CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09088/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna, dichiarando di non doversi procedere per la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. perché estinta per sopravvenuta prescrizione, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia di cui all'art. 612 co. 2 cod. pen.; 1.1. letta la memoria della difesa del ricorrente, che ha rappresentato l'ammissibilità del ricorso, chiedendo di far valere la remissione di querela; 2. Considerato che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un motivo, con il quale è stato dedotto che in data 20 giugno 2023 la persona offesa ha rimesso la querela, con contestuale accettazione della stessa da parte dell'imputato, come si evince da verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA]; 3. Rilevato, altresì, che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (tra le altre, Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); 3.1. Considerato ancora che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate e che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; inoltre, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) perché estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso il 18