CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 marzo 2026
Cassazione n. 33608/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 29/11/1949avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreLuigi Giordano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsolette le memorie di replica degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chehanno insistito nei ricorsiRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 4 Marzo 2026 la Corte d'appello di Napoli harigettato l'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] (quale aventecausa di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la richiesta disospensione o revoca dell'ordine di demolizione, emesso nei confronti della DiLorenzo, del manufatto per la cui realizzazione quest'ultima e il defunto coniugeAntonio [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati, con sentenza emessa, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dalla Corte d'appello diNapoli il 5 gennaio 2001, irrevocabile il 24 febbraio 2001.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore,[OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso, in un unico atto, affidato aun solo, articolato, motivo col quale denunciano, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione ed erronea interpretazione dellanormativa extrapenale, in specie dell'art. 32, comma 25, del D.L. n. 269 del2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, e il correlato vizio di motivazione.Si deduce che la Corte di merito ha errato nel ritenere la illegittimità delpermesso di costruire in sanatoria, con revoca dell'acquisizione del bene alpatrimonio comunale, rilasciato all'istante [OSCURATO:PERSONA], figlio degliimputati, con provvedimento n. 793 del 19 gennaio 2016, in quanto lavolumetria dell'immobile realizzato era pari a 348,12 m³, dunque, anche sesuperiore al 30% di quella, di 820 m³, dell'immobile precedentemente realizzato,comunque inferiore al limite di 750 m³ previsto dalla norma.L’art. 32, comma 25 cit., infatti prevede che i volumi incrementali rispettoa quelli originali non possono superare il 30% della volumetria pregressa ovvero,in alternativa, il limite dei 750 m³; inoltre per le nuove costruzioni si prevede chela singola unità immobiliare non possa eccedere i 750 m³, ovvero nel complesso,quando si tratti di costruzioni multiple, il limite massimo è quello di 3000 m³, percui, sia che l’immobile condonato si consideri un ampliamento del preesistente,sia che lo si qualifichi come nuova costruzione, alternativa più coerente con lacon le caratteristiche del manufatto dal momento che lo stesso risulta costruitosulla parte sommitale del fabbricato preesistente e ha una sua autonomia siafunzionale che edilizia, inoltre ha dato luogo a una unità immobiliare distinta efunzionalmente distaccata, risulta comunque rispettato il limite volumetrico (siriportano in tal senso alcuni passaggi da Corte Cost n. 302 del 1996, che haribadito che “la previsione massima di cubatura di 750 m³ è un limite assoluto einderogabile, che si aggiunge come norma di chiusura al limite di ampliamentoche deve essere contenuto nel 30% della volumetria originaria..”).Sotto quest'ultimo profilo si lamenta altresì la illogicità e contraddittorietàdella motivazione offerta dalla Corte nel richiamare l'art. 3 del d.P.R. n. 380 del2001, in relazione alla definizione di nuova costruzione quale comprensiva anchedell'ampliamento, salvo poi non trarne le dovute conseguenze in tema diapplicabilità del solo limite volumetrico dei 750 m³ per unità immobiliare; siosserva inoltre, nello stesso senso, che l'ampliamento operato con lasopraelevazione, nel definire una sagoma diversa da quella originaria, dàcertamente luogo a una nuova costruzione, quale definita dalla stessa norma,escluso che l'intervento possa essere qualificato come avente naturapertinenziale.3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso inquanto Correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che la sopraelevazione di unmanufatto già esistente costituisce un ampliamento nel senso tipizzato dall'art.32, comma 25, della legge n. 326 del 2003 e che, di conseguenza, debba trovareapplicazione il limite del 30% della volumetria originaria, superato nel caso inesame, escluso di poter inquadrare la fattispecie nell'ipotesi di cui alla secondaparte dell'art. 32 cit., che concerne le nuove costruzioni residenziali;oltretuttol'art. 3, comma 1, lett. e) del d.P.R. 380 del 2001 è funzionale allaindividuazione dei titoli abilitativi per la reazione degli interventi ma non alladisciplina della sanatoria delle opere abusive.4. I difensori hanno depositato memorie di replica con le quali hannoinsistito nei motivi di ricorso, ribadendo che l'opera in esame, ai sensi deldisposto dell'art. 3, comma 1, lett. e) del d.P.R. 380 del 2001, che si limita aintrodurre delle terminologie tecniche, deve ritenersi una nuova costruzione eche, in ogni caso, anche nell'ipotesi di ampliamento, il doppio parametro previstodall'art. 32, comma 25, della legge n. 326 del 2003, deve essere interpretatocome disgiuntivo e non già cumulativo, in virtù della congiunzione, «o, inalternativa», interposta tra le due espressioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono infondati.2. La censura principale, osservato che l'aumento di volumetria ècontenuto nella misura di a 348,12 m³, inferiore al limite di 750 m³ previstodalla norma, assume che Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenutoillegittimo il titolo edilizio ottenuto da [OSCURATO:PERSONA], considerato che quellarealizzata doveva considerarsi una nuova costruzione, per la quale l'art. 39, l.n. 724 del 1994, richiama esclusivamente l'indicato limite di volumetria e che,comunque, il limite incrementale del 30% previsto per gli ampliamenti operasolo quale alternativa rispetto a quello volumetrico di 750m³, dovendoconsiderarsi illogica e contraria alla lettera della norma l’applicazionecumulativa dei predetti limiti ai soli ampliamenti di costruzioni preesistenti.3. Sì deve in primo luogo rilevare che le conclusioni della Corteterritoriale in ordine alla natura di ampliamento della sopraelevazione, inaderenza al piano sottostante, di un manufatto già esistente, al di là del fattoche sia stata o no creata una nuova unità immobiliare, non presentano profili dicontraddittorietà, risultano pienamente coerenti con la situazione fattualedescritta e in linea col meditato insegnamento dei giudici amministrativi.E’ esplicita in tal senso la recente sentenza del TAR del Lazio n.8897/2025, che, nel decidere in ordine ai limiti, più rigidi di quelli statali,imposti dalla legge della Regione Lazio n. 12 del 2004, nell'ambito dellaimpugnazione di una determinazione dirigenziale con cui l’amministrazionecomunale aveva respinto la richiesta di sanatoria relativa ad abusi ediliziinerenti ad un ampliamento per sopraelevazione, con la creazione di quattrounità abitative, ha ritenuto corretta la qualificazione dell'abuso operatadall'amministrazione comunale in quanto l'intervento di sopraelevazione deveessere inquadrato come un ampliamentodi un edificio già esistente e non comenuova costruzione.In linea con queste conclusioni si segnala altresìSez. 3, n. 10054 del22/01/2025, Rv. 287658 - 01, citata anche dalla Corte di merito, che hainquadrato la sopraelevazione di una costruzione abusiva quale prosecuzionedell'attività criminosa, da cui consegue l'emissione di un ordine di demolizionedell'intera struttura, evidenziando dunque la stretta interdipendenzaintercorrente tra un immobile e la sua sopraelevazione, che esclude, siafisicamente che logicamente, l'inquadramento della stessa nel novero dellenuove costruzioni.4. Tanto premesso, in disparte il fatto che nell'incidente di esecuzionenon era stata affatto prospettata l'interpretazione del limite incrementale allacondonabilità degli ampliamenti come alternativo rispetto a quello volumetricodi 750 m³, anche quest'ultimo profilo di doglianza risulta privo di fondamento.4.1. L'art. 39, l. n. 724 del 1994, in forza della quale sono stati rilasciatial [OSCURATO:PERSONA] i titoli in sanatoria menzionati, nella parte che qui rileva, stabilisceche "Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, esuccessive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dalpresente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufattosuperiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero,indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamentosuperiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazionealle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuovecostruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessioneedilizia in sanatoria. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate al presentecomma e decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio1985, n. 47, o delle leggi di successiva modificazione o integrazione, sono daintendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente articolo. Ipredetti limiti di cubatura non trovano applicazione nel caso di annullamentodella concessione edilizia."Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge dall’art. 1, comma1, l. 24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito, all’art. 32, comma 25, che “Ledisposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, esuccessive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificatedall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successivemodificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alleopere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbianocomportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento dellavolumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamentosuperiore a 750 mc. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alleopere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioniresidenziali non superiori a 750 mc per singola richiesta di titolo abilitativoedilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non supericomplessivamente i 3.000 metri cubi”.4.2. La questione proposta è già stata più volte affrontata dallagiurisprudenza amministrativa, in specie del Consiglio di Stato che, “premessain generale la pacifica natura eccezionale e di stretta interpretazione dellanormativa sul condono tale da escluderne l’applicabilità in termini estensivi” haconfermato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “i limitivolumetrici fissati dal comma 25 dell’art. 32 cit. operano non giàdisgiuntamente, bensì congiuntamente, sicché gli incrementi consentiti nondevono essere superiori al 30% della cubatura della costruzione originaria enon possono in ogni caso eccedere i 750 metri cubi” (cfr. ad es. C.d.S., sez. VIn. 1107 del 18 febbraio 2019; C.d.S., sez. VI, n. 432212 settembre 2017,C.d.S., sez. VI, n. 6042 del 17 dicembre 2013. Si vedano negli stessiterminiTAR Lombardia, Sez. IV, 24 ottobre 2019, n. 2221, oltre alla giàcitataTAR del Lazio n. 8897/2025. Si veda, in senso contrario, la isolatapronuncia il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilianan. 634del 2 luglio 2019, che tuttavia non si confronta le indicazioni interpretativefornite dal giudice delle leggi, in specie con l'ordinanza del 2001 di seguitoanalizzata).In tal senso i giudici amministrativi hanno così divisibilmente rilevatoche“Avuto riguardo a un criterio logico-sistematico, deve ritenersi che i 500 mc.(così come i 750 mc. nella legislazione statale) rappresentino il limite massimodell'ampliamento sanabile, una sorta di norma di chiusura”; “L'incrementovolumetrico, cioè, non deve superare il 20% (30% nella legislazione statale)della volumetria originaria, cosicché sia garantita una certa proporzione tra ilmanufatto originario e quello risultante all'esito dell'intervento da condonare, esia scongiurato il rischio che da una costruzione modesta se ne ricavi una didimensioni imponenti. Al contempo, ancorché contenuto nel limite del 20%(ovvero del 30%) della volumetria originaria, l'ampliamento non può,comunque, superare i 500 mc. (Ovvero i 750 mc), di modo da riservare lasanatoria agli abusi di minore impatto”.4.3. A definitivo sostegno di questa conclusione deve altresì considerarsiche la Corte costituzionale, a suo tempo investita della questione di legittimitàdell’art. 39 della legge n. 724/1994, relativo al precedente condono edilizio - inrelazione al quale ugualmente si era posta la questione della operatività dellimite dimensionale degli abusi sanabili - aveva interpretato quest'ultima leggenel senso che « La previsione massima di cubatura di “750 metri cubi” è unlimite assoluto ed inderogabile, che si aggiunge come norma di chiusura allimite di ampliamento che deve essere contenuto nel trenta per cento dellavolumetria originaria, ad evitare che fabbricati, inizialmente, di cubaturaconsiderevole possano ampliarsi in modo ulteriormente notevole … » (C. Cost.sentenza n. 302 del 1996); inoltre il giudice delle leggi nel pronunciarsi sullapresunta irragionevolezza della distinzione adottata dal legislatore traampliamenti rispetto a costruzione originaria e nuove costruzioni, ha ribadito«che il legislatore, con una scelta discrezionale non viziata da irragionevolezza,ha voluto che gli ampliamenti ricompresi nel nuovo condono non eccedesserodal duplice coesistente limite (non superiore al 30% della volumetria inizialeoriginaria o assentita; ovvero a 750 mc. in assoluto) sempre con riferimentoalla volumetria costituente ampliamento, risultando, così, che il limite dichiusura di 750 mc. applicabile agli ampliamenti veniva a scattare, impedendoil condono, quando il fabbricato "originario o assentito" aveva una volumetriasuperiore a 2500 mc. (30% di 2500 mc. = 750 mc.)» (C. Cost. Ordinanza n. 45del 21 febbraio 2001)4.4. Si tratta di una conclusione che, seppur non apertamente affermatada questa Corte in precedenti pronunce, appare dalle stesse implicitamenteassecondata. Si veda Sez. 3, n. 23474 del 08/04/2019, Rv. 275796 - 01, chenell’affermare che la realizzazione di un piano interrato rientra tra gli interventicomputabili ai fini della determinazione della cubatura dell'edificio, ha rimarcatoche la sanatoria prevista dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 siapplica alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993 eche non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 percento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentementedalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi; Sez. 3, n.13145 del 2026, non mass. che ha ribadito che il limite massimo di volume "perle nuove costruzioni (che, come tali, per la differenza di situazione oggettiva,non possono avere un parametro di preesistente riferimento, non essendovicostruzione originaria) costituisce un limite unico (riferito alla nuovacostruzione, complessivamente considerata con carattere unitario a prescinderedalle unità immobiliari ai fini catastali) ed assoluto,con un derogatoriotemperamento (di stretta interpretazione) riferibile esclusivamente alle ipotesieccezionali in cui è ammessa la scissione delle domande di sanatoria per effettodi suddivisione in autonome costruzioni; Sez. 3, n. 37399 del 18.10.2025 chechiamata a pronunciarsi anche sulla dedotta irrilevanza del superamento, daparte della costruzione abusiva, del limite volumetrico del 30 % dellacostruzione originaria, in quanto l’ampliamento realizzato è comunque inferiorea 750 mc., ha affermato che indipendentemente dall’aumento di volumetriaillecitamente realizzato, le censure erano comunque manifestamente infondatesotto altro profilo in quanto, nella specie, il manufatto abusivo è era statoaltresì realizzato in aree sottoposta a vincolo paesaggistico e ne era esclusa lariconducibilitàad interventi di restauro, risanamento conservativo emanutenzione straordinaria.4.5. Sulla base di tali presupposti si deve dunque affermare il seguenteprincipio di diritto: al fine conseguire un legittimo titolo edilizio ai sensi dell'art32, comma 25, della legge n. 326 del 2003, in caso di ampliamento di unmanufatto preesistente, i limiti previsti dalla norma devono essere entrambirispettati, non basta che l'intervento edilizio eseguito senza titolo si siamantenuto al di sotto dei 750 m³, ma è pure necessario che non ecceda il 30%della volumetria originaria.5. Da quanto appena indicato deriva la non sanabilità delle opererealizzate, e quindi l’incensurabilità della statuizione, contenuta nelprovvedimento impugnato, di rigetto della richiesta di sospensionedell’ingiunzione di demolizione.6. Alla infondatezza delle censure segue il rigetto dei ricorsi e lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]