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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 5 ottobre 2023

Corte di giustizia UE n. 2022/2023

ECLI:EU:C:2023:755
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CO0043_INF

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 5 ottobre 2023 – DL / Parlamento e Consiglio (causa C‑43/23 P) ( 1 ) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Salute pubblica – Regolamento (UE) 2022/1034 – Regolamento (UE) 2021/953 – “Certificato COVID digitale dell’UE” – Libera circolazione delle persone – Diritto alla tutela della salute e alla vita – Restrizioni – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punti 16, 17)

2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 256 TFUE) (v. punti 22, 24‑26)

3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento relativo al certificato COVID digitale dell’UE – Assenza di incidenza diretta per il ricorrente (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamenti 2021/953 e 2022/1034) (v. punti 31, 33, 34, 38)

4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Regolamento relativo al certificato COVID digitale dell’UE – Argomento del ricorrente riguardante la salute pubblica – Carenza di interesse ad agire (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamenti 2021/953 e 2022/1034) (v. punti 42‑44)

5. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo di ricorso non diretto contro una decisione in diritto del Tribunale contenuta nell’ordinanza impugnata – Motivo di ricorso manifestamente irricevibile (Art. 256 TFUE) (v. punto 48) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. 2) DL è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. ( 1 ) GU C 104 del 20.3.2023 .

62023CO0043_INF Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 5 ottobre 2023 – DL / Parlamento e Consiglio (causa C‑43/23 P) ( 1 ) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Salute pubblica – Regolamento (UE) 2022/1034 – Regolamento (UE) 2021/953 – “Certificato COVID digitale dell’UE” – Libera circolazione delle persone – Diritto alla tutela della salute e alla vita – Restrizioni – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punti 16, 17) 2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 256 TFUE) (v. punti 22, 24‑26) 3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento relativo al certificato COVID digitale dell’UE – Assenza di incidenza diretta per il ricorrente (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamenti 2021/953 e 2022/1034) (v. punti 31, 33, 34, 38) 4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Regolamento relativo al certificato COVID digitale dell’UE – Argomento del ricorrente riguardante la salute pubblica – Carenza di interesse ad agire (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamenti 2021/953 e 2022/1034) (v. punti 42‑44) 5. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo di ricorso non diretto contro una decisione in diritto del Tribunale contenuta nell’ordinanza impugnata – Motivo di ricorso manifestamente irricevibile (Art. 256 TFUE) (v. punto 48) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. 2) DL è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. ( 1 ) GU C 104 del 20.3.2023 .
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