 9 aprile 2026 sono statedepositate due memorie e nota spese nell’interesse della parte civile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I primi due motivi, entrambi aventi ad oggetto la questione relativa allaqualificazione giuridica del fatto, sono fondati, rimanendo assorbiti gli ulteriorimotivi di ricorso.Secondo l’orientamento, di recente espresso dalle Sezioni Unite di questaCorte e ormai consolidato (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo,Rv. 280027 – 02), il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni conviolenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loroin relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regoleprobatorie.Con la sentenza qui richiamata la Corte, in motivazione, ha chiarito che aifini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen. assumedecisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmentesuscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce conla coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che ildiritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede eragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; nell'estorsione,invece, l'agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcunafacoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento diprofitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perchéprivo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa nonspettargli.La Corte d’appello, con la sentenza impugnata, non ha fatto correttaapplicazione del richiamato principio, affermando che si configura il reato diestorsione quando le condotte minacciose esorbitano dall’esclusiva finalità dellapretesa creditoria assumendo di per sé il carattere di ingiustizia, e dunquerichiamando incongruamente, quale criterio distintivo fra le due fattispecie direato, le modalità della condotta materiale e non, come affermato conl’orientamento giurisprudenziale ricordato e al quale si intende dare continuità,l’elemento soggettivo del reato.Sussiste pertanto la denunciata violazione di legge.2. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullatacon rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania per nuovo giudizio.Spese al definitivo. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte diappello di Catania per nuovo giudizio. Spese al definitivo.Così deciso il 15/04/2026Il Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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