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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18254/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'omessa determinazione circa non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni consequenziale effetto di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli parzialmente riformando la sentenza del Gup del Tribunale di Napoli, ad esito di giudizio abbreviato, 28/02/2020, appellata da [OSCURATO:PERSONA], ha assolto il ricorrente dalle imputazioni di cui ai capi b) e c) perché i fatti non sono più previsti dalla legge come reati, rideterminando la pena per il delitto allo stesso ascritto al capo d) (art. 644 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 644, comma 3, n. 3 cod. pen.).

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp.att. cod. proc. pen., evidenziando la ricorrenza di un'erronea applicazione dell'art. 644 cod. pen., anche quanto alla ricorrenza dell'aggravante di cui al comma terzo; erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., oltre che mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

In particolare la critica difensiva si è concentrata nell'evidenziare l'omessa considerazione delle censure relative al calcolo del tasso soglia mediante richiamo al taeg e non al teg, oltre al richiamo improprio al nuovo sistema di calcolo introdotto con il d.l. 70 del 2011, convertito in legge n. 106 del 2011.

La motivazione sul punto è sostanzialmente apparente.

2.2. Con una seconda doglianza articolata sempre nell'ambito dello stesso motivo è stata evidenziata l'erronea applicazione della legge penale nel ritenere la ricorrenza dello stato di bisogno; la circostanza è dedotta dalla necessità delle persone offese di ottenere un prestito cedendo parte della propria retribuzione; la motivazione sul punto si presenta del tutto generica, inidonea a comprovare effettivamente lo stato di bisogno, quale impellente assillo che limita la volontà del soggetto che ricorre al credito.

2.3. Infine con una terza doglianza, sempre nell'ambito del medesimo motivo, è stata dedotta l'omessa motivazione quanto alla richiesta di non menzione della condanna, nonostante un'esplicita domanda in tal senso formulata nell'ambito dei motivi di appello.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'omessa determinazione circa non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. [OSCURATO:PERSONA]

1. La seconda doglianza articolata nell'ambito del primo motivo di ricorso è fondata.

2. Come compiutamente evidenziato dalla difesa, le argomentazioni spese dalla Corte di appello non valgono a configurare l'effettiva ricorrenza di uno stato di bisogno delle persone offese del reato di usura.

In tal senso, occorre considerare come questa Corte abbia individuato le coordinate ermeneutiche nell'ambito delle quali è possibile riscontrare le caratteristiche dell'aggravante imputata.

Con principio che qui si intende ribadire si è, difatti, affermato che in tema di usura le condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima, che integrano la materialità del reato, si distinguono dallo stato di bisogno, che integra la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto n. 3, cod. pen., perché le prime consistono in un situazione meno grave e in astratto reversibile, che priva la vittima di una piena libertà contrattuale, laddove la seconda consiste invece in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, che, pur non annientando in modo assoluto qualunque libertà di scelta, comporta un impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli (Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, Mussari, Rv. 259962-01).

Deve dunque ricorrere una particolare condizione psicologica, determinata da un impellente assillo di natura economica, in presenza della quale il soggetto passivo subisca una limitazione della libertà di autodeterminazione che lo induce a ricorrere al credito e ad accettare condizioni usurarie (Sez. 2, n. 1255 del 04/10/2022, Perciballi, Rv. 284286-01).

La motivazione della Corte di appello sul punto non appare rispettosa delle coordinate ermeneutiche appena evidenziate, avendo ricollegato lo stato di bisogno alle condizioni del tutto oscure del credito concesso, senza tuttavia correlare tali condizioni ritenute oscure ad una effettiva limitazione della libertà dei singoli nell'accesso al credito caratterizzata da uno stato di necessità sostanzialmente irreversibile.

Al contrario sono emerse necessità diverse e varie da parte dei soggetti che si rivolgevano al ricorrente per un accesso al credito anomalo, certamente indicative di difficoltà economiche e finanziarie delle vittime, ma non del contestato stato di bisogno.

La motivazione sul punto non appare connotata da puntualità e specificità interpretativa in applicazione dei principi appena enunciati, con conseguente violazione della disposizione di legge richiamata dalla difesa nell'ambito del proprio motivo.

3. L'ammissibilità del motivo proposto rende possibile il rilievo dell'intervenuto decorso del termine di prescrizione.

Ricorre difatti l'instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez.

U. n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966-01, Sez. 4, n. 51744 del 13/11/2014, Rv. 261576-01, Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019, Bonometti, Rv. 277814-02, Sez. 3, n. 16158 del 26/02/2019, Masoni, Rv. 275403-01, Sez. 2, n. 17603 del 21/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276054-01, Sez. 3, n. 12025 del 21/01/2020, Torrisi, Rv. 279229-01, Sez. 4, n. 8132 del 31/01/2019, Martellone, Rv. 275216-01); dunque dall'esclusione dell'aggravante in questione consegue l'estinzione del reato per l'intervenuto decorso del termine di prescrizione, attesa la data di commissione dello stesso (dal 01/01/2005 al 31.12.2009), il termine massimo previsto di anni dodici e mesi sei (01/07/2022), al quale aggiungere 47 ulteriori giorni in relazione alle sospensioni intervenute nel corso del giudizio (dal 11/02/2014 al 25/02/2014, dal 25/02/2014 al 17/02/2014).

Gli altri motivi restano conseguentemente assorbiti.

P.Q.M.

Esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma 3, n. 3 cod. pen. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'omessa determinazione circa non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni consequenziale effetto di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli parzialmente riformando la sentenza del Gup del Tribunale di Napoli, ad esito di giudizio abbreviato, 28/02/2020, appellata da [OSCURATO:PERSONA], ha assolto il ricorrente dalle imputazioni di cui ai capi b) e c) perché i fatti non sono più previsti dalla legge come reati, rideterminando la pena per il delitto allo stesso ascritto al capo d) (art. 644 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 644, comma 3, n. 3 cod. pen.). 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp.att. cod. proc. pen., evidenziando la ricorrenza di un'erronea applicazione dell'art. 644 cod. pen., anche quanto alla ricorrenza dell'aggravante di cui al comma terzo; erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., oltre che mancanza e manifesta illogicità della motivazione. In particolare la critica difensiva si è concentrata nell'evidenziare l'omessa considerazione delle censure relative al calcolo del tasso soglia mediante richiamo al taeg e non al teg, oltre al richiamo improprio al nuovo sistema di calcolo introdotto con il d.l. 70 del 2011, convertito in legge n. 106 del 2011. La motivazione sul punto è sostanzialmente apparente. 2.2. Con una seconda doglianza articolata sempre nell'ambito dello stesso motivo è stata evidenziata l'erronea applicazione della legge penale nel ritenere la ricorrenza dello stato di bisogno; la circostanza è dedotta dalla necessità delle persone offese di ottenere un prestito cedendo parte della propria retribuzione; la motivazione sul punto si presenta del tutto generica, inidonea a comprovare effettivamente lo stato di bisogno, quale impellente assillo che limita la volontà del soggetto che ricorre al credito. 2.3. Infine con una terza doglianza, sempre nell'ambito del medesimo motivo, è stata dedotta l'omessa motivazione quanto alla richiesta di non menzione della condanna, nonostante un'esplicita domanda in tal senso formulata nell'ambito dei motivi di appello. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'omessa determinazione circa non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. [OSCURATO:PERSONA] 1. La seconda doglianza articolata nell'ambito del primo motivo di ricorso è fondata. 2. Come compiutamente evidenziato dalla difesa, le argomentazioni spese dalla Corte di appello non valgono a configurare l'effettiva ricorrenza di uno stato di bisogno delle persone offese del reato di usura. In tal senso, occorre considerare come questa Corte abbia individuato le coordinate ermeneutiche nell'ambito delle quali è possibile riscontrare le caratteristiche dell'aggravante imputata. Con principio che qui si intende ribadire si è, difatti, affermato che in tema di usura le condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima, che integrano la materialità del reato, si distinguono dallo stato di bisogno, che integra la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto n. 3, cod. pen., perché le prime consistono in un situazione meno grave e in astratto reversibile, che priva la vittima di una piena libertà contrattuale, laddove la seconda consiste invece in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, che, pur non annientando in modo assoluto qualunque libertà di scelta, comporta un impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli (Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, Mussari, Rv. 259962-01). Deve dunque ricorrere una particolare condizione psicologica, determinata da un impellente assillo di natura economica, in presenza della quale il soggetto passivo subisca una limitazione della libertà di autodeterminazione che lo induce a ricorrere al credito e ad accettare condizioni usurarie (Sez. 2, n. 1255 del 04/10/2022, Perciballi, Rv. 284286-01). La motivazione della Corte di appello sul punto non appare rispettosa delle coordinate ermeneutiche appena evidenziate, avendo ricollegato lo stato di bisogno alle condizioni del tutto oscure del credito concesso, senza tuttavia correlare tali condizioni ritenute oscure ad una effettiva limitazione della libertà dei singoli nell'accesso al credito caratterizzata da uno stato di necessità sostanzialmente irreversibile. Al contrario sono emerse necessità diverse e varie da parte dei soggetti che si rivolgevano al ricorrente per un accesso al credito anomalo, certamente indicative di difficoltà economiche e finanziarie delle vittime, ma non del contestato stato di bisogno. La motivazione sul punto non appare connotata da puntualità e specificità interpretativa in applicazione dei principi appena enunciati, con conseguente violazione della disposizione di legge richiamata dalla difesa nell'ambito del proprio motivo. 3. L'ammissibilità del motivo proposto rende possibile il rilievo dell'intervenuto decorso del termine di prescrizione. Ricorre difatti l'instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. U. n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966-01, Sez. 4, n. 51744 del 13/11/2014, Rv. 261576-01, Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019, Bonometti, Rv. 277814-02, Sez. 3, n. 16158 del 26/02/2019, Masoni, Rv. 275403-01, Sez. 2, n. 17603 del 21/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276054-01, Sez. 3, n. 12025 del 21/01/2020, Torrisi, Rv. 279229-01, Sez. 4, n. 8132 del 31/01/2019, Martellone, Rv. 275216-01); dunque dall'esclusione dell'aggravante in questione consegue l'estinzione del reato per l'intervenuto decorso del termine di prescrizione, attesa la data di commissione dello stesso (dal 01/01/2005 al 31.12.2009), il termine massimo previsto di anni dodici e mesi sei (01/07/2022), al quale aggiungere 47 ulteriori giorni in relazione alle sospensioni intervenute nel corso del giudizio (dal 11/02/2014 al 25/02/2014, dal 25/02/2014 al 17/02/2014). Gli altri motivi restano conseguentemente assorbiti. P.Q.M. Esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma 3, n. 3 cod. pen. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui a
Sentenza Cassazione n. 18254/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris