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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37311/2022

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unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 13911-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimati– avverso la sentenza n. 2253/15/2014 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 20/11/2014, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 38/1/2011 della [OSCURATO:PERSONA] di Pistoia, in accoglimento dei ricorsi, riuniti, proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. (successivamente estinta per cancellazione dal Registro delle Imprese) avverso avviso di accertamento [OSCURATO:PERSONA] annualità 2004 e2005; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex soci di [OSCURATO:SOCIETA]., sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA]

1.1. risulta depositata in atti domanda di definizione della lite, presentata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. con modific. dalla L. n. 136 del 2018, relativamente ai tre avvisi di accertamento impugnati, con documentazione attestante il pagamento della prima rata del dovuto;

1.2. è opportuno che l'Agenzia delle entrate, ricorrente, prenda posizione in merito alla predetta domanda del contribuente e fornisca le necessarie informazioni in merito al perfezionamento del procedimento di definizione agevolata della lite tributaria pendente innanzi a questa Corte per l'adozione dei conseguenti provvedimenti P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria di richiedere all'Agenzia delle Entrate le informazioni di cui in motivazione, assegnando alla ricorrente,per l'adempimento, termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 13911-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimati– avverso la sentenza n. 2253/15/2014 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 20/11/2014, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 38/1/2011 della [OSCURATO:PERSONA] di Pistoia, in accoglimento dei ricorsi, riuniti, proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. (successivamente estinta per cancellazione dal Registro delle Imprese) avverso avviso di accertamento [OSCURATO:PERSONA] annualità 2004 e2005; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex soci di [OSCURATO:SOCIETA]., sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] 1.1. risulta depositata in atti domanda di definizione della lite, presentata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. con modific. dalla L. n. 136 del 2018, relativamente ai tre avvisi di accertamento impugnati, con documentazione attestante il pagamento della prima rata del dovuto; 1.2. è opportuno che l'Agenzia delle entrate, ricorrente, prenda posizione in merito alla predetta domanda del contribuente e fornisca le necessarie informazioni in merito al perfezionamento del procedimento di definizione agevolata della lite tributaria pendente innanzi a questa Corte per l'adozione dei conseguenti provvedimenti P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria di richiedere all'Agenzia delle Entrate le informazioni di cui in motivazione, assegnando alla ricorrente,per l'adempimento, termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, de
Sentenza Cassazione n. 37311/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris