Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 5 ottobre 2023
Corte di giustizia UE n. 2022/2023
ECLI:EU:C:2023:755
Testo integrale del provvedimento
62023CO0043_INF
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 5 ottobre 2023 –
DL / Parlamento e Consiglio
(causa C‑43/23 P) (
1
)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Salute pubblica – Regolamento (UE) 2022/1034 – Regolamento (UE) 2021/953 – “Certificato COVID digitale dell’UE” – Libera circolazione delle persone – Diritto alla tutela della salute e alla vita – Restrizioni – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale
(Regolamento di procedura della Corte, art. 181)
(v. punti 16, 17)
2.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti
(Art. 256 TFUE)
(v. punti 22, 24‑26)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento relativo al certificato COVID digitale dell’UE – Assenza di incidenza diretta per il ricorrente
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamenti 2021/953 e 2022/1034)
(v. punti 31, 33, 34, 38)
4.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Regolamento relativo al certificato COVID digitale dell’UE – Argomento del ricorrente riguardante la salute pubblica – Carenza di interesse ad agire
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamenti 2021/953 e 2022/1034)
(v. punti 42‑44)
5.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo di ricorso non diretto contro una decisione in diritto del Tribunale contenuta nell’ordinanza impugnata – Motivo di ricorso manifestamente irricevibile
(Art. 256 TFUE)
(v. punto 48)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.
2)
DL è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.
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)
GU C 104 del 20.3.2023
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