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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26508/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che entrambi i ricorsi, con il primo motivo, deducono l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione del compendio probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità dei ricorrenti per il reato di cui all'art. 628, commi 2 e 3, cod. pen.; considerato che tale doglianza non è consentita, risolvendosi nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni giuridicamente corrette, alle quali i ricorrenti non contrappongono una specifica critica, come emerge chiaramente dalla lettura delle pagg. 38-56 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato conto, con motivazione esaustiva, della ricostruzione dei fatti fondata sugli accertamenti della polizia giudiziaria, sulle dichiarazioni testimoniali ritenute attendibili e sulle risultanze delle intercettazioni ambientali; rilevato che il secondo motivo di ricorso, anch'esso comune ad entrambi i ricorrenti, con cui si lamentano il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina, il travisamento della prova dichiarativa e la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non supera la soglia di ammissibilità, in quanto articolato su profili meramente fattuali e volto a sollecitare una diversa ricostruzione della vicenda e una differente valutazione del materiale probatorio, attività estranee ai poteri della Corte di legittimità; considerato che i giudici di appello hanno sviluppato, alle pagg. 36-56 della motivazione, una ricostruzione logica e coerente della vicenda, fondata su elementi convergenti, insuscettibile di essere censurata in questa sede, poiché priva di vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità; osservato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la configurabilità del concorso di persone nel reato di rapina, è manifestamente infondato e meramente reiterativo di censure già valutate e disattese dai giudici di merito con motivazione congrua e priva di vizi logici (cfr. pagg. 53-56 della sentenza impugnata); ritenuto che sono parimenti infondate le doglianze relative alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, cod. pen., essendo stato correttamente richiamato il principio secondo cui, in tema di rapina, la circostanza aggravante delle "più persone riunite" presuppone la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e al momento della condotta violenta o minacciosa, risultando irrilevante che la persona offesa percepisca o meno tale presenza, poiché la "ratio" dell'aggravamento è correlata all'accresciuta potenzialità offensiva derivante dalla compresenza oggettiva di più soggetti; considerato che alla luce di tale principio, la Corte ha correttamente ritenuto configurabile l'aggravante in esame, a prescindere dalla circostanza che i soggetti Sette e Loi facessero parte o meno del gruppo che ha materialmente commesso il reato; rilevato infine che il quinto motivo del ricorso presentato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, essendo stato motivatamente disatteso dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 57-58 della sentenza impugnata), in conformità al principio secondo cui il giudice non è tenuto a prendere in esame ogni singolo elemento allegato, ma può limitarsi a richiamare quelli ritenuti decisivi, da cui si desume l'irrilevanza o il superamento di quelli contrari; rilevato, pertanto, che ì ricorsi devono essere dichiarato inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che entrambi i ricorsi, con il primo motivo, deducono l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione del compendio probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità dei ricorrenti per il reato di cui all'art. 628, commi 2 e 3, cod. pen.; considerato che tale doglianza non è consentita, risolvendosi nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni giuridicamente corrette, alle quali i ricorrenti non contrappongono una specifica critica, come emerge chiaramente dalla lettura delle pagg. 38-56 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato conto, con motivazione esaustiva, della ricostruzione dei fatti fondata sugli accertamenti della polizia giudiziaria, sulle dichiarazioni testimoniali ritenute attendibili e sulle risultanze delle intercettazioni ambientali; rilevato che il secondo motivo di ricorso, anch'esso comune ad entrambi i ricorrenti, con cui si lamentano il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina, il travisamento della prova dichiarativa e la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non supera la soglia di ammissibilità, in quanto articolato su profili meramente fattuali e volto a sollecitare una diversa ricostruzione della vicenda e una differente valutazione del materiale probatorio, attività estranee ai poteri della Corte di legittimità; considerato che i giudici di appello hanno sviluppato, alle pagg. 36-56 della motivazione, una ricostruzione logica e coerente della vicenda, fondata su elementi convergenti, insuscettibile di essere censurata in questa sede, poiché priva di vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità; osservato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la configurabilità del concorso di persone nel reato di rapina, è manifestamente infondato e meramente reiterativo di censure già valutate e disattese dai giudici di merito con motivazione congrua e priva di vizi logici (cfr. pagg. 53-56 della sentenza impugnata); ritenuto che sono parimenti infondate le doglianze relative alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, cod. pen., essendo stato correttamente richiamato il principio secondo cui, in tema di rapina, la circostanza aggravante delle "più persone riunite" presuppone la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e al momento della condotta violenta o minacciosa, risultando irrilevante che la persona offesa percepisca o meno tale presenza, poiché la "ratio" dell'aggravamento è correlata all'accresciuta potenzialità offensiva derivante dalla compresenza oggettiva di più soggetti; considerato che alla luce di tale principio, la Corte ha correttamente ritenuto configurabile l'aggravante in esame, a prescindere dalla circostanza che i soggetti Sette e Loi facessero parte o meno del gruppo che ha materialmente commesso il reato; rilevato infine che il quinto motivo del ricorso presentato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, essendo stato motivatamente disatteso dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 57-58 della sentenza impugnata), in conformità al principio secondo cui il giudice non è tenuto a prendere in esame ogni singolo elemento allegato, ma può limitarsi a richiamare quelli ritenuti decisivi, da cui si desume l'irrilevanza o il superamento di quelli contrari; rilevato, pertanto, che ì ricorsi devono essere dichiarato inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
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