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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 27467/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Perugia rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli art. 416 cod.pen. e 8 dlgs 74/2000.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 273 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al contestato reato associativo.

Argomenta che il Tribunale non aveva motivato in ordine al carattere di stabilità del sodalizio criminoso, asseritamente operante nel lasso di tre mesi, configurandosi, invece, un mero concorso si persone nel reato; il Tribunale aveva erroneamente valutato il contenuto della conversazione del 16/05/2020 intercorsa tra il Coppola ed il coindagato [OSCURATO:PERSONA], nella quale era evidente il dissenso del Coppola rispetto alla scelta imprenditoriale del Notari.

Il Tribunale, inoltre, aveva erroneamente ritenuto che la società [OSCURATO:PERSONA] srl era una società cartiera in quanto la documentazione prodotta dalla difesa comprovava, invece, che la società era effettivamente esistente ed operante nel settore dei carburanti con corretta amministrazione ed amministratore effettivo.

La difesa, poi, aveva comprovato a mezzo di documentazione di essere estranea alla predisposizione di polizze fidejussore risultate false successivamente alla loro emissione; tali polizze erano state predisposte dagli amministratori delle società Fixitalia e [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 292 lett. c) cod.proc.pen. per omessa valutazione del tempo trascorso.

Argomenta che il Tribunale non aveva in alcun modo valutato il decorso del tempo dai fatti in contestazione ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari e, in particolare, della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione del reato.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza. (Sez.

U, n. 11 del 21/04/1995 - dep. 01/08/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002).

La valutazione allo stato degli atti in ordine alla "colpevolezza" dell'indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l'adozione di un provvedimento de libertate, deve, quindi, condurre non all'unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell'incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi.

1.2. Va, poi, ricordato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244).

1.3. Ribaditi tali principi, va osservato che, nella specie, nella motivazione della decisione impugnata viene rimarcato, con argomentazioni congrue e logiche, che le risultanze istruttorie (informativa di reato; accertamenti documentali; conversazioni intercettate, il cui contenuto viene compiutamente analizzato e vagliato dal Tribunale) comprovano che il Coppola, attraverso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I , della quale era amministratore di fatto, nel provvedere ad estrarre il prodotto petrolifero dal deposito della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., aveva operato in un complesso ed articolato sistema di frode fiscale, nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi, quale società cartiera interposta fittiziamente tra il venditore e l'acquirente finale, con emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti al fine di consentire il "lavaggio" dell'IVA, così ponendo in essere un ruolo operativo fondamentale della complessa rete organizzativa destinata ad operare con carattere di stabilità con il coinvolgimento di una pluralità di società interposte cedenti e con realizzazione di condotte illecite secondo uno schema prestabilito e ripetuto (pagine 11-21 dell'ordinanza impugnata).

Risultano, pertanto, puntualmente evidenziati in motivazione, con argomentazioni adeguate e non manifestamente illogiche, una serie di elementi circostanziati che danno adeguato conto, sul piano della gravità indiziaria, del coinvolgimento del ricorrente nelle dinamiche del gruppo associativo di riferimento, emergendo dalla valutazione di tali elementi una condotta di consapevole ed efficace partecipazione associativa, in coerenza alla contestazione cautelare mossa.

Le censure mosse dal ricorrente si sostanziano in doglianze meramente contestative e, in quanto dirette a sollecitare la rivalutazione del materiale probatorio, involgono rilievi in fatto che non possono trovare ingresso in sede di legittimità.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha ritenuto sussistente un concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa, valutando non solo la gravità dei fatti, ma anche la personalità dell'indagato (interessato da ulteriori procedimenti penali per reati analoghi ed anche per associazione per delinquere di stampo mafioso), le modalità del fatto (modalità sistematiche ed organizzate con le quali veniva realizzata la frode fiscale ), nonchè la condotta susseguente ai fatti contestati (a seguito della disgregazione del sodalizio criminoso il Coppola costituiva un nuovo canale operativo, continuando nell'attività di nazionalizzazione del prodotto petrolifero con modalità analoghe a quelle contestate). [OSCURATO:PERSONA] cautelare, quindi, ha valorizzato ampiamente il concreto pericolo di recidivanza esponendo, con congrue ed esaustive argomentazioni, le ragioni giustificative della valutazione sul quadro cautelare.

La valutazione è aderente al disposto dall'art. 274, comma primo, c), cod. proc. pen., come modificato dalla

I. n. 47 del 2015, che non consente di desumere il pericolo di recidiva dalla astratta gravità del titolo del reato per il quale si procede, ma richiede la valutazione congiunta delle modalità del fatto e della personalità della persona sottoposta alle indagini.

Del pari congrua è la valutazione relativa all'attualità delle esigenze cautelari.

Invero, l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (Sez.2, n.47619 del 19/10/2016, Rv.268508; Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216).

L'ordinanza impugnata ha pienamente osservato i criteri direttivi ora indicati, perché in essa la valutazione è stata eseguita richiamando la valorizzazione del contesto in cui i reati si erano realizzati ed avevano prodotto effetti, le modalità della condotta e la personalità negativa palesata dal ricorrente, nonchè il comportamento successivo ai fatti contestati, elementi tutti idonei a rendere non solo concreto ma anche attuale il pericolo di recidivanza.

Il ricorrente, a fronte di tali argomentazioni, congrue e non manifestamente illogiche e che si sottraggono al sindacato di legittimità, propone una censura meramente contestativa e si dilunga anche in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso in sede di legittimità.

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Perugia rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli art. 416 cod.pen. e 8 dlgs 74/2000. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 273 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al contestato reato associativo. Argomenta che il Tribunale non aveva motivato in ordine al carattere di stabilità del sodalizio criminoso, asseritamente operante nel lasso di tre mesi, configurandosi, invece, un mero concorso si persone nel reato; il Tribunale aveva erroneamente valutato il contenuto della conversazione del 16/05/2020 intercorsa tra il Coppola ed il coindagato [OSCURATO:PERSONA], nella quale era evidente il dissenso del Coppola rispetto alla scelta imprenditoriale del Notari. Il Tribunale, inoltre, aveva erroneamente ritenuto che la società [OSCURATO:PERSONA] srl era una società cartiera in quanto la documentazione prodotta dalla difesa comprovava, invece, che la società era effettivamente esistente ed operante nel settore dei carburanti con corretta amministrazione ed amministratore effettivo. La difesa, poi, aveva comprovato a mezzo di documentazione di essere estranea alla predisposizione di polizze fidejussore risultate false successivamente alla loro emissione; tali polizze erano state predisposte dagli amministratori delle società Fixitalia e [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 292 lett. c) cod.proc.pen. per omessa valutazione del tempo trascorso. Argomenta che il Tribunale non aveva in alcun modo valutato il decorso del tempo dai fatti in contestazione ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari e, in particolare, della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione del reato. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza. (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995 - dep. 01/08/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002). La valutazione allo stato degli atti in ordine alla "colpevolezza" dell'indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l'adozione di un provvedimento de libertate, deve, quindi, condurre non all'unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell'incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi. 1.2. Va, poi, ricordato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244). 1.3. Ribaditi tali principi, va osservato che, nella specie, nella motivazione della decisione impugnata viene rimarcato, con argomentazioni congrue e logiche, che le risultanze istruttorie (informativa di reato; accertamenti documentali; conversazioni intercettate, il cui contenuto viene compiutamente analizzato e vagliato dal Tribunale) comprovano che il Coppola, attraverso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I , della quale era amministratore di fatto, nel provvedere ad estrarre il prodotto petrolifero dal deposito della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., aveva operato in un complesso ed articolato sistema di frode fiscale, nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi, quale società cartiera interposta fittiziamente tra il venditore e l'acquirente finale, con emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti al fine di consentire il "lavaggio" dell'IVA, così ponendo in essere un ruolo operativo fondamentale della complessa rete organizzativa destinata ad operare con carattere di stabilità con il coinvolgimento di una pluralità di società interposte cedenti e con realizzazione di condotte illecite secondo uno schema prestabilito e ripetuto (pagine 11-21 dell'ordinanza impugnata). Risultano, pertanto, puntualmente evidenziati in motivazione, con argomentazioni adeguate e non manifestamente illogiche, una serie di elementi circostanziati che danno adeguato conto, sul piano della gravità indiziaria, del coinvolgimento del ricorrente nelle dinamiche del gruppo associativo di riferimento, emergendo dalla valutazione di tali elementi una condotta di consapevole ed efficace partecipazione associativa, in coerenza alla contestazione cautelare mossa. Le censure mosse dal ricorrente si sostanziano in doglianze meramente contestative e, in quanto dirette a sollecitare la rivalutazione del materiale probatorio, involgono rilievi in fatto che non possono trovare ingresso in sede di legittimità. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha ritenuto sussistente un concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa, valutando non solo la gravità dei fatti, ma anche la personalità dell'indagato (interessato da ulteriori procedimenti penali per reati analoghi ed anche per associazione per delinquere di stampo mafioso), le modalità del fatto (modalità sistematiche ed organizzate con le quali veniva realizzata la frode fiscale ), nonchè la condotta susseguente ai fatti contestati (a seguito della disgregazione del sodalizio criminoso il Coppola costituiva un nuovo canale operativo, continuando nell'attività di nazionalizzazione del prodotto petrolifero con modalità analoghe a quelle contestate). [OSCURATO:PERSONA] cautelare, quindi, ha valorizzato ampiamente il concreto pericolo di recidivanza esponendo, con congrue ed esaustive argomentazioni, le ragioni giustificative della valutazione sul quadro cautelare. La valutazione è aderente al disposto dall'art. 274, comma primo, c), cod. proc. pen., come modificato dalla I. n. 47 del 2015, che non consente di desumere il pericolo di recidiva dalla astratta gravità del titolo del reato per il quale si procede, ma richiede la valutazione congiunta delle modalità del fatto e della personalità della persona sottoposta alle indagini. Del pari congrua è la valutazione relativa all'attualità delle esigenze cautelari. Invero, l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (Sez.2, n.47619 del 19/10/2016, Rv.268508; Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216). L'ordinanza impugnata ha pienamente osservato i criteri direttivi ora indicati, perché in essa la valutazione è stata eseguita richiamando la valorizzazione del contesto in cui i reati si erano realizzati ed avevano prodotto effetti, le modalità della condotta e la personalità negativa palesata dal ricorrente, nonchè il comportamento successivo ai fatti contestati, elementi tutti idonei a rendere non solo concreto ma anche attuale il pericolo di recidivanza. Il ricorrente, a fronte di tali argomentazioni, congrue e non manifestamente illogiche e che si sottraggono al sindacato di legittimità, propone una censura meramente contestativa e si dilunga anche in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso in sede di legittimità. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
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