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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37488/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito l'AVV. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa del responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA]., che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Campobasso ha confermato la sen- tenza del Giudice di Pace di Campobasso del 22 ottobre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA]- felice era stato condannato alla pena di euro quattrocento e al risarcimento dei danni in favore della parte civile in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen., per aver per imprudenza e negligenza nel condurre il veicolo Audi A3 Sportback, omettendo di fermarsi ad uno stop e procedendo a velocità sostenuta svoltava ed invadeva la carreggiata opposta al suo senso di marcia, perdendo il controllo del veicolo e colli- deva con l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] 147 condotta da [OSCURATO:PERSONA], provocandole <<cervicodorsale post-traumatica, contusioni ginocchio dx con prognosi di 5 gg e con referti successivi con ulteriori 35 gg di prognosi».

In ordine alla ricostruzione dei fatti, la teste [OSCURATO:PERSONA], parte civile, rac- contava che, intorno alle ore 18.30, mentre percorreva la [OSCURATO:PERSONA] n. 87 con direzione di marcia Benevento, provenendo da Agnone, sotto ad un cavalcavia all'al- tezza di Sepino, all'improvviso un'auto Audi A3, con direzione di marcia Campobasso, si immetteva da una stradina laterale sulla strada principale e, invadendo la propria carreggiata, urtava l'auto [OSCURATO:PERSONA] 147 da lei guidata.

Lo scontro determinava una rientranza sulla parte anteriore sinistra, lato guida, del proprio veicolo.

La teste specificava che il Vignone (conducente dell'auto Audi A3) procedeva a velocità elevata e non rispettava il segnale di stop ivi presente, causando il sinistro; immediatamente dopo, un tir che viaggiava nella sua stessa direzione di marcia la urtava posteriormente e si dileguava.

Tale ultimo tamponamento provocava lievi danni sul retro dell'auto, lato passeggero, per cui risultava meno violento dell'impatto col Vignone.

Esponeva che i Carabinieri, giunti sul luogo del fatto dopo il sinistro, attestavano che la sua auto si trovava nell'altra corsia e, per tale motivo, successi- vamente, le ritiravano la patente (restituitale dopo circa 7/10 giorni a seguito dell'ac- coglimento dell'opposizione da lei proposta in sede amministrativa).

Spiegava che la propria auto si trovava in parte nella corsia opposta, a seguito dell'urto col camion.

La teste [OSCURATO:PERSONA], passeggera dell'auto guidata dalla Ciarleglio, con- fermava la versione dei fatti riportata dalla persona offesa, segnalando l'elevata ve- locità di immissione del Vignone nella strada principale, tale da non consentirgli di fermarsi allo stop né di attuare le dovute cautele per evitare il sinistro.

Inoltre, spe- cificava che l'impatto con il veicolo dell'imputato aveva innescato l'ulteriore tampo- namento da tergo da parte di un camion, che aveva determinato lo spostamento dell'auto nella corsia di marcia opposta.

Evidenziava che il Vignone, immediatamente dopo lo scontro, aveva spostato la propria auto di due o tre metri indietro, così che, al momento dell'arrivo dei Carabinieri, l'Audi A3 si trovava in posizione diversa ri- spetto a quella iniziale.

In relazione alla reazione dell'imputato immediatamente dopo l'impatto, dichiarava che lo stesso si era avvicinato a lei e alla persona offesa, accu- sando loro di aver causato il sinistro.

La teste [OSCURATO:PERSONA], la quale percorreva la strada statale insieme al figlio, dietro l'autoveicolo dell'imputato, confermava la narrazione della Ciarleglio; aggiun- geva di aver riconosciuto la [OSCURATO:PERSONA] (passeggera dei veicolo della persona offesa) in quanto cliente del suo salone di bellezza e di averla chiamata alcuni giorni dopo, per sincerarsi sul suo stato di salute.

Chiariva di non averle soccorse, in quanto un altro signore si era fermato per aiutarle e la situazione non appariva preoccupante.

Sottolineava altresì che l'[OSCURATO:PERSONA] non stava effettuando sorpassi quando avvenne l'incidente stradale.

Il teste app. [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la Stazione CC di Sepino, in- tervenuto in loco poco dopo l'incidente, riferiva di aver ascoltato la Ciarleglio a som- marie informazioni la sera stessa del sinistro e di averle poi elevato una sanzione amministrativa per il superamento della striscia longitudinale continua sulla scorta della verifica dello stato dei luoghi, effettuata dai militari dopo il sinistro.

Sottolineava che la parte frontale dell'auto dell'imputato era distrutta, mentre l'auto della persona offesa aveva nella parte anteriore sinistra, lato guida, un'ammaccatura e nella parte posteriore, lato destro, un'altra rientranza sicuramente dovuta ad un altro veicolo (non identificato) proveniente da tergo.

Il teste, inoltre, ipotizzava una diversa dina- mica dei fatti, ossia che la persona offesa stesse effettuando un sorpasso al momento dell'urto con l'auto dell'imputato, spiegandosi così il superamento da parte della Ciar- leglio della linea longitudinale della propria corsia di marcia.

Riteneva presumibile che il leggero spostamento dell'auto della Ciarleglio fosse dovuto all'urto nella parte po- steriore da parte di un tir o da un'auto.

Il teste non dubitava del pregresso tampona- mento (essendo visibile la rientranza), ma puntualizzava di non poter individuare l'impatto verificatosi prima, non essendo stato presente al momento del sinistro.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale per vizio di motivazione e travisamento delle dichiarazioni rese dai testi.

Si deduce che la ricostruzione del sinistro effettuata dai testi di parte civile Ciar- leglio, [OSCURATO:PERSONA] e Camaione in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale continuava ad essere lacunosa e contraddittoria.

Il sinistro si svolgeva con la dina- mica delineata nel verbale. di accertamento, acquisito al fascicolo dibattimentale, il cui contenuto era stato confermato dall'app.

CC [OSCURATO:PERSONA] ("Il conducente del veicolo "A", giunto all'intersezione tra la strada comunale di Altilia, comune di Sepino (CB) e la S.S. 87 all'altezza del km. 112+600 effettuava la svolta a destra obbligato- ria, con direzione di marcia Campobasso, impattava con la parte anteriore sinistra del proprio veicolo con l'angolo anteriore sinistro del veicolo "B", il cui conducente percorreva la suddetta.

SS- 87 con direzione di marcia Campobasso - Benevento"). [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che la persona offesa nell'effettuare un sorpasso, si era spostata nell'opposta corsia di marcia, invadendola ed andando ad impattare frontal- mente l'auto dell'imputato; per tale ragione elevava alla Ciarleglio la contravvenzione per l'infrazione di cui agli artt. 40, comma 8, e 146, comma 2, C.d.S. (superamento della striscia longitudinale continua).

Il sinistro accadeva esclusivamente per l'imprudenza della persona offesa, la quale effettuava un sorpasso, superando la striscia longitudinale continua, per cui l'assenza di tracce di frenata in loco dipendevano dal suo impegno in una manovra stradale in piena accelerazione, in virtù della quale andava a collidere con l'auto dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la Camaione dichiaravano difformemente dal vero che l'auto della persona offesa si trovava oltre la striscia longitudinale continua, a causa di un successivo, se non contestuale, tamponamento ad opera di un tir.

Se il tamponamento fosse avvenuto, le persone coinvolte l'avrebbero riferito ai militari intervenuti, i quali invece nel verbale non vi accennavano.

Non si comprendeva come mai i testimoni non avessero fornito il numero di targa o particolari riconducibili ad un presunto tir, che certamente non sarebbe passato inosservato.

Secondo il Tribunale, anche il teste app.

Stefanelli sosteneva la tesi dell'esistenza di tale tamponamento.

In realtà, egli, visionando le foto dell'auto della persona offesa danneggiata nella parte posteriore destra, intendeva semplicemente riferire che danni del genere lasciavano presumere un urto dell'auto da parte di un altro mezzo.

Il teste non aveva detto che si era verificato un tamponamento di natura tale da provocare uno spostamento dell'auto nell'altra corsia di marcia; se era stata tampo- nata da un tir, si trovava già nell'altra corsia di marcia praticamente schiantata sul veicolo dell'imputato.

L'imputato e il di lui padre, infatti, erano stati risarciti per i danni subiti, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., compagnia assicuratrice dell'auto della persona offesa, aveva ritenuto la propria assicurata unica responsabile del sinistro.

La dinamica fornita dall'app.

Stefanelli derivava dalle risultanze dei rilievi eseguiti sullo stato dei luoghi, per cui era attendibile.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, non era il frutto di una mera valutazione personale.

Sosteneva che l'impu- tato non aveva spostato l'auto e descriveva come rettilineo il tratto di strada interes- sato, per cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato falsamente che il Vignone aveva spostato la sua auto a folle e che per l'effetto della pendenza era arretrata di circa 2-3-metri.

Sul rettilineo non erano state rinvenute tracce di frenata e ciò avvalorava la dinamica del sinistro resa dallo Stefanelli, secondo cui la persona offesa aveva invaso l'opposta corsia di marcia ed aveva impattato frontalmente con l'imputato.

L'assenza di fre- nata, secondo il Tribunale, era compatibile con la dinamica descritta dalla persona offesa, la quale sarebbe stata investita dall'imputato.

Se così fosse stato, ella avrebbe dovuto frenare d'istinto per evitare l'urto, ma ciò non accadeva perché ella in verità, per effettuare un sorpasso vietato, invadeva l'opposta corsia.

L'app.

Stefanelli riferiva che, al suo arrivo sul luogo del sinistro, non v'erano altre persone e che non avevano assistito all'incidente altri soggetti.

L'imputato, dopo l'impatto, si premurava di verificare lo stato di salute della per- sona offesa e della trasportata come ammesso dalla stessa Ciarleglio; quindi, egli non aveva inveito contro le predette, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], perché se ciò fosse avvenuto allora la Ciarleglio ne avrebbe fatto menzione.

La presunta teste oculare Camaione era inattendibile. [OSCURATO:PERSONA] riferiva di non aver soccorso la [OSCURATO:PERSONA] poiché questa ultima si presentava in condizioni non gravi e già assistita da un altro automobilista e che dopo una settimana l'aveva contattata, in quanto sua cliente del suo negozio di parruc- chiera.

Se la Cannaione avesse effettivamente assistito all'incidente stradale da una distanza ravvicinata, qualcuno avrebbe dovuto notare la sua presenza, tanto più che ella specificava di essersi fermata sul ciglio della strada.

Gli altri testi non avevano dichiarato di averla vista sul luogo del sinistro.

Diversamente da lei la Del, Vecchio asseriva di essere stata contattata dopo 4-5 giorni, e non dopo una settimana, sot- tacendo per giunta, la circostanza che la Cannaione fosse la sua parrucchiera.

Non si comprendeva perché la Camaione non l'avesse soccorsa, tanto più che la conosceva.

Se la Camaione era riuscita a verificare le condizioni di salute della [OSCURATO:PERSONA], ve- ramente si trovava in una posizione ravvicinata, per cui non si capiva perché la sua presenza non fosse stata notata da terzi.

Se la persona offesa avesse subito un tamponamento da tergo da un tir, così considerevole da spostare, addirittura l'auto nella corsia opposta di marcia, tanto più era doveroso verificare la compatibilità delle lesioni agli urti subiti.

Essendosi verificati due urti, uno frontale e uno da tergo, non si poteva comprendere quale dei due aveva provocato le lesioni riportate dalla persona offesa.

Il dr. [OSCURATO:PERSONA], medico di P.S., riteneva più probabile che la cervicodorsalgia, da lui diagnosticata alla Ciarlegio, fosse stata provocata da un trauma posteriore.

2.1. Con memoria del 9 maggio 2023 la difesa del Vignone insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso, riportandosi alle proprie doglianze difensive, con partico- lare riferimento a quelle inerenti al travisamento delle dichiarazioni testimoniali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.L'unico motivo di ricorso, con cui si formulano plurimi rilievi alla tenuta logica dell'impianto probatorio della sentenza impugnata in riferimento alla carenza di ele- menti idonei ad affermare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ascrittigli, è manifestamente infondato.

Va premesso che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, l'impu- gnazione di legittimità è proponibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento gravato, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando attiene a censure che - benché formalmente prospet- tanti una violazione di legge o un vizio di motivazione - mirano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997).

Alla Corte di Cassazione spetta soltanto di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la congruenza logica e l'adeguatezza della motivazione sul punto (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), senza nessun potere di revisionare le circostanze fattuali della vicenda.

2. Nella sentenza impugnata il Vignone è stato ritenuto responsabile alla luce del mancato arresto della propria auto Audi A3 al segnale di stop e della manovra di svolta effettuata ad elevata velocità con invasione della corsia opposta di marcia, condotta che determinava lo scontro con l'auto [OSCURATO:PERSONA] 147 condotta da [OSCURATO:PERSONA] e le conseguenti lesioni alla medesima.

I giudici di merito hanno dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, la quale è sorretta da motivazione lineare e coerente e, pertanto, è sot- tratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.

Dalla logica ricostruzione della vicenda criminosa emerge che il giudice a quo ha illustrato le ragioni della credibilità e dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, ritenendole compatibili con le lesioni da essa subite e con tutti gli ulteriori elementi probatori acquisiti.

La Corte territoriale ha illustrato esaurientemente le ragioni dell'attendibilità della persona offesa, evidenziando che, in ogni caso, le sue dichiarazioni trovavano pieno riscontro in quelle sostanzialmente convergenti rese dai testi presenti ai fatti e nella ricostruzione della dinamica del sinistro operata dai carabinieri intervenuti sul posto subito dopo l'incidente.

La Corte di merito ha risposto a tutte le censure difensive poi reiterate nella presente sede di legittimità, osservando quanto segue:A) Le testi [OSCURATO:PERSONA], passeggera a bordo del relativo veicolo in oc- casione del sinistro, e [OSCURATO:PERSONA], persona estranea ai fatti che aveva assistito al sinistro, ricostruivano la dinamica dei fatti in maniera univoca, illustrando in det- taglio la condotta imprudente dell'imputato, che non si arrestava al segnale di stop, invadeva l'opposta corsia di marcia ed impattava con il veicolo della Ciarleglio.

Quanto all'attendibilità della teste Camaione, contestata dalla difesa dell'impu- tato in ragione della sua distanza di 5-10 metri dal luogo del fatto e del dato del mancato rilievo della sua presenza sul luogo dell'incidente da parte degli altri soggetti presenti sul posto, la Corte territoriale ha sottolineato che era plausibile che la donna si fosse immediatamente allontanata, avendo specificato più volte di non aver soc- corso la [OSCURATO:PERSONA] (sua cliente), poiché quest'ultima si presentava in condizioni non gravi e già era assistita da un altro automobilista.

Si è sottolineato, d'altronde, che la mancata indicazione nel verbale dei carabinieri della presenza di testimoni, non implicava automaticamente l'assenza di persone.

La difesa dell'imputato, in realtà, prospetta una non consentita diversa interpre- tazione dei fatti, non suscettibile di essere delibata in questa sede al cospetto di una motivazione sorretta da logiche argomentazioni.

B) I carabinieri intervenuti in loco rilevavano l'assenza di segni di frenata dell'auto della vittima, dato ritenuto logicamente comprensibile, in quanto, nel percorrere una strada a scorrimento veloce, ella verosimilmente non aveva avuto il tempo o la pron- tezza per frenare ed evitare l'urto con l'auto del Vignone che aveva invaso repenti- namente la propria carreggiata.

A fronte di tanto, il ricorrente non attacca il punto nodale di tale argomentazione, ma si limita ad opporre meri assunti di carattere astratto o, comunque, fondati su una diversa prospettazione dei fatti, nel tentativo di sminuire il peso del quadro pro- batorio disegnato dai giudici di merito.

C) La teste Ciarleglio riferiva della reazione del Vignone, per verificare le condi- zioni di salute di essa stessa e della [OSCURATO:PERSONA], sua passeggera; detta affermazione non esclude, dunque, che il Vignone abbia anche inveito contro le predette, come dichiarato dalla [OSCURATO:PERSONA].

La censura difensiva - più che criticare la congruità e la consequenzialità logica delle argomentazioni del provvedimento gravato - si pone in diretto confronto col materiale documentale, del quale il ricorrente prospetta una lettura alternativa e sol- lecita un diverso apprezzamento in punto di fatto, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, che esula completamente dalle funzioni dello scrutinio di legitti- mità.D) I militari sopraggiungevano sul luogo del sinistro dopo l'accaduto, per cui avevano solo constatato la posizione delle autovetture dopo l'impatto, ma non pote- vano conoscere la reale posizione dei veicoli al momento dello scontro.

Dalle dichia- razioni testimoniali era emerso che l'imputato aveva spostato l'auto dopo l'incidente.

E) [OSCURATO:PERSONA] aveva specificato che il successivo tamponamento del tir era stato lieve, per cui la Corte territoriale ha logicamente escluso che le lesioni fossero state causate da tale secondo scontro.

Tale considerazione appare dirimente, non risultando pertanto necessaria un'esplicita risposta alle considerazioni del dr.

Marsullo, teste di difesa, che riteneva maggiormente probabile che le lesioni fossero state determinate con maggiore pro- babilità da uno scontro del genere di quello verificatosi col tir.

La diversa dinamica dei fatti ipotizzata dal teste di P.G. app.

Stefanelli, secondo cui la persona offesa sarebbe stata in fase di sorpasso al momento dell'urto con il veicolo dell'imputato, corrispondeva ad una mera valutazione operata sulla base della posizione dei veicoli visionata dai militari al momento dell'arrivo sul luogo del sinistro, cioè successivamente all'impatto tra i veicoli nonché, secondo quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali, allo spostamento l'auto dell'imputato.

Tale teste, d'al- tronde, rimarcava la possibilità di uno spostamento nell'altra corsia di marcia dell'auto Alfa 147 guidata dalla persona offesa proprio a causa dell'urto ricevuto a tergo da un tir, giustificando così la posizione dell'auto della predetta al di fuori della linea longi- tudinale continua della propria carreggiata.

Inoltre, la Corte distrettuale ha riportato le dichiarazioni della persona offesa, la quale sottolineava di aver proposto con successo un'opposizione in sede amministra- tiva avverso la contravvenzione elevata a suo carico, per aver ingombrato la carreg- giata opposta.

Il ricorrente non si confronta con tale dato, limitandosi a segnalare l'infrazione da lei riportata al riguardo.

L'attendibilità dei testi escussi consentiva di ritenere accertata la sequenza di eventi; pertanto, l'urto ricevuto dal veicolo della persona offesa da un tir da tergo era stato successivo e conseguente al sinistro tra il Vignone e la Ciarleglio, per cui cor- rettamente le lesioni riportate dalla stessa sono state ricondotte alla condotta impru- dente dell'imputato.

Le doglianze difensive, benché formalmente dirette a denunciare la contraddit- torietà e l'illogicità della motivazione resa dal Tribunale capitolino, si esauriscono in realtà in una contestazione, nel merito, degli elementi di fatto e delle risultanze d'in- dagine che il giudice a quo giudicava idonei a integrare il compendio probatorio.

Infine, in relazione alle censure sin qui esaminate - e, in particolare, al presunto travisamento delle dichiarazioni dei testi, nonché all'omessa valutazione delle dichia- razioni del teste Marsullo - va osservato che la difesa dell'imputato non ha allegato al ricorso le relative deposizioni né le ha ivi specificamente richiamate, in violazione del principio di autosufficienza.

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Il ricorrente va condannato altresì, in solido col responsabile civile H.D.I.

Assicu- razioni s.p.a. alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel pre- sente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che, tenuto conto dell'impegno pro- fuso e della relativa complessità del presente procedimento, vanno liquidate nell'im- porto di euro tremila oltre I.V.A„ C.P.A. e spese generali.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non- ché in solido col responsabile civile H.D.I.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito l'AVV. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa del responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA]., che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Campobasso ha confermato la sen- tenza del Giudice di Pace di Campobasso del 22 ottobre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA]- felice era stato condannato alla pena di euro quattrocento e al risarcimento dei danni in favore della parte civile in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen., per aver per imprudenza e negligenza nel condurre il veicolo Audi A3 Sportback, omettendo di fermarsi ad uno stop e procedendo a velocità sostenuta svoltava ed invadeva la carreggiata opposta al suo senso di marcia, perdendo il controllo del veicolo e colli- deva con l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] 147 condotta da [OSCURATO:PERSONA], provocandole <<cervicodorsale post-traumatica, contusioni ginocchio dx con prognosi di 5 gg e con referti successivi con ulteriori 35 gg di prognosi». In ordine alla ricostruzione dei fatti, la teste [OSCURATO:PERSONA], parte civile, rac- contava che, intorno alle ore 18.30, mentre percorreva la [OSCURATO:PERSONA] n. 87 con direzione di marcia Benevento, provenendo da Agnone, sotto ad un cavalcavia all'al- tezza di Sepino, all'improvviso un'auto Audi A3, con direzione di marcia Campobasso, si immetteva da una stradina laterale sulla strada principale e, invadendo la propria carreggiata, urtava l'auto [OSCURATO:PERSONA] 147 da lei guidata. Lo scontro determinava una rientranza sulla parte anteriore sinistra, lato guida, del proprio veicolo. La teste specificava che il Vignone (conducente dell'auto Audi A3) procedeva a velocità elevata e non rispettava il segnale di stop ivi presente, causando il sinistro; immediatamente dopo, un tir che viaggiava nella sua stessa direzione di marcia la urtava posteriormente e si dileguava. Tale ultimo tamponamento provocava lievi danni sul retro dell'auto, lato passeggero, per cui risultava meno violento dell'impatto col Vignone. Esponeva che i Carabinieri, giunti sul luogo del fatto dopo il sinistro, attestavano che la sua auto si trovava nell'altra corsia e, per tale motivo, successi- vamente, le ritiravano la patente (restituitale dopo circa 7/10 giorni a seguito dell'ac- coglimento dell'opposizione da lei proposta in sede amministrativa). Spiegava che la propria auto si trovava in parte nella corsia opposta, a seguito dell'urto col camion. La teste [OSCURATO:PERSONA], passeggera dell'auto guidata dalla Ciarleglio, con- fermava la versione dei fatti riportata dalla persona offesa, segnalando l'elevata ve- locità di immissione del Vignone nella strada principale, tale da non consentirgli di fermarsi allo stop né di attuare le dovute cautele per evitare il sinistro. Inoltre, spe- cificava che l'impatto con il veicolo dell'imputato aveva innescato l'ulteriore tampo- namento da tergo da parte di un camion, che aveva determinato lo spostamento dell'auto nella corsia di marcia opposta. Evidenziava che il Vignone, immediatamente dopo lo scontro, aveva spostato la propria auto di due o tre metri indietro, così che, al momento dell'arrivo dei Carabinieri, l'Audi A3 si trovava in posizione diversa ri- spetto a quella iniziale. In relazione alla reazione dell'imputato immediatamente dopo l'impatto, dichiarava che lo stesso si era avvicinato a lei e alla persona offesa, accu- sando loro di aver causato il sinistro. La teste [OSCURATO:PERSONA], la quale percorreva la strada statale insieme al figlio, dietro l'autoveicolo dell'imputato, confermava la narrazione della Ciarleglio; aggiun- geva di aver riconosciuto la [OSCURATO:PERSONA] (passeggera dei veicolo della persona offesa) in quanto cliente del suo salone di bellezza e di averla chiamata alcuni giorni dopo, per sincerarsi sul suo stato di salute. Chiariva di non averle soccorse, in quanto un altro signore si era fermato per aiutarle e la situazione non appariva preoccupante. Sottolineava altresì che l'[OSCURATO:PERSONA] non stava effettuando sorpassi quando avvenne l'incidente stradale. Il teste app. [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la Stazione CC di Sepino, in- tervenuto in loco poco dopo l'incidente, riferiva di aver ascoltato la Ciarleglio a som- marie informazioni la sera stessa del sinistro e di averle poi elevato una sanzione amministrativa per il superamento della striscia longitudinale continua sulla scorta della verifica dello stato dei luoghi, effettuata dai militari dopo il sinistro. Sottolineava che la parte frontale dell'auto dell'imputato era distrutta, mentre l'auto della persona offesa aveva nella parte anteriore sinistra, lato guida, un'ammaccatura e nella parte posteriore, lato destro, un'altra rientranza sicuramente dovuta ad un altro veicolo (non identificato) proveniente da tergo. Il teste, inoltre, ipotizzava una diversa dina- mica dei fatti, ossia che la persona offesa stesse effettuando un sorpasso al momento dell'urto con l'auto dell'imputato, spiegandosi così il superamento da parte della Ciar- leglio della linea longitudinale della propria corsia di marcia. Riteneva presumibile che il leggero spostamento dell'auto della Ciarleglio fosse dovuto all'urto nella parte po- steriore da parte di un tir o da un'auto. Il teste non dubitava del pregresso tampona- mento (essendo visibile la rientranza), ma puntualizzava di non poter individuare l'impatto verificatosi prima, non essendo stato presente al momento del sinistro. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale per vizio di motivazione e travisamento delle dichiarazioni rese dai testi. Si deduce che la ricostruzione del sinistro effettuata dai testi di parte civile Ciar- leglio, [OSCURATO:PERSONA] e Camaione in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale continuava ad essere lacunosa e contraddittoria. Il sinistro si svolgeva con la dina- mica delineata nel verbale. di accertamento, acquisito al fascicolo dibattimentale, il cui contenuto era stato confermato dall'app. CC [OSCURATO:PERSONA] ("Il conducente del veicolo "A", giunto all'intersezione tra la strada comunale di Altilia, comune di Sepino (CB) e la S.S. 87 all'altezza del km. 112+600 effettuava la svolta a destra obbligato- ria, con direzione di marcia Campobasso, impattava con la parte anteriore sinistra del proprio veicolo con l'angolo anteriore sinistro del veicolo "B", il cui conducente percorreva la suddetta. SS- 87 con direzione di marcia Campobasso - Benevento"). [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che la persona offesa nell'effettuare un sorpasso, si era spostata nell'opposta corsia di marcia, invadendola ed andando ad impattare frontal- mente l'auto dell'imputato; per tale ragione elevava alla Ciarleglio la contravvenzione per l'infrazione di cui agli artt. 40, comma 8, e 146, comma 2, C.d.S. (superamento della striscia longitudinale continua). Il sinistro accadeva esclusivamente per l'imprudenza della persona offesa, la quale effettuava un sorpasso, superando la striscia longitudinale continua, per cui l'assenza di tracce di frenata in loco dipendevano dal suo impegno in una manovra stradale in piena accelerazione, in virtù della quale andava a collidere con l'auto dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la Camaione dichiaravano difformemente dal vero che l'auto della persona offesa si trovava oltre la striscia longitudinale continua, a causa di un successivo, se non contestuale, tamponamento ad opera di un tir. Se il tamponamento fosse avvenuto, le persone coinvolte l'avrebbero riferito ai militari intervenuti, i quali invece nel verbale non vi accennavano. Non si comprendeva come mai i testimoni non avessero fornito il numero di targa o particolari riconducibili ad un presunto tir, che certamente non sarebbe passato inosservato. Secondo il Tribunale, anche il teste app. Stefanelli sosteneva la tesi dell'esistenza di tale tamponamento. In realtà, egli, visionando le foto dell'auto della persona offesa danneggiata nella parte posteriore destra, intendeva semplicemente riferire che danni del genere lasciavano presumere un urto dell'auto da parte di un altro mezzo. Il teste non aveva detto che si era verificato un tamponamento di natura tale da provocare uno spostamento dell'auto nell'altra corsia di marcia; se era stata tampo- nata da un tir, si trovava già nell'altra corsia di marcia praticamente schiantata sul veicolo dell'imputato. L'imputato e il di lui padre, infatti, erano stati risarciti per i danni subiti, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., compagnia assicuratrice dell'auto della persona offesa, aveva ritenuto la propria assicurata unica responsabile del sinistro. La dinamica fornita dall'app. Stefanelli derivava dalle risultanze dei rilievi eseguiti sullo stato dei luoghi, per cui era attendibile. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, non era il frutto di una mera valutazione personale. Sosteneva che l'impu- tato non aveva spostato l'auto e descriveva come rettilineo il tratto di strada interes- sato, per cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato falsamente che il Vignone aveva spostato la sua auto a folle e che per l'effetto della pendenza era arretrata di circa 2-3-metri. Sul rettilineo non erano state rinvenute tracce di frenata e ciò avvalorava la dinamica del sinistro resa dallo Stefanelli, secondo cui la persona offesa aveva invaso l'opposta corsia di marcia ed aveva impattato frontalmente con l'imputato. L'assenza di fre- nata, secondo il Tribunale, era compatibile con la dinamica descritta dalla persona offesa, la quale sarebbe stata investita dall'imputato. Se così fosse stato, ella avrebbe dovuto frenare d'istinto per evitare l'urto, ma ciò non accadeva perché ella in verità, per effettuare un sorpasso vietato, invadeva l'opposta corsia. L'app. Stefanelli riferiva che, al suo arrivo sul luogo del sinistro, non v'erano altre persone e che non avevano assistito all'incidente altri soggetti. L'imputato, dopo l'impatto, si premurava di verificare lo stato di salute della per- sona offesa e della trasportata come ammesso dalla stessa Ciarleglio; quindi, egli non aveva inveito contro le predette, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], perché se ciò fosse avvenuto allora la Ciarleglio ne avrebbe fatto menzione. La presunta teste oculare Camaione era inattendibile. [OSCURATO:PERSONA] riferiva di non aver soccorso la [OSCURATO:PERSONA] poiché questa ultima si presentava in condizioni non gravi e già assistita da un altro automobilista e che dopo una settimana l'aveva contattata, in quanto sua cliente del suo negozio di parruc- chiera. Se la Cannaione avesse effettivamente assistito all'incidente stradale da una distanza ravvicinata, qualcuno avrebbe dovuto notare la sua presenza, tanto più che ella specificava di essersi fermata sul ciglio della strada. Gli altri testi non avevano dichiarato di averla vista sul luogo del sinistro. Diversamente da lei la Del, Vecchio asseriva di essere stata contattata dopo 4-5 giorni, e non dopo una settimana, sot- tacendo per giunta, la circostanza che la Cannaione fosse la sua parrucchiera. Non si comprendeva perché la Camaione non l'avesse soccorsa, tanto più che la conosceva. Se la Camaione era riuscita a verificare le condizioni di salute della [OSCURATO:PERSONA], ve- ramente si trovava in una posizione ravvicinata, per cui non si capiva perché la sua presenza non fosse stata notata da terzi. Se la persona offesa avesse subito un tamponamento da tergo da un tir, così considerevole da spostare, addirittura l'auto nella corsia opposta di marcia, tanto più era doveroso verificare la compatibilità delle lesioni agli urti subiti. Essendosi verificati due urti, uno frontale e uno da tergo, non si poteva comprendere quale dei due aveva provocato le lesioni riportate dalla persona offesa. Il dr. [OSCURATO:PERSONA], medico di P.S., riteneva più probabile che la cervicodorsalgia, da lui diagnosticata alla Ciarlegio, fosse stata provocata da un trauma posteriore. 2.1. Con memoria del 9 maggio 2023 la difesa del Vignone insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso, riportandosi alle proprie doglianze difensive, con partico- lare riferimento a quelle inerenti al travisamento delle dichiarazioni testimoniali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.L'unico motivo di ricorso, con cui si formulano plurimi rilievi alla tenuta logica dell'impianto probatorio della sentenza impugnata in riferimento alla carenza di ele- menti idonei ad affermare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ascrittigli, è manifestamente infondato. Va premesso che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, l'impu- gnazione di legittimità è proponibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento gravato, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando attiene a censure che - benché formalmente prospet- tanti una violazione di legge o un vizio di motivazione - mirano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Alla Corte di Cassazione spetta soltanto di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la congruenza logica e l'adeguatezza della motivazione sul punto (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), senza nessun potere di revisionare le circostanze fattuali della vicenda. 2. Nella sentenza impugnata il Vignone è stato ritenuto responsabile alla luce del mancato arresto della propria auto Audi A3 al segnale di stop e della manovra di svolta effettuata ad elevata velocità con invasione della corsia opposta di marcia, condotta che determinava lo scontro con l'auto [OSCURATO:PERSONA] 147 condotta da [OSCURATO:PERSONA] e le conseguenti lesioni alla medesima. I giudici di merito hanno dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, la quale è sorretta da motivazione lineare e coerente e, pertanto, è sot- tratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. Dalla logica ricostruzione della vicenda criminosa emerge che il giudice a quo ha illustrato le ragioni della credibilità e dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, ritenendole compatibili con le lesioni da essa subite e con tutti gli ulteriori elementi probatori acquisiti. La Corte territoriale ha illustrato esaurientemente le ragioni dell'attendibilità della persona offesa, evidenziando che, in ogni caso, le sue dichiarazioni trovavano pieno riscontro in quelle sostanzialmente convergenti rese dai testi presenti ai fatti e nella ricostruzione della dinamica del sinistro operata dai carabinieri intervenuti sul posto subito dopo l'incidente. La Corte di merito ha risposto a tutte le censure difensive poi reiterate nella presente sede di legittimità, osservando quanto segue:A) Le testi [OSCURATO:PERSONA], passeggera a bordo del relativo veicolo in oc- casione del sinistro, e [OSCURATO:PERSONA], persona estranea ai fatti che aveva assistito al sinistro, ricostruivano la dinamica dei fatti in maniera univoca, illustrando in det- taglio la condotta imprudente dell'imputato, che non si arrestava al segnale di stop, invadeva l'opposta corsia di marcia ed impattava con il veicolo della Ciarleglio. Quanto all'attendibilità della teste Camaione, contestata dalla difesa dell'impu- tato in ragione della sua distanza di 5-10 metri dal luogo del fatto e del dato del mancato rilievo della sua presenza sul luogo dell'incidente da parte degli altri soggetti presenti sul posto, la Corte territoriale ha sottolineato che era plausibile che la donna si fosse immediatamente allontanata, avendo specificato più volte di non aver soc- corso la [OSCURATO:PERSONA] (sua cliente), poiché quest'ultima si presentava in condizioni non gravi e già era assistita da un altro automobilista. Si è sottolineato, d'altronde, che la mancata indicazione nel verbale dei carabinieri della presenza di testimoni, non implicava automaticamente l'assenza di persone. La difesa dell'imputato, in realtà, prospetta una non consentita diversa interpre- tazione dei fatti, non suscettibile di essere delibata in questa sede al cospetto di una motivazione sorretta da logiche argomentazioni. B) I carabinieri intervenuti in loco rilevavano l'assenza di segni di frenata dell'auto della vittima, dato ritenuto logicamente comprensibile, in quanto, nel percorrere una strada a scorrimento veloce, ella verosimilmente non aveva avuto il tempo o la pron- tezza per frenare ed evitare l'urto con l'auto del Vignone che aveva invaso repenti- namente la propria carreggiata. A fronte di tanto, il ricorrente non attacca il punto nodale di tale argomentazione, ma si limita ad opporre meri assunti di carattere astratto o, comunque, fondati su una diversa prospettazione dei fatti, nel tentativo di sminuire il peso del quadro pro- batorio disegnato dai giudici di merito. C) La teste Ciarleglio riferiva della reazione del Vignone, per verificare le condi- zioni di salute di essa stessa e della [OSCURATO:PERSONA], sua passeggera; detta affermazione non esclude, dunque, che il Vignone abbia anche inveito contro le predette, come dichiarato dalla [OSCURATO:PERSONA]. La censura difensiva - più che criticare la congruità e la consequenzialità logica delle argomentazioni del provvedimento gravato - si pone in diretto confronto col materiale documentale, del quale il ricorrente prospetta una lettura alternativa e sol- lecita un diverso apprezzamento in punto di fatto, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, che esula completamente dalle funzioni dello scrutinio di legitti- mità.D) I militari sopraggiungevano sul luogo del sinistro dopo l'accaduto, per cui avevano solo constatato la posizione delle autovetture dopo l'impatto, ma non pote- vano conoscere la reale posizione dei veicoli al momento dello scontro. Dalle dichia- razioni testimoniali era emerso che l'imputato aveva spostato l'auto dopo l'incidente. E) [OSCURATO:PERSONA] aveva specificato che il successivo tamponamento del tir era stato lieve, per cui la Corte territoriale ha logicamente escluso che le lesioni fossero state causate da tale secondo scontro. Tale considerazione appare dirimente, non risultando pertanto necessaria un'esplicita risposta alle considerazioni del dr. Marsullo, teste di difesa, che riteneva maggiormente probabile che le lesioni fossero state determinate con maggiore pro- babilità da uno scontro del genere di quello verificatosi col tir. La diversa dinamica dei fatti ipotizzata dal teste di P.G. app. Stefanelli, secondo cui la persona offesa sarebbe stata in fase di sorpasso al momento dell'urto con il veicolo dell'imputato, corrispondeva ad una mera valutazione operata sulla base della posizione dei veicoli visionata dai militari al momento dell'arrivo sul luogo del sinistro, cioè successivamente all'impatto tra i veicoli nonché, secondo quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali, allo spostamento l'auto dell'imputato. Tale teste, d'al- tronde, rimarcava la possibilità di uno spostamento nell'altra corsia di marcia dell'auto Alfa 147 guidata dalla persona offesa proprio a causa dell'urto ricevuto a tergo da un tir, giustificando così la posizione dell'auto della predetta al di fuori della linea longi- tudinale continua della propria carreggiata. Inoltre, la Corte distrettuale ha riportato le dichiarazioni della persona offesa, la quale sottolineava di aver proposto con successo un'opposizione in sede amministra- tiva avverso la contravvenzione elevata a suo carico, per aver ingombrato la carreg- giata opposta. Il ricorrente non si confronta con tale dato, limitandosi a segnalare l'infrazione da lei riportata al riguardo. L'attendibilità dei testi escussi consentiva di ritenere accertata la sequenza di eventi; pertanto, l'urto ricevuto dal veicolo della persona offesa da un tir da tergo era stato successivo e conseguente al sinistro tra il Vignone e la Ciarleglio, per cui cor- rettamente le lesioni riportate dalla stessa sono state ricondotte alla condotta impru- dente dell'imputato. Le doglianze difensive, benché formalmente dirette a denunciare la contraddit- torietà e l'illogicità della motivazione resa dal Tribunale capitolino, si esauriscono in realtà in una contestazione, nel merito, degli elementi di fatto e delle risultanze d'in- dagine che il giudice a quo giudicava idonei a integrare il compendio probatorio. Infine, in relazione alle censure sin qui esaminate - e, in particolare, al presunto travisamento delle dichiarazioni dei testi, nonché all'omessa valutazione delle dichia- razioni del teste Marsullo - va osservato che la difesa dell'imputato non ha allegato al ricorso le relative deposizioni né le ha ivi specificamente richiamate, in violazione del principio di autosufficienza. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente va condannato altresì, in solido col responsabile civile H.D.I. Assicu- razioni s.p.a. alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel pre- sente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che, tenuto conto dell'impegno pro- fuso e della relativa complessità del presente procedimento, vanno liquidate nell'im- porto di euro tremila oltre I.V.A„ C.P.A. e spese generali. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non- ché in solido col responsabile civile H.D.I.
Sentenza Cassazione n. 37488/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris