CassazionedecretoSezione 4Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 19293/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del Riesame di Catania, con ordinanza resa all'esito dell'udienza camerale del 12 gennaio 2022, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, in data 15 settembre 2021, rigettava l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari in relazione al delitto di trasporto di 2,240 kg. di cocaina (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, aggravato dall'ingente quantità ex art. 80, comma 2, dello stesso decreto): fatto in relazione al quale il Sauna é stato condannato in primo grado. Nell'argomentare la propria decisione, il Collegio etneo - richiamando altro precedente provvedimento di rigetto conseguente ad analoga istanza avanzata dallo stesso imputato - ha escluso la ricorrenza di elementi nuovi idonei a scardinare il quadro cautelare ravvisato a carico del Sauna, in considerazione della non rilevanza del decorso del tempo (trattandosi di soggetto sottoposto a misura inframuraria, in assenza di elementi ulteriori e diversi di sicura valenza sintomatica dell'attenuazione del pericolo di recidiva), dell'assenza di rilievo del paventato rischio di contrazione del Covid a causa delle precarie condizioni di salute del Sauna e dell'inadeguatezza della sottoposizione agli arresti domiciliari anche con il braccialetto elettronico; ha inoltre evidenziato il Tribunale che la gravità della condotta del prevenuto, gravato da numerosi precedenti, é sintomatica di un elevato rischio di recidivanza, a fronte della quale l'ammissione degli addebiti (peraltro in una situazione di assoluta evidenza indiziaria) e la sua situazione familiare e di salute non svolgono un ruolo idoneo ad affievolire il quadro cautelare o a consentirne la revisione. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Sauna, con atto articolato in un unico motivo, nel quale il ricorrente denuncia violazione di legge e mancanza o apparenza di motivazione in relazione agli elementi nuovi sussistenti nel caso di specie: in primo luogo, la necessaria valutazione dell'idoneità della sostituzione della misura inframuraria con quella degli arresti domiciliari con presidio elettronico non vale unicamente nella fase genetica della misura (come sostenuto dal Tribunale), ma ha rilievo anche ai fini dell'eventuale sostituzione della misura ex art. 299 cod.proc.pen., alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite e di quella successiva, con la quale si é ribadito il principio della custodia cautelare quale extrema ratio: il deducente richiama a tal fine, a sostegno della propria tesi, alcune indicazioni provenienti da recenti arresti giurisprudenziali. Quanto ai fatti sopravvenuti, idonei a rivalutare il quadro cautelare e non considerati dal Tribunale adìto, il ricorrente evidenzia che la pena applicatagli in relazione al reato costituente titolo custodiale é risultata certamente inferiore rispetto a quella che era lecito attendersi in relazione a un soggetto gravato da recidiva qualificata e dall'aggravante dell'ingente quantità; ribadisce poi il principio che il decorso del tempo in regime di sottoposizione a misura cautelare impone comunque una rivalutazione in termini di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dei reati e di adeguatezza e proporzionalità della misura in corso di applicazione, richiamando all'uopo taluni arresti giurisprudenziali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é manifestamente infondato e pertanto é inammissibile. Invero, il ricorrente incentra le proprie censure sulla mancata valutazione della sostituzione della misura inframuraria con quella degli arresti domiciliari con presidio elettronico, ma di fatto non fornisce elementi di alcun tipo suscettibili della necessaria (e prioritaria) valutazione circa la rilevanza del tempo decorso ai fini dell'affievolimento delle esigenze cautelari in rapporto alla misura inframuraria in atto applicata. L'unico elemento a tal fine prospettato, infatti, si risolve nell'evocazione di una relativa mitezza della pena applicatagli nel giudizio di cognizione, che secondo il deducente sarebbe spiegabile con una rivalutazione, da parte dell'organo giudicante, dell'effettivo disvalore del fatto; ma, come correttamente sottolineato dal Collegio adìto, ai fini dell'attenuazione o della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia (da ultimo vds. Sez. 1, Sentenza n. 19818 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273139), e a tal fine deve necessariamente essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari (ex multis vds. Sez. 1, Sentenza n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832); all'evidenza, tra tali elementi non può annoverarsi la mera determinazione quantitativa del trattamento sanzionatorio, ove dal percorso argomentativo che ne delinea il computo non si evincano specifiche emergenze fattuali deponenti per la concreta ed effettiva attenuazione delle esigenze specialpreventive. 1.1. Trascura poi di considerare il ricorrente che la valutazione operata dal Tribunale etneo a proposito dell'attualità e concretezza, nonché all'adeguatezza e alla proporzionalità della misura cautelare, si richiama - in difetto di elementi nuovi - ad altra, precedente valutazione - conseguente ad altra istanza del Sauna - nella quale lo stesso Tribunale aveva già escluso l'attenuazione delle esigenze cautelari, evidenziando la gravità della condotta (trasporto di un ingente quantitativo di cocaina) e facendo riferimento alla pessima biografia penale dell'imputato e al fatto che la sua confessione si era limitata a fatti palesemente accertati, non essendosi estesa ad indicazioni circa le modalità di procacciamento o di fornitura dello stupefacente. Vale la pena richiamare, in proposito, che, in assenza di elementi oggettivamente nuovi proposti dall'odierno ricorrente, opera la nozione di "giudicato cautelare", in base alla quale le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. U, Sentenza n. 14535 dei 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908); sotto altro profilo va ribadito che il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude automaticamente l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, che può essere desunto dai criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., tra i quali le modalità e la gravità del fatto, sicché deve essere considerato, non il tipo di reato o la sua ipotetica gravità, ma situazioni correlate con i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità dell'indagato (Sez. 2, Sentenza n, 49453 del 08/10/2013, Scortechini e altro, Rv. 257974; Sez. 2, Sentenza n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785). 1.2. In tale quadro, il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463; Sez. 2, Sentenza n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762); pertanto non assume rilievo la doglianza del ricorrente in ordine al fatto che l'applicazione della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico va valutata non solo nel momento genetico della misura cautelare, ma anche in sede di richiesta di sostituzione della misura inframuraria: invero, poiché il Collegio adito ha adeguatamente richiamato le ragioni di ritenuta inidoneità di altra misura gradata, resta assorbita la questione circa la possibilità di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, anche con supporto di controllo elettronico da remoto.2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen.. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]