CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29260/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a GENOVA il 14/10/1980 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 2.000 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto, ai fini della cessione a terzi, sostanza stupefacente di tipo cocaina. La ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla finalità di spaccio. Il ricorso è inammissibile. La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dalla dichiarazione dell'imputata, la quale oltre ad affermare di essere assuntrice di cocaina e di frequentare il Serd, ha, altresì, ammesso che una parte ("un pochino") della sostanza l'avrebbe "data a qualche amico", "per rivenderla". Sono state inoltre evidenziate le modalità e le circostanze della condotta quali la divisione della sostanza in involucri, le telefonate ricevute dalla ricorrente da parte di soggetti di sesso maschile ed in orari incompatibili con l'attività di parrucchiera svolta dalla stessa. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrenti' al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara ina P.Q.M