CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34601/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PAVIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO, in difesa della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] il quale, dopo aver illustrato i motivi di ricorso ne chiede l'integrale accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa il 23 novembre 2021, a scioglimento della riserva assunta il 18 novembre, il Tribunale di Pavia, in funzione di Tribunale del riesame per le misure cautelari reali, ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] sociale (in persona della legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA]) in relazione al sequestro del compendio aziendale e delle quote sociali, nonché al sequestro preventivo nei confronti degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (o, in caso di incapienza dei predetti, a carico della predetta società) finalizzato alla confisca diretta o, in subordine, per equivalente ex art. 603-bis.2 cod.pen., fino alla concorrenza della somma di C 167.155,82. Tanto in relazione ad ipotesi di reato di frode in pubbliche forniture, turbativa d'asta e sfruttamento dei lavoratori (artt. 356, 353, 603-bis cod.pen.) a carico dei predetti indagati, nonché dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-quinquies contestato alla predetta società. 1.1. Oggetto del procedimento sono in primo luogo le presunte irregolarità della gara d'appalto originata da una delibera dell'ASST di Pavia in data 23 dicembre 2016, la cui aggiudicazione aveva condotto all'assunzione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di servizi di trasporto sanitario presso vari presidi ospedalieri disseminati su tutto il territorio nazionale, mediante gare d'appalto di cui si é ipotizzata l'irregolarità, con conseguente imputazione provvisoria di turbata libertà degli incanti e di frode nelle pubbliche forniture nei confronti di vari personaggi, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti amministratori di fatto della [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti é stata anche emessa ordinanza applicativa di misura cautelare personale. Nel prosieguo delle indagini, sono stati raccolti altresì elementi deponenti per attività di caporalato nell'esecuzione dei servizi di trasporti sanitari affidati alla [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del personale impiegato in detti servizi. 1.2. L'ordinanza del Tribunale pavese, dopo avere respinto l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla difesa, ha del pari disatteso le doglianze della società in ordine alla questione della sussistenza o meno del fumus commissi delicti relativo al reato di caporalato, ravvisandone gli estremi sulla base delle dichiarazioni rese dai lavoratori che si presumono vittime di sfruttamento, con approfittamento del loro stato di bisogno. E' stata poi affermata dal Tribunale la sussistenza del fumus anche con riguardo alle condotte di frode nelle pubbliche forniture e di turbata libertà degli incanti; ed infine, in punto di esigenze cautelari, é stato ravvisato il periculum in mora, a nulla rilevando secondo il Collegio adìto il fatto che vi fosse stata la modifica dell'organo amministrativo e la formazione di un apposito remediation plan, in quanto - osserva il Tribunale - il rinnovo del CDA e le dimissioni del [OSCURATO:PERSONA] e di altri soggetti a lui vicini non impedirebbero l'inserimento della vecchia govemance nella gestione della società attraverso altri soggetti tuttora presenti e vicini ai Calderone. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre la società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] sociale, con atto articolato in otto motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione di norme processuali in relazione alla competenza territoriale attribuita al Tribunale di Pavia: muovendo dalla considerazione che il reato più grave é quello di cui all'art. 603- bis cod.pen., il Tribunale adìto, pur dando atto che le condotte così rubricate sono state poste in essere in vari luoghi d'Italia, riconosce la propria competenza territoriale in base al fatto che, ai fini di cui all'art. 16 cod.proc.pen., la prima condotta criminosa accertata si sarebbe verificata a Pavia; di contro, richiamando le deposizioni rese a ss.ii. da alcuni lavoratori, la società ricorrente afferma che le stesse modalità operative sarebbero state indicate dai dichiaranti già in epoca antecedente, nella zona di Milano, con conseguente necessario spostamento della competenza nella sede milanese, sotto pena di una violazione del principio del giudice naturale. 2.2. Con il secondo motivo la società ricorrente contesta, sotto il profilo della violazione di legge penale, il fumus del reato di caporalato (art. 603-bis cod.pen.) lamentando che il Tribunale adìto ha confuso l'elemento dell'indice di sfruttamento con l'altro, distinto elemento dell'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori sfruttati: dopo avere illustrato le ragioni per cui é necessaria una distinzione fra i due requisiti del reato, che il Collegio pavese avrebbe omesso di considerare, la società esponente approfondisce la nozione di "stato di bisogno", non derubricabile a qualunque situazione di "bisogno di lavorare per vivere", ma necessariamente connessa a condizioni di oggettiva indigenza materiale, tale da rendere la vittima oggettivamente e particolarmente vulnerabile; la gravità delle sanzioni previste per il reato di che trattasi rende particolarmente evidente la necessità di un rigoroso rispetto del principio di tassatività della fattispecie e impedisce di estendere il perimetro della norma incriminatrice oltre la lettera e lo spirito della norma, che ha la finalità di colpire un fenomeno criminale di oggettivo sfruttamento e di approfittamento di una condizione di vulnerabilità, tale da ledere la dignità del lavoratore. 2.3. Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta violazione della legge processuale e nullità dell'ordinanza per non avere la stessa in alcun modo motivato circa l'elemento soggettivo del reato, inteso come consapevolezza dello stato di bisogno da parte dei soggetti attivi: sulla questione il Tribunale semplicemente omette di argomentare a sostegno della configurabilità del predetto requisito, in termini di tale assolutezza da sfociare nella violazione di legge. 2.4. Con il quarto motivo la società ricorrente lamenta violazione di legge a proposito del fumus del delitto di frode nelle pubbliche forniture: si evidenzia nel ricorso l'errore di diritto in cui é caduto il Tribunale nell'estendere la portata della norma a qualsiasi forma di inadempimento, laddove essa — come affermato dalla Cassazione, anche nella sentenza di annullamento della misura cautelare personale applicata ad [OSCURATO:PERSONA] - deve essere riferita, se non esclusivamente a un intervento avente attitudine ingannatoria, quanto meno a una qualche forma di dissimulazione, di malafede contrattuale che si estrinsechi in un qualche espediente malizioso idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. A fronte di ciò, nella specie l'intera stazione appaltante era pienamente consapevole delle mancanze additate dall'accusa come forme di inadempimento. Le manchevolezze igieniche oggetto di contestazione furono anzi regolarmente contestate dall'ASST di Pavia. 2.5. Con il quinto motivo la società ricorrente lamenta violazione di legge a proposito del fumus del delitto di turbativa d'asta, che secondo l'accusa sarebbe legato all'occultamento di un evidente motivo di esclusione della [OSCURATO:PERSONA] dalla gara d'appalto: in proposito si evidenzia che la condotta censurabile ex art. 353 cod. pen. é solo quella concretamente idonea a influenzare l'esito della gara e a conseguire l'evento del reato; premettendo che in realtà la [OSCURATO:PERSONA] fu l'unica società a presentare un'offerta per la predetta gara, i comportamenti censurati come idonei a turbare l'incanto furono esclusivamente l'avere falsamente indicato come amministratore un presunto prestanome e l'avere reso false indicazioni circa il numero di ambulanze messe a disposizione per il servizio. In realtà l'avvalimento di quella che si sostiene essere una "testa di legno" non spiega in alcun modo l'incidenza sul regolare svolgimento della gara; neppure ha rilievo il fatto che il Calderone fosse stato in passato condannato per uno dei reati ostativi richiamati dall'art. 80 del Codice degli appalti, atteso che, alla stregua della normativa vigente quando fu bandita la gara, il reato ostativo implicava un'esclusione della durata di cinque anni a meno che la pena principale fosse di durata inferiore; e, nel caso del Calderone, la pena principale era stata di 8 mesi, dunque non più ostativa alla data dell'appalto, come peraltro riconosciuto anche dal TAR Lombardia. Anche per quanto concerne la mancata messa a disposizione dei mezzi indicati la società ricorrente richiama la giurisprudenza amministrativa che in un caso analogo ha giudicato analoga omissione non decisiva ai fini dell'esclusione del concorrente da una procedura di gara. 2.6. Con il sesto motivo si denuncia violazione di legge processuale in ordine al periculum in mora fronteggiato con il sequestro preventivo dei beni aziendali e delle azioni della cooperativa. Quanto a queste ultime, premesso che anche nel sequestro finalizzato alla confisca le Sezioni Unite richiedono la sussistenza del periculum, é evidente che si doveva considerare che i beni in sequestro non sono di proprietà degli indagati, ma dei soci lavoratori. All'uopo la società ricorrente richiama i principi che regolano l'azionariato nelle società cooperative e rammenta che la confisca di cui all'art. 603-bis.2 cod. pen. può essere applicata salvo che i beni appartengano a persona estranea al reato, con conseguente illegittimità del sequestro delle azioni dei soci lavoratori. Quanto al sequestro preventivo dell'azienda e delle azioni, la società deducente evidenzia che l'ordinanza impugnata non fornisce indicazioni specifiche circa le ragioni per le quali, a fronte della nomina di nuovi amministratori con il remediation plan, perdurerebbe il pericolo che la disponibilità dell'azienda possa consentire al Calderone di amministrarla indirettamente e di reiterare i reati. 2.7. Con il settimo motivo si denuncia violazione di legge processuale per assenza di motivazione circa i presupposti applicativi del sequestro in termini di pertinenzialità tra la res e il reato: a fronte del fatto che il nesso di pertinenzialità e di strumentalità del bene in sequestro non dev'essere occasionale, evidenzia la società ricorrente che l'azienda in sequestro preesisteva rispetto alle condotte delittuose, né risulta che essa sia stata costituita in funzione della commissione dei reati di sfruttamento dei lavoratori. In proposito la motivazione resa dal Collegio adito é così laconica da potersi dire apparente, se non assente. 2.8. Con l'ottavo motivo si denuncia violazione di legge processuale per assenza di motivazione circa i presupposti applicativi del sequestro in termini di proporzionalità della misura cautelare reale, inteso come necessità che si debba fare ricorso al sequestro allorché allo stesso risultato non possa pervenirsi con modalità meno afflittive: nella specie, una tale indagine non risulta in alcun modo esperita dal Tribunale, che dimentica che le gare in contestazione sono solo alcune di quelle cui ha partecipato [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con atto successivamente depositato, la difesa della [OSCURATO:PERSONA] sociale ha fatto pervenire una memoria (con allegato uno stralcio di relazione dell'amministratore giudiziario della Società) con la quale insiste su alcuni degli argomenti posti a base del ricorso, di cui postula l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si premette che alcuna rilevanza ai fini del presente giudizio può riconoscersi alla documentazione allegata alla memoria da ultimo prodotta dalla società ricorrente e a quanto in essa argomentato, avuto riguardo al fatto che oggetto del ricorso é esclusivamente l'ordinanza oggetto di impugnazione e che il ricorso in materia cautelare reale, a norma dell'art. 325, comma 1, cod.proc.pen., é ammesso solo per violazione di legge. 2. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso é infondato. Correttamente, infatti, il Tribunale del Riesame, pur prendendo in considerazione il fatto che la difesa aveva richiamato le sommarie informazioni di alcuni lavoratori che lamentavano di avere lavorato nelle stesse condizioni in epoca precedente nella zona di Milano, ha chiarito che nella specie ciò che radica la competenza a Pavia é la circostanza che, tra le condotte specificamente oggetto di contestazione per il più grave reato contestato fra quelli in connessione (ossia quello di cui all'art. 603- bis cod.pen.), quelle commesse nell'area pavese sono le più antiche: di tal che, trovando applicazione nella specie il criterio del reato di pari gravità anteriormente commesso (art. 16 cod. proc. pen.), la competenza territoriale é stata correttamente individuata in Pavia, mentre le violazioni cui fa riferimento la società ricorrente esulano dall'odierno perimetro imputativo e, pertanto, non interferiscono con il radicamento della competenza territoriale, che si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero (cfr. in proposito Sez. 1, Sentenza n. 31335 del 23/03/2018, Rv. 273484). 3. E' infondato anche il secondo motivo di ricorso. Nell'ampio percorso argomentativo sviluppato sul punto dall'ordinanza impugnata, emerge una serie di elementi dichiarativi da parte di numerosi lavoratori dipendenti dalla società ricorrente, che depongono sia per una condizione di oggettivo sfruttamento - soprattutto sul piano dell'orario lavorativo specie a fronte del salario corrisposto e a quello previsto dal CCNL, delle poche giornate libere e dell'assenza di retribuzione per lavoro straordinario - e di ricorrente, marcato scostannento rispetto alle condizioni pattuite; sia per la sussistenza di condizioni di bisogno dei lavoratori. Orbene, soprattutto considerando che nella specie la valutazione dei requisiti del reato rileva a fini cautelari (ossia per la configurabilità del fumus commissi delicti), deve tenersi presente che, ai fini dell'integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose (Sez. 4, Sentenza n. 24441 del 16/03/2021, [OSCURATO:PERSONA]. Coop. Sociale, Rv. 281405, richiamata anche nell'ordinanza impugnata; più di recente si vedano Sez. 4, n. 45615 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mazzotta, e n. 7861 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2022, Cirigliano, entrambe non nnassimate).4. Quanto al terzo motivo, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza. In disparte ogni considerazione circa l'evidenza della consapevolezza, da parte dei vertici della [OSCURATO:PERSONA], di imporre condizioni lavorative accettabili solo al manifestarsi di oggettive situazioni di bisogno, va comunque richiamato il pacifico indirizzo, seguito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice é demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata; ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo dei reato, a condizione però che esso emerga ictu ocu/i (Sez. 2, Sentenza n. 18331 del 22/04/2016, Iommi e altro, Rv. 266896; Sez. 3, Sentenza n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015; Sez. 4, Sentenza n. 23944 del 21/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240521): circostanza che certamente non emerge nel caso di specie. 5. I successivi motivi quarto, quinto e sesto risultano proposti per violazione di legge processuale, costituita da motivazione assente e/o apparente, ma certamente non si può ritenere tale il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata riguardo ai predetti punti: ciò determinerebbe eo ipso l'inammissibilità dei predetti motivi, atteso che nella materia cautelare reale é possibile proporre ricorso per cassazione solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.); tuttavia, sotto il profilo sostanziale, alla luce dell'enunciazione delle ragioni di doglianza appare corretto valutare i motivi di ricorso in esame come finalizzati a contestare il fumus commissi delicti, rispettivamente, dei reati di cui agli articoli 356 e 353 del codice penale, nonché il periculum in mora. 5.1. Il quarto motivo, riferito al fumus del delitto di frode in pubbliche forniture, é comunque infondato. Infatti, é ben vero che la Sesta Sezione penale di questa Corte (sentenza n. 45105 del 28/10/2021) in relazione alla posizione cautelare personale di [OSCURATO:PERSONA] e alla misura custodiale a suo tempo impostagli per il predetto reato p. e p. dall'art. 356 cod.pen., ha sottolineato la differenza fra il reato di cui all'art. 356 cod. pen. e di quello, meno grave, di cui all'art. 355 cod. pen., censurando la motivazione resa dal Tribunale del Riesame di Milano, ritenuta non dimostrativa della natura fraudolenta (e non di mero inadempimento contrattuale) della condotta dell'indagato. Tuttavia tali censure non possono formularsi in relazione allo specifico, ampio percorso argonnentativo offerto sul punto dall'ordinanza impugnata: ed invero, a conclusioni diverse deve pervenirsi nel caso di che trattasi, atteso che il Tribunale del Riesame, a proposito della configurabilità del fumus commissi delicti del delitto di cui all'art. 356 cod.pen., dà ampiamente conto - tra l'altro delle molteplici attività di falsa prospettazione circa le sedi operative che la società avrebbe c:ostituito in caso di aggiudicazione della gara (a fronte di quelle di cui, solo successivamente, si sarebbe accertata la mancata istituzione o la palese inidoneità), della preordinata, sistematica omissione delle operazioni di sanificazione normativamente prescritte, del mancato utilizzo di alcune delle ambulanze che la società aveva dichiarato di mettere a disposizione per l'espletamento del servizio e delle reiterate violazioni in materia contributiva e previdenziale (anch'esse costituenti un requisito indispensabile per la stipula di un contratto con la P.A. e per la stessa partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica). Alla luce dell'ampio percorso argomentativo del provvedimento impugnato„ é dato ravvisare il fumus del più grave delitto contestato ex art. 356 cod. pen.„ pur seguendo l'indirizzo in base al quale la configurabilità del reato di frode in pubbliche forniture anziché di quello di inadempimento nelle pubbliche forniture richiede un quid pluris che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (oltre alla già citata Sez. 6, Sentenza n. 45105 del 28/10/2021, Calderone, Rv. 282267, si veda ex multis Sez. 6, Sentenza n. 29374 del 14/09/2020, Sale, Rv. 279679). Invero, gli elementi fattuali indicati dal Tribunale pavese rendono sufficientemente chiara la sussistenza del fumus che le condotte censurate si fondassero su una falsa prospettazione, da parte dei vertici della società ricorrente, nell'assunzione dell'appalto, in relazione a una pluralità di elementi di indubbio rilievo ai fini dei servizi di trasporto e di sanificazione che ne formavano oggetto: della falsità delle dichiarazioni rese dalla società nella fase di aggiudicazione l'amministrazione appaltante venne a conoscenza solo in un momento successivo e, da tale elemento, il Collegio adìto ricava, in termini affatto logici e congrui, l'elemento fraudolento che contraddistingue il reato contestato da quello di cui all'art. 355 cod. pen.. 5.2. Del pari infondato é il quinto motivo di ricorso, che sostanzialmente riguarda il fumus del delitto di turbativa d'asta. Va ricordato che il reato di turbata libertà degli incanti é reato di pericolo che si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo il conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara (Sez. 6, Sentenza n. 10272 del 23/01/2019, Cersosimo, Rv. 275163); non hanno dunque pregio le considerazioni svolte dalla società ricorrente a proposito della necessità che la condotta debba influenzare concretamente l'esito della gara e valga a conseguire l'evento del reato. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha cura di evidenziare i numerosi elementi di falsa prospettazione circa le ambulanze messe a disposizione per il servizio, nonché la portata fraudolenta del non contestato ricorso a un prestanome (Sez. 6, Sentenza n. 42770 del 11/07/2014, Santoro, Rv. 260726). 5.3. Quanto al sesto motivo di ricorso, articolato in due parti e riferito al periculum in mora, si esamina preliminarmente la questione relativa al sequestro diretto dell'azienda, finalizzato all'impedimento di ulteriori reati; si procederà subito dopo ad esaminare la questione relativa al sequestro delle azioni possedute dai soci lavoratori. 5.3.1. In ordine alla prima delle due questioni il motivo é infondato: con ampio e conducente percorso argomentativo, e del tutto diversamente da quanto asserito dalla società ricorrente, l'ordinanza impugnata offre contezza delle ragioni in base alle quali gli attuali componenti degli organi societari di vertice non assicurino una reale cesura con la gestione degli odierni indagati, cui alcuni di loro risultano certamente collegati (es. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), atteso che la gestione del remediation plan proposta dalla società si basa su persone indicate all'interno della compagine gestionale e che, tra l'altro, recenti controlli hanno consentito di accertare che gli obblighi di sanificazione delle ambulanze non vengono a tutt'oggi rispettati, ciò che viene interpretato come segno di continuità della gestione precedente. 5.3.2. Deve, invece, ritenersi inammissibile per carenza di interesse attuale e concreto il motivo in esame quanto al punto concernente il sequestro delle azioni dei soci lavoratori. Nello specifico, la società ricorrente non chiarisce in alcun modo quale sarebbe il proprio interesse in relazione al vincolo apposto sulle azioni acquisite dai soci lavoratori, le quali peraltro non hanno alcuna concreta ed attuale incidenza sulla gestione; tanto più che gli amministratori di fatto neppure potrebbero intervenire, attraverso le azioni detenute dai soci, sulla gestione della società, per la quale é stato nominato un amministratore giudiziale, e che la titolarità delle azioni in sequestro non conferisce alcun effettivo potere nella gestione della compagine societaria, attese oltretutto le forti limitazioni previste dall'ordinamento delle società cooperative (cfr. artt. 2525 e ss. cod. civ.) all'accumulo e al trasferimento di quote azionarie. Su un piano generale, deve ritenersi applicabile anche al caso di specie il principio in base al quale l'amministratore della società, in quanto tale, non é legittimato a richiedere la restituzione delle quote sociali sottoposte a sequestro poiché esse attengono esclusivamente ai diritti spettanti al socio e non vanno confuse con il patrimonio sociale, quello sì facente capo direttamente al soggetto societario e conseguentemente rientrante nei poteri di disposizione e rappresentanza propri dell'amministratore (Sez. 6, Sentenza n. 714 del 19/02/1997, Loico, Rv. 208109). Quanto poi alla finalizzazione del sequestro alla confisca obbligatoria ex art. 603-bis.2 cod. pen., é la stessa società ricorrente ad osservare che, per la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, vale la clausola "salvo che appartengano a persona estranea al reato": ciò che rende anche in questo caso evidente la carenza di interesse attuale e concreto della ricorrente a dolersi di beni sequestrati a soggetti terzi estranei al reato. 6. I successivi motivi settimo e ottavo, formalmente articolati per violazione di legge costituita da motivazione assente o apparente in ordine, rispettivamente, al nesso di pertinenzialità al reato di quanto in sequestro e al rispetto del principio di proporzionalità della misura, risultano invece volti, nella sostanza, a contestare un percorso argomentativo che, anche riguardo ai predetti punti, non risulta affatto assente, né apparente, essendo ben chiarito nell'ordinanza impugnata per quali ragioni il sequestro dell'azienda fosse riferito a beni univocamente pertinenziali ai reati commessi e destinati a commettere il reato, nonché del tutto proporzionato al conseguimento dello scopo preventivo; i motiv