CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19227/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04MQT8N) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen., sono inammissibili in quanto aventi ad oggetto censure generiche e manifestamente infondate; Considerato, invero, che quanto al primo motivo —con cui si deducono vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 336 cod. pen., per non essere stato l'atto d'ufficio del pubblico ufficiale impedito dalla condotta del ricorrente— la Corte d'appello, con motivazione corretta, congrua ed esaustiva, ha ritenuto configurabile il reato dal momento che, alla luce delle risultanze probatorie, il ricorrente poneva in essere una condotta minacciosa al fine di ostacolare lo svolgimento dell'operazione di deflusso dei detenuti; Ritenuto che, quanto al secondo motivo — con cui si lamenta l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche — la Corte d'appello, nell'esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione, per come argomentata, immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha ritenuto ostativi alla concessione del beneficio i plurimi e gravi precedenti del ricorrente nonché l'assenza di ravvedimento del predetto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 ma