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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 gennaio 2026

Cassazione n. 19085/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Genova in data 05/01/2026,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 05/01/2026, il Tribunale di Genova in funzione di giudicedel riesame, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diImperia emessa in data 19/12/2025 con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] lamisura cautelare della custodia in carcere, ritenendo sussistenti, oltre ai gravi indizi dicolpevolezza, anche le esigenze cautelari di cui all'articolo 274 lett. c) cod. proc. pen. inrelazione al reato di tentata rapina aggravata commesso a Sanremo il 10/12/2025.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato,articolando un unico motivo con il quale si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) per motivazione carente,contraddittoria e manifestamente illogica in relazione agli artt. 121 cod. proc. pen. 56 e 628cod. pen.; censura in particolare il ricorrente l’errata qualificazione giuridica del fatto qualetentata rapina impropria, piuttosto che tentato furto, eventualmente, in concorso con il reatodi lesioni o minaccia, assumendo che l’indagato non aveva compiuto la sottrazione di alcunbene e che la violenza esercitata era finalizzata esclusivamente alla fuga, in difetto anchedel requisito della immediatezza tra sottrazione e violenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.1.1.

L'unico motivo di censura, che si appunta esclusivamente sulla qualificazionegiuridica della condotta ascritta all'indagato, deve ritenersi generico e non consentito, poichésostanzialmente reitera le medesime osservazioni già formulate in sede di riesame emotivatamente respinte dal Tribunale, con argomentazioni corrette, in adesione dei principiaffermati dalla giurisprudenza di legittimità.

La difesa attesta le proprie confutazioni suassunti apodittici, privi del necessario tasso di determinatezza indispensabile all'utiledevoluzione della regiundicanda in sede di legittimità e, nella sostanza, invoca una diversaricostruzione dei fatti, alternativa a quella del G.i.p., confermata dal Tribunale del riesame,senza indicare, se non in modo generico, travisamenti della prova o manifeste illogicità dellamotivazione che possano giustificare le conclusioni invocate.2.

Le censure formulate in punto di qualificazione giuridica risultano manifestamenteinfondate e sono state disattese sulla base di corretti argomenti giuridici dall’ordinanzaimpugnata.

Invero, la difesa riproduce nella sostanza gli argomenti fatti propri dallagiurisprudenza minoritaria e superati dalla pronunzia delle Sez.

U. n. 34952 del 19/04/2012,Reina, Rv. 253153, dai cui approdi ermeneutici non esiste ragione alcuna per discostarsi.

Ilprincipio secondo cui è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente,dopo avere compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimentoper cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsil'impunità (Sez.

U, n. 34952/2012 cit.) deve ritenersi del tutto consolidato nellagiurisprudenza di legittimità, non registrandosi allo stato opinioni contrarie.2.1.

Né hanno pregio i rilievi del ricorrente circa l'insussistenza, nella specie, di unrapporto di consequenzialità fra la tentata sottrazione dei beni rinvenuti all’interno del boxdella persona offesa e la condotta di resistenza nei confronti degli operanti, non ravvisandosialcuna soluzione di continuità, logistico, temporale e causale, tra gli atti univocamente direttialla sottrazione del bene e l'opposizione violenta, finalizzata alla fuga, posta in essere neiconfronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

Questa Corte ha in proposito chiarito che,per la configurazione del reato di rapina impropria, non è richiesta la contestualità temporaletra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverseimpedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevolel'impunità (Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Rv. 257310; n. 11135 del 22/02/2017, Rv.269858; n. 15584 del 12/02/2021 Rv. 281117).2.2.

Ebbene, nel caso di specie il Tribunale del riesame ha motivato in modo esaustivoe logico sia la ricostruzione del fatto (p. 2 ordinanza impugnata) sia la qualificazione giuridicadello stesso (p. 4 ordinanza impugnata), spiegando come l’indagato abbia esercitato laviolenza contro la persona offesa – che lo aveva sorpreso all’interno del proprio box con inmano la refurtiva – “allo specifico fine di produrre la costrizione fisica per guadagnare la fugae, quindi, per procurare a sé stesso l’impunità”, non riuscendo in tale intento per causaindipendenti dalla sua volontà.

Le considerazioni svolte con il ricorso non sono consentite,poiché non deducono elementi di illogicità della ricostruzione offerta dal Tribunale, in ragionedelle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ma propongono una ricostruzione alternativadella vicenda, oltretutto meno plausibile se non illogica, secondo cui, come riferitodall'indagato – che in sede di interrogatorio di garanzia ammetteva soltanto il furto aggravato–, la persona offesa gli si sarebbe “scagliata contro” violentemente; assunto che non trovaalcun aggancio, alla luce del compendio indiziario (v. referto del p.s. di Sanremo relativo allelesioni personali subite dalla p.o., querela della p.o. e risultanze del verbale di arrestorichiamati nel provvedimento de libertate).

In conclusione, pur denunziando genericamentel’illogicità e la contraddittorietà dell’ordinanza, il ricorso introduce censure di meritocongetturali che esulano dall'oggetto del giudizio di legittimità.3.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle processuali e della sanzionedi euro tremila a favore della Cassa delle ammende.6.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente,deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. - che copiadella stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasiristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Genova in data 05/01/2026,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 05/01/2026, il Tribunale di Genova in funzione di giudicedel riesame, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diImperia emessa in data 19/12/2025 con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] lamisura cautelare della custodia in carcere, ritenendo sussistenti, oltre ai gravi indizi dicolpevolezza, anche le esigenze cautelari di cui all'articolo 274 lett. c) cod. proc. pen. inrelazione al reato di tentata rapina aggravata commesso a Sanremo il 10/12/2025.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato,articolando un unico motivo con il quale si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) per motivazione carente,contraddittoria e manifestamente illogica in relazione agli artt. 121 cod. proc. pen. 56 e 628cod. pen.; censura in particolare il ricorrente l’errata qualificazione giuridica del fatto qualetentata rapina impropria, piuttosto che tentato furto, eventualmente, in concorso con il reatodi lesioni o minaccia, assumendo che l’indagato non aveva compiuto la sottrazione di alcunbene e che la violenza esercitata era finalizzata esclusivamente alla fuga, in difetto anchedel requisito della immediatezza tra sottrazione e violenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. L'unico motivo di censura, che si appunta esclusivamente sulla qualificazionegiuridica della condotta ascritta all'indagato, deve ritenersi generico e non consentito, poichésostanzialmente reitera le medesime osservazioni già formulate in sede di riesame emotivatamente respinte dal Tribunale, con argomentazioni corrette, in adesione dei principiaffermati dalla giurisprudenza di legittimità. La difesa attesta le proprie confutazioni suassunti apodittici, privi del necessario tasso di determinatezza indispensabile all'utiledevoluzione della regiundicanda in sede di legittimità e, nella sostanza, invoca una diversaricostruzione dei fatti, alternativa a quella del G.i.p., confermata dal Tribunale del riesame,senza indicare, se non in modo generico, travisamenti della prova o manifeste illogicità dellamotivazione che possano giustificare le conclusioni invocate.2. Le censure formulate in punto di qualificazione giuridica risultano manifestamenteinfondate e sono state disattese sulla base di corretti argomenti giuridici dall’ordinanzaimpugnata. Invero, la difesa riproduce nella sostanza gli argomenti fatti propri dallagiurisprudenza minoritaria e superati dalla pronunzia delle Sez. U. n. 34952 del 19/04/2012,Reina, Rv. 253153, dai cui approdi ermeneutici non esiste ragione alcuna per discostarsi. Ilprincipio secondo cui è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente,dopo avere compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimentoper cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsil'impunità (Sez. U, n. 34952/2012 cit.) deve ritenersi del tutto consolidato nellagiurisprudenza di legittimità, non registrandosi allo stato opinioni contrarie.2.1. Né hanno pregio i rilievi del ricorrente circa l'insussistenza, nella specie, di unrapporto di consequenzialità fra la tentata sottrazione dei beni rinvenuti all’interno del boxdella persona offesa e la condotta di resistenza nei confronti degli operanti, non ravvisandosialcuna soluzione di continuità, logistico, temporale e causale, tra gli atti univocamente direttialla sottrazione del bene e l'opposizione violenta, finalizzata alla fuga, posta in essere neiconfronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Questa Corte ha in proposito chiarito che,per la configurazione del reato di rapina impropria, non è richiesta la contestualità temporaletra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverseimpedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevolel'impunità (Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Rv. 257310; n. 11135 del 22/02/2017, Rv.269858; n. 15584 del 12/02/2021 Rv. 281117).2.2. Ebbene, nel caso di specie il Tribunale del riesame ha motivato in modo esaustivoe logico sia la ricostruzione del fatto (p. 2 ordinanza impugnata) sia la qualificazione giuridicadello stesso (p. 4 ordinanza impugnata), spiegando come l’indagato abbia esercitato laviolenza contro la persona offesa – che lo aveva sorpreso all’interno del proprio box con inmano la refurtiva – “allo specifico fine di produrre la costrizione fisica per guadagnare la fugae, quindi, per procurare a sé stesso l’impunità”, non riuscendo in tale intento per causaindipendenti dalla sua volontà. Le considerazioni svolte con il ricorso non sono consentite,poiché non deducono elementi di illogicità della ricostruzione offerta dal Tribunale, in ragionedelle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ma propongono una ricostruzione alternativadella vicenda, oltretutto meno plausibile se non illogica, secondo cui, come riferitodall'indagato – che in sede di interrogatorio di garanzia ammetteva soltanto il furto aggravato–, la persona offesa gli si sarebbe “scagliata contro” violentemente; assunto che non trovaalcun aggancio, alla luce del compendio indiziario (v. referto del p.s. di Sanremo relativo allelesioni personali subite dalla p.o., querela della p.o. e risultanze del verbale di arrestorichiamati nel provvedimento de libertate). In conclusione, pur denunziando genericamentel’illogicità e la contraddittorietà dell’ordinanza, il ricorso introduce censure di meritocongetturali che esulano dall'oggetto del giudizio di legittimità.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle processuali e della sanzionedi euro tremila a favore della Cassa delle ammende.6. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente,deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. - che copiadella stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasiristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]
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