Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:792
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0790
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
26 settembre 2024 (
*1
)
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Regime di aiuti al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore di grandi consumatori di energia elettrica – Esenzione dagli oneri di rete per il periodo 2012-2013 – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Nozione di “aiuto di Stato” – Risorse statali – Prelievo parafiscale o altri prelievi obbligatori»
Nelle cause riunite C‑790/21 P e C‑791/21 P,
aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte il 16 dicembre 2021,
[OSCURATO:PERSONA] AG
, con sede in Leverkusen (Germania), rappresentata da D. Fouquet, T. Hartmann, M. Kachel, J. Panknin e R. Wilde, Rechtsanwälte,
ricorrente nella causa C‑790/21 P,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da K. Herrmann, C. Kovács e T. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, assistiti da M. Bartsch e K. Bourazeri, Rechtsanwälte,
convenuta in primo grado,
Repubblica federale di Germania
, rappresentata da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti,
interveniente in primo grado,
e
Repubblica federale di Germania
, rappresentata da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti,
ricorrente nella causa C‑791/21 P,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] AG
, con sede in Leverkusen, rappresentata da D. Fouquet, T. Hartmann, M. Kachel, J. Panknin e R. Wilde, Rechtsanwälte,
ricorrente in primo grado,
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da K. Herrmann, C. Kovács e T. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, assistiti da M. Bartsch e K. Bourazeri, Rechtsanwälte,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, N. Piçarra, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: D. Dittert, capo unità
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 giugno 2023,
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 9 novembre 2023,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione nella causa C‑790/21 P, la [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑745/18
; in prosieguo: la sentenza impugnata,
EU:T:2021:644
), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione (UE) 2019/56 della [OSCURATO:PERSONA], del 28 maggio 2018, sul regime di aiuti SA.34045 (2013/c) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dei consumatori di carico di base ai sensi dell’articolo 19 del regolamento StromNEV (
GU 2019, L 14, pag. 1
; in prosieguo: la «decisione controversa»).
2
Con la sua impugnazione nella causa C‑791/21 P, la Repubblica federale di Germania chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
3
Con le sue impugnazioni incidentali, proposte in ciascuna delle cause C‑790/21 P e C‑791/21 P, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede anch’essa l’annullamento della sentenza impugnata.
Contesto normativo
4
Il considerando 39 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (
GU 2015, L 248, pag. 9
), così recita:
«Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto è opportuno dare pubblicità alle decisioni della [OSCURATO:PERSONA], fermo restando al tempo stesso il principio per cui le decisioni riguardanti i casi di aiuti di Stato vanno indirizzate allo Stato membro interessato. È pertanto opportuno pubblicare tutte le decisioni che potrebbero ledere gli interessi degli interessati per esteso o in sintesi o mettere a disposizione di questi ultimi copie di tali decisioni, ove esse non siano state pubblicate o non siano state pubblicate per esteso».
5
L’articolo 1, lettera h), di tale regolamento dispone quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
(...)
h)
“interessati”: qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali».
6
L’articolo 32 di detto regolamento, intitolato «Pubblicazione delle decisioni», al paragrafo 3 prevede quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
le decisioni da essa adottate a norma dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 9».
Fatti e decisione controversa
7
I fatti all’origine della controversia, quali esposti ai punti da 1 a 22 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.
Sulle misure legislative e regolamentari in questione
Sul sistema di oneri di rete prima dell’introduzione delle misure controverse
8
L’articolo 21 dell’Energiewirtschaftsgesetz (legge sull’approvvigionamento energetico), come modificato dal Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften (legge sulla nuova disciplina delle disposizioni nel settore dell’energia), del 26 luglio 2011 (BGBl. 2011 I, pag. 1554), e precedente alle modifiche apportate dal Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarktes (legge sullo sviluppo del mercato dell’energia elettrica), del 26 luglio 2016 (BGBl. 2016 I, pag. 1786) (in prosieguo: l’«EnWG 2011»), prevedeva, tra l’altro, che gli oneri di rete dovessero essere ragionevoli, non discriminatori, trasparenti e calcolati sulla base dei costi di una gestione efficiente della rete.
9
L’articolo 24 dell’EnWG 2011 autorizzava il governo federale tedesco a stabilire, mediante regolamento, disposizioni dettagliate per quanto riguarda, da un lato, la definizione del metodo generale di determinazione degli oneri di rete e, dall’altro, la regolamentazione dei casi particolari di utilizzo della rete nonché le condizioni alle quali l’autorità di regolamentazione poteva autorizzare o vietare oneri di rete individuali.
10
L’articolo 17 della Stromnetzentgeltverordnung (regolamento federale sugli oneri di rete), del 25 luglio 2005 (BGBl. 2005 I, pag. 2225; in prosieguo: il «regolamento StromNEV 2005»), definisce il metodo di calcolo che i gestori di rete devono utilizzare per determinare gli oneri generali. Si tratta di un metodo in due fasi consistente, innanzitutto, nel determinare i vari elementi di costo annuali di tutte le reti e, poi, nel calcolare gli oneri generali sulla base dei costi annui totali delle reti.
11
La determinazione degli oneri generali tiene conto dei seguenti due elementi, vale a dire la «funzione di simultaneità», che riflette la probabilità che il consumo individuale di un utilizzatore contribuisca al carico di punta annuo del livello di rete interessato, e il livello massimo di entrate per gestore, fissato dalla Bundesnetzagentur (Agenzia federale di regolamentazione delle reti, Germania) (in prosieguo: la «BNetzA») sulla base di un’analisi comparativa con altri gestori di rete, volta ad evitare che i costi derivanti da inefficienze siano recuperati attraverso gli oneri di rete.
12
L’articolo 19 del regolamento StromNEV 2005 prevede oneri individuali per categorie di utilizzatori i cui profili di consumo e di carico sono molto diversi da quelli degli altri utilizzatori (in prosieguo: gli «utilizzatori atipici»). Tali oneri tengono conto, conformemente al principio secondo cui gli oneri di rete riflettono i costi della rete, del contributo di tali utilizzatori atipici alla riduzione o alla prevenzione di un aumento di tali costi.
13
Al riguardo, l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento StromNEV 2005 istituisce oneri individuali per le seguenti due categorie di utilizzatori atipici:
–
gli utilizzatori il cui contributo ai costi di picco può differire significativamente dal carico di punta annuo simultaneo di tutti gli altri utilizzatori collegati allo stesso livello di rete, vale a dire gli utilizzatori che consumano sistematicamente energia elettrica durante periodi al di fuori dal carico di punta (in prosieguo: i «consumatori non di punta»); e
–
gli utilizzatori il cui consumo annuo di energia elettrica rappresenta almeno 7000 ore di utilizzo e più di 10 gigawattora (in prosieguo: i «consumatori di carico di base»).
14
Fino alla sua modifica da parte dell’EnWG 2011, il regolamento StromNEV 2005 prevedeva che i consumatori non di punta e i consumatori di carico di base erano soggetti a oneri individuali calcolati secondo la «metodologia del percorso fisico» elaborata dalla BNetzA. Tale metodologia teneva conto dei costi di rete generati da tali consumatori, con un contributo minimo equivalente al 20% dell’onere di rete pubblicato (in prosieguo: il «contributo minimo»). Quest’ultimo garantiva un corrispettivo per il funzionamento della rete a cui tali consumatori erano collegati nell’ipotesi in cui gli oneri individuali calcolati secondo la metodologia del percorso fisico fossero inferiori a tale contributo minimo o persino vicini allo zero.
Sulle misure controverse
15
Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, seconda e terza frase, del regolamento StromNEV 2005, come modificato dall’EnWG 2011 (in prosieguo: il «regolamento StromNEV 2011»), a partire dal 1
o
gennaio 2011, data di applicazione retroattiva di tale disposizione, gli oneri individuali per i consumatori di carico di base sono stati aboliti e sostituiti da un’esenzione totale dagli oneri di rete (in prosieguo: l’«esenzione controversa»), concessa con un’autorizzazione dell’autorità di regolamentazione competente, vale a dire la BNetzA o l’autorità di regolamentazione del [OSCURATO:PERSONA] interessato. Il costo di detta esenzione gravava sui gestori del sistema di trasmissione o di distribuzione secondo il livello di rete al quale i beneficiari erano collegati.
16
Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, sesta e settima frase, del regolamento StromNEV del 2011, i gestori del sistema di trasmissione erano tenuti a rimborsare ai gestori del sistema di distribuzione le perdite di entrate risultanti dall’esenzione controversa e dovevano compensare, tra di loro, i costi relativi a tale esenzione, mediante una compensazione finanziaria conformemente all’articolo 9 del Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (legge sulla promozione della cogenerazione di calore ed energia elettrica), del 19 marzo 2002 (BGBl. 2002 I, pag. 1092), di modo che ognuno sopportasse il medesimo onere finanziario calcolato a seconda della quantità di energia elettrica che forniva ai consumatori finali collegati alla propria rete.
17
A partire dal 2012, la decisione della BNetzA del 14 dicembre 2011 (BK8-11-024) (in prosieguo: la «decisione della BNetzA del 2011») ha istituito un meccanismo di finanziamento. Secondo tale meccanismo, i gestori del sistema di distribuzione percepivano, presso i consumatori finali o i fornitori di energia elettrica, un supplemento (in prosieguo: il «supplemento controverso»), il cui importo veniva riversato ai gestori del sistema di trasmissione per compensare la perdita di introiti provocata dall’esenzione controversa.
18
L’importo del supplemento controverso era determinato ogni anno, in anticipo, dai gestori del sistema di trasmissione, sulla base di un metodo stabilito dalla BNetzA. L’importo relativo al 2012, primo anno di attuazione del meccanismo, è stato fissato direttamente dalla BNetzA.
19
Tali disposizioni non si applicavano ai costi dell’esenzione controversa per il 2011 e, pertanto, ciascun gestore del sistema di trasmissione e di distribuzione ha dovuto sopportare le perdite relative a tale esenzione per detto anno.
Sul sistema degli oneri di rete successivo alle misure controverse
20
Nel corso del procedimento amministrativo che ha portato alla decisione controversa, l’esenzione controversa è stata dapprima dichiarata nulla con decisioni giurisdizionali dell’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania) dell’8 maggio 2013 e del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) del 6 ottobre 2015. Tale esenzione è stata successivamente abrogata, a decorrere dal 1
o
gennaio 2014, dal regolamento StromNEV 2005, come modificato dalla Verordnung zur Änderung von Verordnungen auf dem Gebiet des Energiewirtschaftsrechts (regolamento che modifica vari regolamenti nel settore dell’energia), del 14 agosto 2013 (BGBl. 2013 I, pag. 3250) (in prosieguo: il «regolamento StromNEV 2013»). Il regolamento StromNEV 2013 ha reintrodotto, per il futuro, gli oneri individuali calcolati secondo la metodologia del percorso fisico, con l’applicazione, invece del contributo minimo, di oneri forfettari del 10, del 15 e del 20% degli oneri generali, in funzione del consumo di energia elettrica (rispettivamente 7000, 7500 e 8000 ore di utilizzo annuale della rete) (in prosieguo: gli «oneri forfettari»).
21
Il regolamento StromNEV 2013 ha introdotto un regime transitorio, in vigore dal 22 agosto 2013 e applicabile, retroattivamente, ai consumatori di carico di base che non avevano ancora beneficiato dell’esenzione controversa per gli anni 2012 e 2013 (in prosieguo: il «regime transitorio»). Invece degli oneri individuali calcolati secondo la metodologia del percorso fisico e del contributo minimo, tale regime prevedeva esclusivamente l’applicazione, a tali consumatori, degli oneri forfettari.
Sul procedimento amministrativo e sulla decisione controversa
22
A seguito di varie denunce, il 4 maggio 2013 la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato la sua decisione di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in relazione al regime di aiuti basato sulle misure controverse (
GU 2013, C 128, pag. 43
).
23
Al termine di un procedimento nel corso del quale la Repubblica federale di Germania e altri interessati hanno presentato le loro osservazioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, il 28 maggio 2018, la decisione controversa.
24
Con tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che, dal 1
o
gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, la Repubblica federale di Germania aveva concesso illegalmente aiuti di Stato mediante l’esenzione controversa.
25
Più in particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che l’importo degli aiuti di Stato corrispondeva ai costi di rete generati nel 2012 e nel 2013 dai consumatori di carico di base esentati o, laddove tali costi fossero inferiori al contributo minimo, a quest’ultimo.
26
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che gli aiuti in questione erano incompatibili con il mercato interno, poiché non rientranti in alcuna delle eccezioni previste all’articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE, e che essi non potevano essere considerati compatibili neppure per altre ragioni.
27
Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso quanto segue:
–
l’esenzione controversa costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nella misura in cui i consumatori di carico di base erano stati esentati dagli oneri di rete, corrispondenti ai costi di rete da essi generati, o dal contributo minimo, laddove tali costi fossero inferiori a detto contributo;
–
l’aiuto in questione era stato messo in atto dalla Repubblica federale di Germania in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE ed era incompatibile con il mercato interno;
–
l’aiuto individuale, concesso nell’ambito del regime in questione, non costituiva un aiuto di Stato se, al momento della sua concessione, soddisfaceva le condizioni stabilite da un regolamento relativo agli aiuti «
de minimis
», adottato a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli [107] e [108 TFUE] a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (
GU 1998, L 142, pag. 1
); e
–
la Repubblica federale di Germania, da un lato, era obbligata a recuperare dai beneficiari gli aiuti incompatibili con il mercato interno, concessi in base al regime di aiuti in questione, compresi gli interessi, e, dall’altro, era tenuta ad annullare tutti i pagamenti in sospeso a titolo di tale regime a partire dalla data di adozione della decisione controversa.
Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
28
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 dicembre 2018, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.
29
Con decisione del presidente della Sesta Sezione del Tribunale del 4 giugno 2019, la Repubblica federale di Germania è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla domanda di tale Stato membro.
30
A sostegno del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto quattro motivi. Il primo motivo, al quale essa ha rinunciato in udienza, verteva sulla durata eccessiva del procedimento di indagine formale. Il secondo motivo verteva sull’assenza di aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il terzo motivo verteva sulla compatibilità del presunto aiuto con il mercato interno ai sensi, da un lato, dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e, dall’altro, dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Il quarto motivo verteva sull’illegittimità dell’ordine di recupero, per il motivo che sarebbe stato adottato in violazione, da un lato, del principio di non discriminazione e, dall’altro, del principio di tutela del legittimo affidamento.
31
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato il ricorso ricevibile, constatando poi che non vi era più luogo a statuire sul primo motivo di ricorso in seguito alla rinuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA] e, infine, ha respinto i motivi di ricorso dal secondo al quarto e, di conseguenza, il ricorso di annullamento nella sua interezza.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
32
Con la sua impugnazione nella causa C‑790/21 P, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
–
annullare la sentenza impugnata e annullare integralmente la decisione controversa per gli anni 2012 e 2013 o, sussidiariamente, nella parte in cui tale decisione la riguarda;
–
in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale; e
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
33
La Repubblica federale di Germania chiede alla Corte di accogliere l’impugnazione nella causa C‑790/21 P e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
34
[OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere l’impugnazione nella causa C‑790/21 P e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
35
Con la sua impugnazione nella causa C‑791/21 P, la Repubblica federale di Germania chiede che la Corte voglia:
–
annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso di annullamento in quanto infondato;
–
annullare la decisione controversa; e
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute dinanzi al Tribunale e alla Corte.
36
[OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di accogliere l’impugnazione nella causa C‑791/21 P e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
37
[OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere l’impugnazione nella causa C‑791/21 P e di condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.
38
Con le sue impugnazioni incidentali nelle cause C‑790/21 P e C‑791/21 P, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
–
annullare la sentenza impugnata;
–
dichiarare irricevibile il ricorso di annullamento;
–
nella causa C‑790/21 P, condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute dinanzi alla Corte e al Tribunale; e
–
nella causa C‑791/21 P, condannare, da un lato, la Repubblica federale di Germania alle spese sostenute dinanzi alla Corte e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute dinanzi al Tribunale.
39
[OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di Germania chiedono il rigetto delle impugnazioni incidentali e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
40
Con decisione del presidente della Corte del 18 aprile 2023, le cause C‑790/21 P e C‑791/21 P sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.
Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento nella causa C‑790/21 P
41
Con atto depositato presso la cancelleria il 1
o
febbraio 2024, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento in applicazione dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte.
42
A sostegno di tale domanda, la [OSCURATO:PERSONA] afferma, in primo luogo, che, nelle sue conclusioni, l’avvocata generale ha omesso di tenere debitamente conto di un argomento decisivo dedotto da tale parte per dimostrare l’assenza di oneri obbligatori nel caso di specie.
43
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] è del parere che il punto 61 della sentenza del Tribunale del 24 gennaio 2024, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑409/21
,
EU:T:2024:34
), con cui quest’ultimo avrebbe dichiarato che «i gestori di rete non sono obbligati, in virtù della legge, a pretendere dai loro clienti il pagamento del prelievo [di cui trattasi nella causa che ha dato luogo a tale sentenza], cosicché tale prelievo non può essere qualificato come prelievo obbligatorio», costituisce un fatto nuovo e decisivo ai fini del presente procedimento.
44
A tale riguardo, conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti.
45
In primo luogo, per quanto riguarda l’asserita omissione, da parte dell’avvocata generale, di tener conto di un argomento decisivo, occorre ricordare che lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura della Corte non prevedono la facoltà, per le parti, di formulare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale. Ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alle motivazioni in base alle quali l’avvocato generale giunge a formularle. Di conseguenza, il disaccordo di una parte con le conclusioni dell’avvocato generale, quali che siano le questioni da egli esaminate nelle sue conclusioni, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale del procedimento (v., in tal senso, sentenze del 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑73/22 P e C‑77/22 P
,
EU:C:2023:570
, punto
25
nonché giurisprudenza ivi citata, e dell’8 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/BCE,
C‑256/22 P
,
EU:C:2024:125
, punti
29
e
30
nonché giurisprudenza ivi citata).
46
In secondo luogo, per quanto riguarda il richiamo alla sentenza del Tribunale del 24 gennaio 2024, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑409/21
,
EU:T:2024:34
), si deve constatare che una sentenza pronunciata dal Tribunale non può vincolare la Corte (v., in tal senso, sentenza del 4 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo/[OSCURATO:PERSONA],
C‑342/18 P
,
EU:C:2019:1043
, punto
60
).
47
In tali circostanze, la Corte, sentita l’avvocata generale, ritiene di non dover disporre la riapertura della fase orale del procedimento.
Sulle impugnazioni incidentali
48
Le impugnazioni incidentali proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] sono dirette a contestare la ricevibilità del ricorso di primo grado, il che costituisce una questione preliminare a quelle relative al merito sollevate nelle impugnazioni principali. Le impugnazioni incidentali devono dunque essere esaminate per prime (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑461/18 P
,
EU:C:2020:979
, punto
43
).
49
A sostegno delle sue impugnazioni incidentali, la [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
50
Con il primo motivo dedotto a sostegno delle sue impugnazioni incidentali, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale il fatto di essere incorso in un errore di diritto, ai punti da 37 a 44 della sentenza impugnata, adottando un’interpretazione estensiva della nozione di «pubblicazione», ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE. Il Tribunale avrebbe infatti erroneamente ritenuto che qualsiasi pubblicazione nella Gazzetta ufficiale corrisponda a tale nozione, indipendentemente dalla questione se una tale pubblicazione condizioni l’entrata in vigore dell’atto di cui trattasi conformemente all’articolo 297 TFUE e se essa sia prevista dal Trattato stesso.
51
In primo luogo, l’interpretazione del Tribunale sarebbe contraria alla giurisprudenza della Corte risultante dalla sentenza del 17 maggio 2017, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑339/16 P
,
EU:C:2017:384
, punti da
34
a
40
), nonché dalle ordinanze del 31 gennaio 2019, Iordăchescu/Parlamento e a. (
C‑426/18 P
,
EU:C:2019:89
, punto
22
), e del 5 settembre 2019,Fryč/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑230/19 P
,
EU:C:2019:685
, punto
15
). Con tale giurisprudenza, la Corte avrebbe stabilito un parallelismo tra l’articolo 263, sesto comma, TFUE e l’articolo 297 TFUE, nel senso che la pubblicazione dell’atto di cui trattasi costituisce il
dies a quo
del termine di ricorso solo qualora condizioni l’entrata in vigore di tale atto e qualora sia prevista dal Trattato stesso.
52
Tale approccio sarebbe confermato da un’interpretazione letterale, contestuale e teleologica dell’articolo 263, sesto comma, TFUE.
53
Per quanto riguarda, da un lato, il tenore letterale di tale disposizione, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, in tutte le versioni linguistiche, ad eccezione della versione in lingua tedesca, i termini «pubblicazione» e «notificazione» figurano tanto all’articolo 263, sesto comma, TFUE, quanto all’articolo 297 TFUE, il che dimostra l’esistenza di un parallelismo tra queste due disposizioni.
54
Per quanto riguarda, dall’altro lato, lo spirito e la finalità dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, i termini di ricorso fissati da tale disposizione contribuirebbero all’obiettivo della certezza del diritto. Se un singolo volesse impugnare un atto, dovrebbe farlo, in linea di principio, entro due mesi dalla data in cui la versione definitiva del suo contenuto è stata portata a sua conoscenza. Per contro, per gli atti di portata generale che non hanno destinatari, tale data sarebbe quella della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Per gli atti che designano un destinatario, detta data sarebbe quella della notifica al destinatario. Solo in via eccezionale e subordinata, trattandosi di un atto che non deve essere né pubblicato né notificato, la presa di conoscenza potrebbe costituire un evento che fa decorrere il termine di ricorso. Perciò, il parallelismo tra l’articolo 263, sesto comma, TFUE e l’articolo 297 TFUE garantirebbe che una successiva pubblicazione di un atto nella Gazzetta ufficiale a fini informativi non comporti una proroga dei termini di ricorso e, pertanto, un’incertezza giuridica.
55
In secondo luogo, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di concludere un procedimento di indagine formale non può essere assimilata a una «pubblicazione», ai sensi dell’articolo 297, paragrafo 2, secondo comma, TFUE. Essa non costituirebbe quindi il
dies a quo
del termine di ricorso.
56
Da un lato, una tale decisione sarebbe indirizzata allo Stato membro interessato e sarebbe notificata solo a quest’ultimo. Conformemente all’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, essa entrerebbe in vigore con tale notificazione e non con la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, la quale sarebbe volta soltanto a informare il pubblico, ivi compresi i beneficiari dell’aiuto presso i quali lo Stato membro interessato dovrebbe recuperare tale aiuto ancor prima della pubblicazione della decisione. Dall’altro lato, detta pubblicazione deriverebbe non già dal Trattato FUE, bensì dall’articolo 32 del regolamento 2015/1589, letto alla luce del suo considerando 39. In tali circostanze, per determinare il
dies a quo
del termine di ricorso di cui dispone un’impresa beneficiaria per impugnare una decisione di concludere il procedimento di indagine formale, occorrerebbe basarsi sull’effettiva presa di conoscenza di detta decisione. In mancanza di una preventiva presa di conoscenza dimostrabile, la data della pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale varrebbe come presa di conoscenza effettiva sulla base di una finzione giuridica.
57
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] deduce una serie di argomenti che, a suo avviso, corroborano la sua interpretazione dell’articolo 263, sesto comma, TFUE.
58
Sotto un primo profilo, essa si basa sull’impianto sistematico di tale disposizione per sostenere che la pubblicazione e la notificazione di un atto sono poste su un piano di parità e che la presa di conoscenza costituisce un evento sussidiario rispetto alle prime due. Tale rapporto di sussidiarietà sarebbe interrotto dall’interpretazione effettuata dal Tribunale, dal momento che, se la pubblicazione ai sensi dell’articolo 32 del regolamento 2015/1589 equivalesse a una pubblicazione ai sensi dell’articolo 297, paragrafo 1, TFUE, il termine di ricorso dovrebbe iniziare a decorrere, anche nei confronti dello Stato membro interessato e nonostante la notificazione, dalla data di tale pubblicazione.
59
Sotto un secondo profilo, la [OSCURATO:PERSONA] è del parere che l’interpretazione accolta dal Tribunale conduca a una disparità delle armi tra le imprese presso le quali viene recuperato un aiuto e i loro concorrenti che non hanno ricevuto un aiuto. Mentre le prime riceverebbero in pratica una copia della decisione da parte dello Stato membro interessato, le seconde dovrebbero attendere la pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale, conformemente all’articolo 32 del regolamento 2015/1589, cosicché i termini di ricorso effettivi per tali imprese sarebbero diversi. Questa interpretazione condurrebbe altresì a una disparità tra la [OSCURATO:PERSONA] e le imprese presso le quali l’aiuto deve essere recuperato. Infatti, per rispondere al ricorso di un’impresa beneficiaria, la [OSCURATO:PERSONA] disporrebbe di un termine di due mesi mentre, a causa di detta interpretazione, tali imprese beneficerebbero di un termine più lungo per preparare il loro ricorso.
60
Sotto un terzo profilo, il Tribunale si baserebbe su una lettura erronea della sentenza del 10 marzo 1998, Germania/Consiglio (
C‑122/95
,
EU:C:1998:94
). Infatti, a differenza della decisione controversa, la decisione in questione nella causa che ha dato luogo alla summenzionata sentenza non avrebbe designato alcun destinatario.
61
Sotto un quarto profilo, il punto 39 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva soggettivamente aspettarsi la pubblicazione della decisione controversa nella Gazzetta ufficiale, violerebbe il carattere di ordine pubblico dei termini di ricorso.
62
La Repubblica federale di Germania replica che il primo motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto di tale motivo in quanto irricevibile, nella misura in cui esso sarebbe basato su argomenti tratti da precedenti giurisprudenziali che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe invocato dinanzi al Tribunale, e infondato quanto al resto.
Giudizio della Corte
–
Sulla ricevibilità del primo motivo
63
Da una giurisprudenza costante risulta che, se è vero che alla Corte, la cui competenza in materia di impugnazioni è limitata, non può essere sottoposta una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale (sentenza del 1o giugno 1994, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑136/92 P
,
EU:C:1994:211
, punto
59
), ciò non toglie che un ricorrente può utilmente proporre impugnazione deducendo dinanzi ad essa motivi tratti dalla medesima sentenza impugnata e volti a censurarne, in diritto, la fondatezza (sentenze del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑176/06 P
,
EU:C:2007:730
, punto
17
, nonché del 26 febbraio 2020, SEAE/[OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑427/18 P
,
EU:C:2020:109
, punto
54
).
64
Con il primo motivo delle sue impugnazioni incidentali, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la valutazione, da parte del Tribunale, dell’eccezione di irricevibilità da essa sollevata dinanzi a quest’ultimo e vertente sulla tardività del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il richiamo, in tale contesto, di precedenti giurisprudenziali che essa non ha invocato dinanzi al Tribunale costituisce quindi un semplice ampliamento della sua argomentazione e deve, pertanto, essere dichiarato ricevibile (v., per analogia, sentenze del 19 maggio 1983, Verros/Parlamento,
306/81
,
EU:C:1983:143
, punto
9
; del 26 aprile 2007, Alcon/UAMI,
C‑412/05 P
,
EU:C:2007:252
, punto
40
, e del 5 marzo 2024, Kočner/Europol,
C‑755/21 P
,
EU:C:2024:202
, punto
41
).
65
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], tale motivo è integralmente ricevibile.
–
Sulla fondatezza del primo motivo
66
Con il primo motivo dedotto a sostegno delle sue impugnazioni incidentali, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza delle valutazioni del Tribunale di cui ai punti da 37 a 44 della sentenza impugnata. A suo avviso, contrariamente a quanto il Tribunale avrebbe dichiarato in tali punti, il termine di ricorso di annullamento della decisione controversa decorreva, per la [OSCURATO:PERSONA], a partire non già dalla data di pubblicazione di tale decisione nella Gazzetta ufficiale, bensì dalla data della presa di conoscenza effettiva di detta decisione da parte di tale società.
67
Al riguardo, occorre constatare che, ai punti da 37 a 44 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’asserita tardività del ricorso di annullamento della decisione controversa proposto dalla [OSCURATO:PERSONA].
68
Da una lettura complessiva dei punti da 37 a 39 di tale sentenza risulta che il Tribunale ha ritenuto che il termine di ricorso decorresse, nel caso di specie, dalla data di pubblicazione della decisione controversa nella Gazzetta ufficiale, avvenuta il 16 gennaio 2019, e che detto termine sia stato rispettato.
69
A sostegno di tale considerazione, il Tribunale ha ricordato, al punto 38 di detta sentenza, che il criterio della data in cui si è avuta conoscenza dell’atto come
dies a quo
di detto termine è subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notificazione dell’atto. Pur sottolineando che la pubblicazione non era un presupposto per l’efficacia della decisione controversa, esso ha rilevato, al punto 39 della medesima sentenza, che tale decisione doveva essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale conformemente all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, cosicché la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente aspettarsi che detta decisione sarebbe stata pubblicata.
70
Al riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, «[i] ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza».
71
Dalla formulazione di tale disposizione, in particolare dalle espressioni «secondo i casi» e «in mancanza», risulta chiaramente che il
dies a quo
del termine di ricorso è determinato in funzione della situazione di cui trattasi e che i tre criteri idonei a far decorrere tale termine seguono un ordine gerarchico.
72
Pertanto, il termine di ricorso di annullamento inizia a decorrere, in via principale, dalla pubblicazione dell’atto o dalla notificazione di quest’ultimo al ricorrente. Tali due criteri principali sono collocati, nell’impianto sistematico di detta disposizione, su un piano di parità, nel senso che nessuno di detti criteri è subordinato rispetto all’altro (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2017, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA],
C‑339/16 P
,
EU:C:2017:384
, punto
38
).
73
Per contro, come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 38 della sentenza impugnata, il criterio della data in cui si è avuta conoscenza dell’atto impugnato come
dies a quo
del termine di ricorso è subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notifica dell’atto (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 1998, Germania/Consiglio,
C‑122/95
,
EU:C:1998:94
, punto
35
), il che non è del resto contestato nel caso di specie.
74
Nella fattispecie, la decisione controversa, che conclude un procedimento di indagine formale su un aiuto di Stato, designava quale destinatario lo Stato membro interessato, ossia alla Repubblica federale di Germania, ed è stata notificata al medesimo, conformemente all’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE. Correlativamente, tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale, conformemente all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589.
75
In un’ipotesi del genere, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, per il destinatario dell’atto al quale doveva essere notificato, vale a dire lo Stato membro interessato, il termine di ricorso di annullamento decorre dalla data di tale notificazione, e ciò anche se l’atto è altresì pubblicato nella Gazzetta ufficiale (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2017, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA],
C‑339/16 P
,
EU:C:2017:384
, punto
37
).
76
Per contro, da un’interpretazione letterale, teleologica e contestuale dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, letto alla luce della giurisprudenza della Corte, risulta che il termine di ricorso di annullamento decorre, per gli altri interessati, come la [OSCURATO:PERSONA], dalla pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale, anche quando tale pubblicazione deriva non già dall’articolo 297, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, bensì da una disposizione di diritto derivato, quale l’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589.
77
Infatti, in primo luogo, occorre constatare che il tenore letterale dell’articolo 263, sesto comma, TFUE menziona la «pubblicazione» degli atti in generale (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2013, PPG e SNF/ECHA,
C‑625/11 P
,
EU:C:2013:594
, punto
31
). Pertanto, tale tenore letterale non correda detta nozione di alcuna condizione specifica, in particolare quanto al fondamento giuridico dell’obbligo di pubblicazione.
78
Su tale punto, è vero che, come affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha dichiarato, in particolare, che la nozione di «pubblicazione», ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, riguarda una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale che condiziona l’entrata in vigore dell’atto ed è prevista dal Trattato FUE (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2017, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA],
C‑339/16 P
,
EU:C:2017:384
, punto
36
; ordinanze del 31 gennaio 2019, Iordăchescu/Parlamento e a.,
C‑426/18 P
,
EU:C:2019:89
, punto
22
, nonché del 5 settembre 2019, Fryč/[OSCURATO:PERSONA],
C‑230/19 P
,
EU:C:2019:685
, punto
15
).
79
Tuttavia, contrariamente alla posizione sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], non se ne può dedurre che la nozione di «pubblicazione», ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, si limiti a tale ipotesi.
80
Infatti, i precedenti citati al punto 78 della presente sentenza non possono essere letti isolatamente, ma si integrano in una giurisprudenza della Corte che ha interpretato la nozione di «pubblicazione», ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, in modo ampio. Pertanto, rientrano in tale nozione, oltre all’ipotesi di cui a detto punto 78, una pubblicazione dell’atto impugnato nella Gazzetta ufficiale che deriva non da un obbligo imposto dal Trattato, bensì da una prassi costante delle istituzioni dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 1998, Germania/Consiglio,
C‑122/95
,
EU:C:1998:94
, punti
36
e
39
) o da una disposizione di diritto derivato, quale l’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589 (v., in tal senso, ordinanza del 25 novembre 2008, S.A.BA.R./[OSCURATO:PERSONA],
C‑501/07 P
,
EU:C:2008:652
, punto
23
), o ancora una pubblicazione sul sito Internet di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione qualora essa sia prevista dal diritto derivato (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2013, PPG e SNF/ECHA,
C‑625/11 P
,
EU:C:2013:594
, punti da
30
a
32
).
81
In secondo luogo, per quanto riguarda gli obiettivi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, i termini di ricorso ai sensi di tale disposizione sono di ordine pubblico e né le parti né il giudice possono disporne. Essi sono stati istituiti allo scopo di preservare la certezza del diritto, evitando che atti dell’Unione produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in discussione all’infinito, nonché di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 1967, Muller-Collignon/[OSCURATO:PERSONA],
4/67
,
EU:C:1967:51
, pag. 438; del 23 gennaio 1997, Coen,
C‑246/95
,
EU:C:1997:33
, punto
21
; ordinanze del 16 novembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑73/10 P
,
EU:C:2010:684
, punto
52
, nonché del 31 gennaio 2019, Iordăchescu/Parlamento e a.,
C‑426/18 P
,
EU:C:2019:89
, punto
21
).
82
Orbene, da un lato, per quanto riguarda una decisione come la decisione controversa, la quale conclude un procedimento di indagine formale su un aiuto di Stato, risulta che, a differenza della data in cui si è avuta conoscenza, la data della pubblicazione di un atto nella Gazzetta ufficiale può essere stabilita, nell’interesse della certezza del diritto, in modo obiettivo e con certezza rispetto a tutti gli interessati cui tale decisione non è stata notificata. È irrilevante, al riguardo, che questi ultimi abbiano potuto prendere conoscenza di tale atto anteriormente alla sua pubblicazione.
83
Ciò spiega peraltro il fatto che, nell’impianto sistematico generale dell’articolo 263, sesto comma, TFUE e nell’interesse della certezza del diritto, la data di pubblicazione prevale su quella in cui si è avuta conoscenza, la quale è, come ricordato al punto 73 della presente sentenza, un criterio subordinato di decorrenza del termine di ricorso. Pertanto, non è possibile condividere quanto suggerito, in realtà, dalla [OSCURATO:PERSONA], ossia invertire il rapporto tra tali due criteri di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE.
84
Dall’altro lato, contrariamente alle allegazioni della [OSCURATO:PERSONA], l’interpretazione accolta ai punti 76 e 80 della presente sentenza è parimenti idonea a evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia e a garantire, in tal modo, la parità delle armi dei beneficiari dell’aiuto di Stato e delle imprese concorrenti. Infatti, per l’insieme di tali interessati, il termine di ricorso inizia a decorrere dalla stessa data, vale a dire quella della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale. Inoltre, poiché la [OSCURATO:PERSONA] è l’autrice di una tale decisione ed è responsabile della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, essa non può validamente trarre argomenti da un’asserita disparità delle armi a suo danno.
85
In terzo luogo, per quanto riguarda il contesto, la struttura dei Trattati depone parimenti contro il parallelismo rigoroso, suggerito dalla [OSCURATO:PERSONA], tra le nozioni di «pubblicazione» utilizzate rispettivamente all’articolo 263, sesto comma, e all’articolo 297, paragrafo 2, secondo comma, TFUE. Invero, è sufficiente constatare, al riguardo, che, sebbene tali due disposizioni rientrino nel titolo I della parte sesta del Trattato FUE, esse non disciplinano il medesimo oggetto. Mentre la prima figura nel suo capo 1, dedicato alle istituzioni, e, più specificamente, nella sua sezione 5, dedicata alla Corte di giustizia dell’Unione europea, la seconda si inserisce nel suo capo 2, dedicato agli atti giuridici dell’Unione e alle loro procedure di adozione.
86
Per tutte queste ragioni, si deve concludere che il Tribunale ha correttamente dichiarato, ai punti da 37 a 44 della sentenza impugnata, che il termine di ricorso iniziava a decorrere, per la [OSCURATO:PERSONA], dalla data di pubblicazione della decisione controversa nella Gazzetta ufficiale.
87
Pertanto, il primo motivo dedotto a sostegno delle impugnazioni incidentali deve essere respinto in quanto infondato.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
88
Con il secondo motivo dedotto a sostegno delle sue impugnazioni incidentali, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale il fatto di essere incorso in due errori di diritto, rispettivamente, ai punti 37 e 42 della sentenza impugnata.
89
In primo luogo, il punto 37 di tale sentenza conterrebbe uno snaturamento manifesto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] afferma che, contrariamente a quanto il Tribunale ha ivi constatato, il ricorso non è stato depositato entro un termine di due mesi e dieci giorni dopo la pubblicazione, il 16 gennaio 2019, della decisione controversa nella Gazzetta ufficiale, bensì il 20 dicembre 2018, ossia circa un mese prima della pubblicazione di detta decisione.
90
In secondo luogo, affermando, al punto 42 della sentenza impugnata, che «non è stato dimostrato che, nel caso di specie, la [[OSCURATO:PERSONA]] fosse stata “inconfutabilmente” a conoscenza della decisione [controversa]» prima della pubblicazione di quest’ultima, il Tribunale avrebbe snaturato i fatti e gli elementi di prova. Sarebbe infatti evidente, alla luce degli elementi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale, che la [OSCURATO:PERSONA] era venuta a conoscenza dell’esistenza della decisione controversa prima della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, al più tardi il 20 settembre 2018.
91
La Repubblica federale di Germania replica che il secondo motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale motivo sia irricevibile e, in ogni caso, infondato.
Giudizio della Corte
92
In primo luogo, per quanto riguarda l’asserito errore di diritto che vizia il punto 37 della sentenza impugnata, occorre osservare che il Tribunale ha constatato, in tale punto, che «il ricorso [della [OSCURATO:PERSONA]] è stato depositato nel rispetto del termine di due mesi e dieci giorni a partire dalla pubblicazione della decisione [controversa] nella Gazzetta ufficiale, avvenuta il 16 gennaio 2019».
93
Si deve notare, al pari della [OSCURATO:PERSONA], che è vero che tale ricorso è stato proposto il 20 dicembre 2018, in altri termini ancor prima della pubblicazione della decisione controversa nella Gazzetta ufficiale. Tuttavia, tale circostanza è priva di qualsiasi incidenza sulla ricevibilità di detto ricorso e, in particolare, sul rispetto del termine di ricorso.
94
Dalla giurisprudenza risulta infatti che la circostanza che il termine di ricorso contro un atto come la decisione controversa inizi a decorrere, conformemente all’articolo 263, sesto comma, TFUE, solo a partire dalla sua pubblicazione, non comporta che un ricorrente non possa impugnare un atto adottato dall’Unione prima che esso sia pubblicato (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2013, PPG e SNF/ECHA,
C‑626/11 P
,
EU:C:2013:595
, punti da
34
a
38
).
95
Pertanto, l’argomento relativo a un asserito errore di diritto che vizierebbe il punto 37 della sentenza impugnata deve essere respinto in quanto infondato.
96
In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserito errore di diritto che vizierebbe il punto 42 della sentenza impugnata, occorre osservare che, in tale punto, il Tribunale ha segnatamente rilevato che, «in ogni caso, non è stato dimostrato che, nel caso di specie, la [[OSCURATO:PERSONA]] fosse stata “inconfutabilmente” a conoscenza della decisione [controversa]».
97
Al riguardo, l’espressione «in ogni caso» indica che tale punto della motivazione della sentenza impugnata è svolto
ad abundantiam
. Orbene, secondo una giurisprudenza costante, gli argomenti rivolti contro punti della motivazione svolti
ad abundantiam
in una decisione del Tribunale non possono determinare l’annullamento di tale decisione e sono dunque inconferenti (sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑297/22 P
,
EU:C:2023:1027
, punto
55
e giurisprudenza ivi citata).
98
Perciò, l’argomento relativo a un asserito errore di diritto che vizierebbe il punto 42 della sentenza impugnata deve essere respinto in quanto inconferente.
99
Da quanto precede risulta che il secondo motivo dedotto a sostegno delle impugnazioni incidentali deve essere integralmente respinto, senza che sia necessario statuire sulla sua ricevibilità.
Sul terzo motivo
100
Con il terzo motivo dedotto, in subordine, a sostegno delle sue impugnazioni incidentali, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il Tribunale ha violato l’articolo 89, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura omettendo di chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] la produzione dei documenti indicanti il momento preciso in cui quest’ultima ha avuto conoscenza del contenuto della decisione controversa.
101
Al riguardo, è sufficiente constatare che tale motivo si fonda sulla premessa che il Tribunale è incorso in un errore di diritto considerando come
dies a quo
del termine del ricorso di annullamento non già la data della presa di conoscenza, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della decisione controversa, bensì quella della pubblicazione di tale decisione nella Gazzetta ufficiale. Orbene, detta premessa è erronea, come risulta dalla valutazione del primo motivo dedotto a sostegno delle impugnazioni incidentali.
102
Ne consegue che il terzo motivo dedotto a sostegno delle impugnazioni incidentali e, pertanto, tali impugnazioni incidentali devono essere integralmente respinti.
Sulle impugnazioni principali
103
A sostegno della sua impugnazione nella causa C‑790/21 P, la [OSCURATO:PERSONA] deduce, formalmente, quattro motivi. Tuttavia, essa tratta congiuntamente quelli che essa designa come i due primi motivi e non opera, tra questi ultimi, alcuna distinzione. Si deve quindi ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] deduca, in sostanza, tre motivi. Il primo motivo, suddiviso in quattro parti, verte sulla violazione del diritto di essere ascoltato e dell’obbligo di motivazione. Il secondo motivo, che può essere suddiviso in due parti, verte sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il terzo motivo verte sulla violazione del principio di non discriminazione.
104
A sostegno della sua impugnazione nella causa C‑791/21 P, la Repubblica federale di Germania, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tale motivo si ricollega, essenzialmente, alla seconda parte del secondo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, a sostegno della sua impugnazione nella causa C‑790/21 P.
Sul primo motivo nella causa C‑790/21 P
Argomenti delle parti
105
Con il primo motivo dedotto a sostegno della sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il Tribunale ha violato il suo diritto di essere ascoltata, l’obbligo di motivare la sentenza impugnata, l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.
106
Tale motivo è suddiviso in quattro parti.
107
Con la prima parte, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale il fatto di aver violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente e di aver violato il suo diritto di essere ascoltata, ritenendo in modo manifestamente errato, al punto 8 della sentenza impugnata, che l’onere di rete applicabile ai consumatori non di punta fosse calcolato secondo la metodologia del percorso fisico. Contrariamente a quanto il Tribunale avrebbe ritenuto in tale punto, e come la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sottolineato in primo grado, il regolamento StromNEV 2005 non avrebbe mai previsto per i consumatori non di punta un calcolo dell’onere fondato sulla metodologia del percorso fisico. Se il Tribunale avesse preso in considerazione tale argomento della [OSCURATO:PERSONA], esso non si sarebbe basato unicamente sull’onere di rete individuale previsto all’articolo 19, paragrafo 2, prima frase, del regolamento StromNEV 2005 per determinare il contesto normativo pertinente.
108
Con la seconda parte, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale il fatto di non aver preso in considerazione, ai punti 12, 94, 103, 129, 135 e 146 della sentenza impugnata, il suo argomento connesso alla determinazione dell’importo del supplemento controverso. Partendo erroneamente dal principio che tale importo è stato calcolato e fissato per il 2012 dalla decisione della BNetzA del 2011, il Tribunale avrebbe concluso, a torto, al punto 134 di tale sentenza, nel senso dell’esistenza di un controllo statale su tale supplemento. Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], sono i gestori di rete a disporre di un margine di manovra per il calcolo e la fissazione di detto supplemento, il quale non è soggetto ad alcun controllo né ad alcuna norma statale.
109
Con la terza parte, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale il fatto di non aver preso in considerazione, ai punti 130 e 143 della sentenza impugnata, il suo argomento relativo al mancato rimborso di tutte le perdite di entrate e di tutti i costi connessi all’esenzione controversa. Così facendo, il Tribunale avrebbe violato il suo obbligo di motivazione nonché il diritto della [OSCURATO:PERSONA] di essere ascoltata. Se il Tribunale avesse preso in considerazione tale argomento, avrebbe dovuto concludere che il supplemento controverso non costituiva un prelievo.
110
Con la quarta parte, la [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale il fatto di non aver preso in considerazione, ai punti 107 e 125 della sentenza impugnata, il suo argomento relativo alla nullità della decisione della BNetzA del 2011. Dichiarando che tale decisione è stata effettivamente applicata e che essa ha potuto produrre i suoi effetti fino alla sua abrogazione o alla constatazione della sua illegittimità, il Tribunale si sarebbe basato su una lettura erronea del diritto nazionale. Infatti, secondo la [OSCURATO:PERSONA], poiché detta decisione è stata annullata con effetto retroattivo al 1
o
gennaio 2012, essa era nulla fin dall’inizio.
111
[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del primo motivo in quanto, in parte, infondato e, in parte, inconferente.
Giudizio della Corte
112
Con il suo primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta, in sostanza, al Tribunale il fatto di aver violato il suo diritto di essere ascoltata nonché l’obbligo di motivare la sentenza impugnata, omettendo di tenere debitamente conto di diversi argomenti da essa presentati. Tali omissioni avrebbero peraltro condotto a valutazioni erronee del diritto tedesco e del supplemento controverso.
113
Al riguardo, in primo luogo, occorre ricordare che l’obbligo di motivazione, che incombe al Tribunale ai sensi dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 53, primo comma, di quest’ultimo, gli impone di far conoscere in modo chiaro e non equivoco il ragionamento seguito, in modo tale da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata ed alla Corte di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale (sentenza del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑280/08 P
,
EU:C:2010:603
, punti
135
e
136
nonché giurisprudenza ivi citata).
114
Tuttavia, tale obbligo non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti nella controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere i motivi sui quali si fonda il Tribunale e alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il suo controllo in sede di impugnazione (sentenza del 30 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Francia e Orange,
C‑486/15 P
,
EU:C:2016:912
, punto
80
nonché giurisprudenza ivi citata).
115
Nel caso di specie, per quanto riguarda la prima parte del presente motivo, occorre constatare che il punto 8 della sentenza impugnata si colloca non già nella motivazione con cui il Tribunale ha statuito sui motivi di ricorso e sugli argomenti delle parti, bensì nell’esposizione dei fatti di causa. Nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’affermazione contenuta in tale punto omette di tener conto dei suoi argomenti, dedotti ai punti da 29 a 33 della sua replica in primo grado, occorre rilevare che tali argomenti sono stati presentati nell’ambito del quarto motivo di annullamento dedotto dinanzi al Tribunale. Il Tribunale li ha esaminati ai punti da 194 a 210 della sentenza impugnata, che non sono contestati nell’ambito del presente motivo di impugnazione.
116
Per quanto riguarda le parti dalla seconda alla quarta del presente motivo di impugnazione, occorre rilevare che, ai punti da 84 a 148 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato e respinto in modo motivato la seconda parte del secondo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado, vertente sull’assenza di un aiuto concesso mediante risorse statali. In tale contesto, esso si è espressamente pronunciato su diversi argomenti della [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, ha respinto, ai punti 107 e 125 di tale sentenza, il suo argomento relativo alla nullità della decisione della BNetzA del 2011, al punto 130 di detta sentenza, il suo argomento relativo alla mancata compensazione integrale delle perdite e, al punto 135 della medesima sentenza, il suo argomento relativo alla determinazione dell’importo del supplemento controverso.
117
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ha violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente omettendo di tenere debitamente conto di tali argomenti. Poiché l’allegazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della violazione del suo diritto di essere ascoltata è fondata sulla premessa che il Tribunale ha omesso di tener conto dei suoi argomenti, essa deve essere parimenti respinta.
118
Peraltro, nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] sembra, sotto il pretesto di un’asserita violazione dell’obbligo di motivazione, sostenere che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere detti argomenti, occorre constatare che si tratta di una questione distinta da quella della violazione dell’obbligo di motivazione e che riguarda la fondatezza della motivazione (v., per analogia, sentenza del 30 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Francia e Orange,
C‑486/15 P
,
EU:C:2016:912
, punto
79
).
119
In secondo luogo, per quanto riguarda gli argomenti relativi agli errori in cui il Tribunale sarebbe incorso nell’analisi del diritto tedesco, va ricordato che dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Il Tribunale è, dunque, competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti rilevanti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi non costituisce, quindi, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 4 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑362/19 P
,
EU:C:2021:169
, punto
46
e giurisprudenza ivi citata).
120
Pertanto, riguardo all’esame, nell’ambito di un’impugnazione, delle valutazioni del Tribunale in merito al diritto nazionale, che, nel settore degli aiuti di Stato, costituiscono valutazioni di fatto, la Corte è competente soltanto a verificare se vi sia stato uno snaturamento di tale diritto (sentenze del 3 aprile 2014, Francia/[OSCURATO:PERSONA],
C‑559/12 P
,
EU:C:2014:217
, punto
79
, e del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Amazon.com e a.,
C‑457/21 P
,
EU:C:2023:985
, punto
20
nonché giurisprudenza ivi citata). Uno snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti né delle prove (sentenza del 3 aprile 2014, Francia/[OSCURATO:PERSONA],
C‑559/12 P
,
EU:C:2014:217
, punto
80
).
121
Nel caso di specie, sotto un primo profilo, è vero che, come del resto ammette la [OSCURATO:PERSONA], la presentazione del diritto tedesco effettuata dal Tribunale al punto 8 della sentenza impugnata è viziata da un’imprecisione. A differenza di quanto può lasciar intendere tale punto, solo gli oneri individuali per i consumatori di carico di base, e non quelli applicabili ai consumatori non di punta, erano calcolati secondo la metodologia del percorso fisico prima dell’istituzione dell’esenzione controversa. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non è riuscita a dimostrare, nell’ambito del presente motivo di impugnazione, che tale imprecisione, nella fase dell’esposizione dei fatti, si è ripercossa sulla valutazione, da parte del Tribunale, della fondatezza del ricorso in primo grado.
122
Sotto un secondo profilo, per il resto, si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato, e nemmeno dedotto, uno snaturamento del diritto nazionale e degli elementi di fatto.
123
Sotto un terzo profilo, poiché l’argomento relativo all’assenza di effetti della decisione della BNetzA del 2011 si ricollega a un argomento presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della terza censura della seconda parte del suo secondo motivo di impugnazione, esso sarà esaminato in tale contesto.
124
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, e con la riserva espressa al punto precedente, occorre respingere il primo motivo dedotto nella causa C‑790/21 P in quanto, in parte, inconferente e, in parte, infondato.
Sulla prima parte del secondo motivo nella causa C‑790/21 P
Argomenti delle parti
125
Con la prima parte del secondo motivo dedotto a sostegno della sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto in quanto il Tribunale ha erroneamente ritenuto, ai punti da 47 a 77 di tale sentenza, che l’esenzione controversa costituisca un «vantaggio» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In tal modo, il Tribunale avrebbe esteso, in maniera eccessiva, la nozione di «aiuto di Stato», ai sensi di tale disposizione.
126
In particolare, l’esame, ai punti 56 e seguenti di detta sentenza, dell’esenzione controversa alla luce del criterio dell’operatore privato in economia di mercato sarebbe errato. Il Tribunale avrebbe dovuto valutare l’esenzione controversa tenendo conto del contributo della [OSCURATO:PERSONA] alla stabilità della rete in Germania e dei costi evitati grazie a tale contributo. Esso avrebbe peraltro riconosciuto la fondatezza degli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] al riguardo al punto 208 della medesima sentenza.
127
In ogni caso, anche se si dovesse ritenere che l’esenzione controversa costituisse un vantaggio, quest’ultimo non sarebbe selettivo. Infatti, da un lato, tale esenzione sarebbe una misura idonea, in linea di principio, a beneficiare, senza restrizioni, tutte le imprese nazionali in funzione del loro comportamento di acquisto sulla rete elettrica a monte. Dall’altro lato, una differenziazione che limiti l’ambito di detta esenzione ai consumatori di carico di base sarebbe giustificata da criteri oggettivi fondati sulla ponderazione del principio secondo cui i diritti di rete riflettono i costi della rete con il contributo delle imprese alla stabilità di detta rete.
128
[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto della presente parte in quanto irricevibile e, in ogni caso, infondata.
Giudizio della Corte
129
In primo luogo, gli argomenti relativi all’assenza di un «vantaggio», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE sono diretti, essenzialmente, a contestare le valutazioni di fatto effettuate dal Tribunale, senza dimostrare e neppure dedurre uno snaturamento degli elementi di fatto o di prova da parte di quest’ultimo.
130
Orbene, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 119 della presente sentenza, tali valutazioni esulano, salvo il caso di uno snaturamento degli elementi di fatto o di prova, dal controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione.
131
Nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] sembra allegare, in tale contesto, una contraddizione della motivazione tra le valutazioni del Tribunale in merito alla nozione di «vantaggio» e il punto 208 della sentenza impugnata, è sufficiente constatare che tale allegazione è imprecisa e insufficientemente suffragata.
132
Pertanto, tutti gli argomenti relativi all’esistenza di un vantaggio sono irricevibili.
133
In secondo luogo, per quanto riguarda gli argomenti relativi alla selettività, occorre osservare che, al punto 194 della sentenza impugnata, che non è contestato nell’ambito dell’impugnazione nella causa C‑790/21 P, il Tribunale ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva contestato la valutazione della [OSCURATO:PERSONA], formulata ai punti da 101 a 121 della decisione controversa, relativa al carattere selettivo della misura in questione.
134
Si tratta quindi di un argomento nuovo, dedotto per la prima volta dinanzi alla Corte, che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 63 della presente sentenza, deve essere dichiarato irricevibile.
135
Pertanto, la prima parte del secondo motivo dedotto nella causa C‑790/21 P deve essere respinta in quanto integralmente irricevibile.
Sulla seconda parte del secondo motivo nella causa C‑790/21 P e sul motivo unico nella causa C‑791/21 P
136
Con la seconda parte del secondo motivo dedotto a sostegno dell’impugnazione nella causa C‑790/21 P e con il motivo unico dedotto a sostegno dell’impugnazione nella causa C‑791/21 P, rispettivamente, la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di Germania contestano al Tribunale il fatto di aver violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto esso ha erroneamente ritenuto che l’esenzione controversa costituisca un aiuto concesso mediante «risorse statali», ai sensi di tale disposizione.
137
La loro argomentazione verte, in sostanza, su tre questioni relative, la prima, al criterio giuridico che consente di valutare l’esistenza di una misura concessa mediante «risorse statali», la seconda, all’esistenza di un prelievo obbligatorio e, la terza, al controllo statale.
Sul criterio giuridico che consente di valutare l’esistenza di una misura concessa mediante «risorse statali»
–
Argomenti delle parti
138
[OSCURATO:PERSONA], con le prime due censure della seconda parte del suo secondo motivo, e la Repubblica federale di Germania, con la prima parte del suo motivo unico, contestano, in sostanza, al Tribunale il fatto di aver applicato un criterio giuridico errato per valutare la natura statale delle risorse di cui trattasi.
139
In primo luogo, nell’ambito delle loro memorie depositate dinanzi alla Corte, la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di Germania hanno contestato, rispettivamente, i punti da 84 a 97 nonché i punti da 95 a 97 e 109 della sentenza impugnata sulla base del rilievo che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che, al fine di determinare la natura statale o meno delle risorse, l’esistenza di un onere obbligatorio gravante sui consumatori o sui clienti finali e il controllo statale sui fondi o sui gestori di tali fondi sono due elementi che «fanno parte di un’alternativa», cosicché era sufficiente verificare se il supplemento controverso fosse un onere obbligatorio assimilabile a un prelievo parafiscale. Si tratterebbe, al contrario, di criteri cumulativi, come risulterebbe dalla giurisprudenza derivante, in particolare, dalle sentenze del 17 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑206/06
,
EU:C:2008:413
, punti
66
,
69
,
70
,
72
e
75
), del 28 marzo 2019, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑405/16 P
,
EU:C:2019:268
, punto
72
), del 15 maggio 2019, Achema e a. (
C‑706/17
,
EU:C:2019:407
), nonché del 16 settembre 2021, FVE Holýšov I e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑850/19 P
,
EU:C:2021:740
).
140
Inoltre, secondo la Repubblica federale di Germania, tale interpretazione del Tribunale, fondata su criteri alternativi, sarebbe in contraddizione con i punti da 133 a 145 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale avrebbe esaminato l’esistenza di un controllo statale, pur avendo già concluso per l’esistenza di un onere obbligatorio.
141
In secondo luogo, ad avviso della Repubblica federale di Germania, tale approccio del Tribunale non sarebbe suffragato neppure dagli articoli 30 e 110 TFUE, che riguarderebbero essenzialmente la soppressione e il divieto delle misure protezionistiche.
142
Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma, dal canto suo, che, al punto 121 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente concluso che il supplemento controverso rispondeva alla nozione di «prelievo», nell’accezione di «tassa» ai sensi degli articoli 30 e 110 TFUE. Tale supplemento non soddisferebbe i criteri risultanti dalla giurisprudenza della Corte, relativa a detta nozione. Il supplemento controverso si distinguerebbe dai prelievi di cui trattasi nelle cause che hanno dato luogo a tale giurisprudenza.
143
In terzo luogo, la Repubblica federale di Germania sostiene che l’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, secondo la quale si dovrebbe presumere che qualsiasi prelievo abbia un’origine statale, indipendentemente dagli obiettivi perseguiti da tale disposizione, è errata in diritto. Detta interpretazione porterebbe a una conseguenza non prevista dai Trattati, vale a dire che qualsiasi regolamentazione dei prezzi di mercato condurrebbe ad un utilizzo di risorse statali e dovrebbe quindi essere notificata, conformemente all’articolo 108 TFUE. Orbene, una regolamentazione del genere rientrerebbe nell’ambito di applicazione della libera circolazione delle merci e non delle norme relative agli aiuti di Stato.
144
[OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza della prima e della seconda censura della seconda parte del secondo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e ritiene che la prima parte del motivo unico dedotto dalla Repubblica federale di Germania sia, in quanto tale, inconferente.
–
Giudizio della Corte
145
[OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di Germania contestano, in sostanza, al Tribunale il fatto di aver applicato un criterio giuridico errato per determinare se gli importi risultanti dal supplemento controverso hanno origine da «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
146
Secondo costante giurisprudenza, la qualificazione di «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, presuppone che siano cumulativamente soddisfatte quattro condizioni, vale a dire che esista un intervento dello Stato o «mediante risorse statali», che tale intervento possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri, che detto intervento conceda un vantaggio selettivo al suo beneficiario e che il medesimo intervento falsi o minacci di falsare la concorrenza (sentenza del 12 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA],
C‑702/20 e C‑17/21
,
EU:C:2023:1
, punto
31
nonché giurisprudenza ivi citata).
147
Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, da costante giurisprudenza risulta che una misura può essere qualificata come intervento dello Stato o come aiuto concesso «mediante risorse statali» qualora, da un lato, essa sia concessa direttamente o indirettamente mediante tali risorse e, dall’altro, sia imputabile ad uno Stato membro (sentenza del 12 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑702/20 et
C‑17/21
,
EU:C:2023:1
, punto
32
nonché giurisprudenza ivi citata).
148
Per quanto riguarda, più in particolare, la condizione relativa al fatto che il vantaggio sia concesso «mediante risorse statali», la Corte, nella sua giurisprudenza, ha elaborato due criteri che consentono di stabilire che fondi mediante i quali viene concesso un vantaggio tariffario, in virtù della normativa nazionale, costituiscono «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA],
C‑702/20 e C‑17/21
,
EU:C:2023:1
, punti
34
,
38
,
39
e
42
).
149
In tal senso, in primo luogo, i fondi alimentati mediante un’imposta o altri prelievi obbligatori in virtù della normativa nazionale e gestiti e ripartiti in conformità di tale normativa costituiscono «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (sentenza del 12 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA],
C‑702/20 e C‑17/21
,
EU:C:2023:1
, punto
38
).
150
In secondo luogo, il fatto che delle somme restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse possano essere qualificate come «risorse statali», ai sensi di tale disposizione (sentenza del 12 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA],
C‑702/20 e C‑17/21
,
EU:C:2023:1
, punto
39
nonché giurisprudenza ivi citata).
151
I criteri menzionati ai punti 149 e 150 della presente sentenza costituiscono criteri alternativi che consentono di stabilire che una misura è concessa «mediante risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA],
C‑702/20 e C‑17/21
,
EU:C:2023:1
, punto
42
), come riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica federale di Germania all’udienza di discussione in risposta a un quesito della Corte relativamente alla portata della sentenza del 12 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑702/20 e C‑17/21
,
EU:C:2023:1
).
152
Ne consegue, sotto un primo profilo, che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel ritenere, ai punti da 95 a 97 e 109 della sentenza impugnata, che il carattere statale delle risorse, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, possa essere dimostrato sulla base di due condizioni alternative relative, l’una, all’esistenza di un onere obbligatorio gravante sui consumatori o sui clienti finali e, l’altra, al controllo statale sulla gestione del sistema e, in particolare, sui fondi o sui gestori di tali fondi. Tenuto conto delle risposte fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica federale di Germania all’udienza di discussione, tutti gli argomenti diretti a contestare tale valutazione devono essere respinti.
153
Sotto un secondo profilo, contrariamente a quanto afferma la Repubblica federale di Germania, non si può contestare al Tribunale il fatto di aver ritenuto opportuno esaminare, ai punti da 133 a 145 della sentenza impugnata, l’esistenza di un controllo statale sui fondi percepiti a titolo del supplemento controverso o sui gestori di rete, dopo aver constatato, al punto 132 di detta sentenza, l’esistenza di un prelievo parafiscale o di un onere obbligatorio che implica l’utilizzo di risorse statali.
154
È vero che il Tribunale avrebbe potuto evitare tale esame relativo all’esistenza di un controllo statale, tenuto conto della natura alternativa dei due criteri da esso esaminati. Tuttavia, nulla osta a che, segnatamente per motivi di buona amministrazione della giustizia, il Tribunale prosegua il suo ragionamento con considerazioni
ad abundantiam
, come, nel caso di specie, quelle relative all’esistenza di un controllo statale, così come la Corte ha fatto al punto 41 della sentenza del 12 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑702/20 e C‑17/21
,
EU:C:2023:1
).
155
Sotto un terzo profilo, nella misura in cui la Repubblica federale di Germania afferma che sarebbe contrario agli obiettivi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE presumere che qualsiasi prelievo abbia un’origine statale, il suo argomento si basa su una premessa e su una lettura erronee della sentenza impugnata.
156
Infatti, da un lato, come risulta dal punto 149 della presente sentenza, non sono i fondi alimentati mediante qualsiasi imposta, ma solo quelli alimentati mediante un prelievo obbligatorio, previsto dalla normativa nazionale, gestito e ripartito conformemente a tale normativa, a poter costituire «risorse statali», ai sensi di tale disposizione. Dall’altro lato, il Tribunale si è appunto adoperato, come risulta dai punti 109 e 113 della sentenza impugnata, per verificare se il supplemento controverso fosse imposto dallo Stato e integralmente ripercosso, in base a un obbligo legale, sui debitori finali di tale supplemento.
157
Sotto un quarto profilo, per quanto riguarda l’argomento sviluppato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica federale di Germania in merito agli articoli 30 e 110 TFUE, occorre constatare che, al punto 121 della motivazione della sentenza impugnata, svolto
ad abundantiam
, introdotto dalla locuzione avverbiale «[p]eraltro», il Tribunale ha tenuto conto della giurisprudenza relativa a tali disposizioni. Esso ne ha dedotto che la qualità del debitore del prelievo era irrilevante, nei limiti in cui il prelievo ha per oggetto il prodotto di cui trattasi o un servizio necessario in relazione con tale prodotto. Esso ha aggiunto che l’elemento decisivo è allora costituito dal fatto che le entità destinatarie del prelievo non sono semplicemente vincolate ad un obbligo di acquisto mediante risorse finanziarie proprie, ma sono incaricate dallo Stato di gestire una risorsa statale.
158
Poiché detto punto della motivazione è svolto
ad abundantiam
, l’argomento che lo censura è inconferente.
159
In ogni caso, si deve ritenere che il Tribunale abbia fatto riferimento alla giurisprudenza relativa agli articoli 30 e 110 TFUE non già per valutare il supplemento controverso alla luce di tali disposizioni, bensì per corroborare la sua analisi di detto supplemento alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Non si può pertanto contestare al Tribunale il fatto di aver confuso i regimi giuridici distinti derivanti, rispettivamente, dalle prime due di queste disposizioni del Trattato FUE e dalla terza di esse.
160
Dai punti della motivazione che precedono discende che la prima e la seconda censura della seconda parte del secondo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e la prima parte del motivo unico dedotto dalla Repubblica federale di Germania devono essere respinte in quanto, in parte, inconferenti e, in parte, infondate.
Sull’esistenza di un prelievo obbligatorio
–
Argomenti delle parti
161
[OSCURATO:PERSONA], con la terza censura della seconda parte del suo secondo motivo, e la Repubblica federale di Germania, con la seconda parte del suo motivo unico, affermano, in sostanza, che, ai punti 99 e da 106 a 148 della sentenza impugnata, il Tribunale ha applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE qualificando il supplemento controverso come prelievo parafiscale o come onere obbligatorio.
162
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, che il Tribunale ha violato il diritto nazionale constatando, erroneamente, l’esistenza di un obbligo di riscossione del supplemento controverso in capo ai gestori di rete. A tal fine, il Tribunale si sarebbe basato, in maniera errata, unicamente sulla decisione della BNetzA del 2011. Tale decisione sarebbe stata tuttavia dichiarata non solo illegittima, ma nulla fin dall’inizio, dai giudici tedeschi, di modo che, contrariamente a quanto il Tribunale avrebbe dichiarato al punto 107 della sentenza impugnata, detta decisione non ha potuto produrre effetti. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], occorreva valutare il funzionamento del meccanismo del supplemento controverso alla luce del regolamento StromNEV 2013, applicabile con effetto retroattivo al 1
o
gennaio 2012 a seguito dell’annullamento dell’articolo 19, paragrafo 2, settima frase, del regolamento StromNEV 2011. Orbene, tali regolamenti non avrebbero né previsto un obbligo, per i gestori di rete, di riscuotere il supplemento controverso né autorizzato la BNetzA a imporre a detti gestori un obbligo del genere. Inoltre, la sentenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) del 6 ottobre 2015, sulla quale il Tribunale si sarebbe basato al punto 120 della sentenza impugnata, non avrebbe stabilito alcun obbligo di questo tipo.
163
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il diritto nazionale non comporta alcun obbligo di pagamento del supplemento controverso né in capo agli utilizzatori della rete, che il Tribunale avrebbe erroneamente designato come «consumatori finali», né in capo ai consumatori finali propriamente detti. Anche supponendo che la decisione della BNetzA del 2011 abbia imposto ai gestori di rete un obbligo di riscuotere tale supplemento, un tale obbligo non può essere sufficiente, contrariamente a quanto il Tribunale avrebbe dichiarato ai punti 120, 123 e 125 della sentenza impugnata, per obbligare simmetricamente gli utilizzatori della rete al pagamento del supplemento. Un obbligo di pagamento poteva essere previsto solo in virtù di un accordo contrattuale, negoziato caso per caso, in assenza, per gli anni 2012 e 2013, di una prescrizione legale relativa all’adozione o al contenuto di un obbligo contrattuale di ripercuotere il supplemento controverso sugli utilizzatori della rete. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, in realtà, spettasse a ciascun fornitore di energia elettrica, in quanto utilizzatore della rete, decidere di ripercuotere il supplemento controverso sui consumatori finali, circostanza che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare. Quand’anche tutti i fornitori avessero deciso di ripercuotere sistematicamente tale supplemento sui consumatori finali, una tale prassi sarebbe stata insufficiente per concludere nel senso dell’esistenza di un obbligo legale.
164
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale ai punti da 126 a 130 della sentenza impugnata, i gestori di rete non ricevessero una compensazione integrale delle perdite di entrate e dei costi generati dall’esenzione controversa. In particolare, in caso di insolvenza del consumatore di carico di base che aveva beneficiato di tale esenzione anche se le condizioni non erano soddisfatte, tanto la decisione della BNetzA del 2011 quanto il quadro normativo applicabile avrebbero escluso la compensazione delle perdite di crediti del gestore di rete nei confronti di un tale consumatore.
165
Analogamente, la Repubblica federale di Germania afferma, da un lato, che, in particolare ai punti 110, 118, 119 e 121 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente constatato che il rapporto tra il fornitore e il consumatore finale di energia elettrica non era determinante per concludere nel senso dell’esistenza di un onere obbligatorio, per il motivo erroneo che il supplemento controverso è riscosso non già sul consumo di energia elettrica, bensì sull’utilizzo della rete. Dall’altro lato, ai punti 120 e da 122 a 125 di tale sentenza, il Tribunale si sarebbe erroneamente riferito, e senza alcuna motivazione, all’obbligo di prelievo e ne avrebbe erroneamente dedotto un obbligo di pagamento del supplemento controverso previsto dalla legge nazionale. In assenza di un obbligo legale di pagamento di tale supplemento, la riscossione di quest’ultimo potrebbe aver avuto luogo solo sulla base delle norme di diritto civile. Il ragionamento del Tribunale per giungere a tale constatazione e a tale deduzione sarebbe in contraddizione con la giurisprudenza della Corte.
166
[OSCURATO:PERSONA] replica che la terza censura della seconda parte del secondo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] è infondata. Essa ritiene che gli argomenti dedotti dalla Repubblica federale di Germania si fondino su una lettura erronea della sentenza impugnata e della giurisprudenza della Corte e che essi siano, in ogni caso, inconferenti.
–
Giudizio della Corte
167
Come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 149 della presente sentenza, i fondi alimentati mediante un’imposta o altri prelievi obbligatori in virtù della normativa nazionale e gestiti e ripartiti in conformità di tale normativa costituiscono «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
168
Nel caso di specie, dopo aver valutato, ai punti da 110 a 131 della sentenza impugnata, il supplemento controverso, il Tribunale ha concluso, al punto 132 di tale sentenza, che detto supplemento implicava l’utilizzo di risorse statali. A sostegno di tale conclusione, esso ha rilevato che la decisione della BNetzA del 2011 imponeva ai gestori del sistema di distribuzione l’obbligo di riscuotere il supplemento controverso presso gli utilizzatori della rete e di trasferire i corrispondenti introiti ai gestori del sistema di trasmissione. Esso ha altresì ritenuto che il meccanismo di tale supplemento garantiva ai gestori di rete che le loro perdite di entrate derivanti dall’esenzione controversa fossero integralmente compensate, poiché l’importo di detto supplemento era adattato all’importo delle risorse richieste a causa di tale esenzione. Esso ha inoltre sottolineato che tale importo era determinato secondo una metodologia fissata dalla decisione della BNetzA del 2011, con la precisazione che, per il 2012, tale decisione ha fissato l’importo iniziale del medesimo supplemento.
169
[OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di Germania contestano tali valutazioni con tre serie di argomenti.
170
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale il fatto di aver dedotto l’obbligo di riscossione del supplemento controverso dalla decisione della BNetzA del 2011, sebbene tale decisione sia stata dichiarata nulla dai giudici tedeschi e il contesto normativo non consentisse alla BNetzA di imporre un obbligo del genere.
171
Al riguardo, oltre al fatto che, come risulta dai punti 107 e 125 della sentenza impugnata, tali argomenti sono stati dedotti tardivamente dinanzi al Tribunale, occorre rilevare che essi non possono essere accolti.
172
Infatti, né l’eventuale illegalità di un regime di aiuti, alla luce in particolare del diritto nazionale, né il suo annullamento revocano al medesimo il carattere di «aiuto di Stato», in quanto, nonostante tale illegalità o annullamento, detto regime ha prodotto effetti nella pratica (v., in tal senso, sentenze del 3 marzo 2005, Heiser,
C‑172/03
,
EU:C:2005:130
, punto
38
, nonché del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑164/15 P e C‑165/15 P
,
EU:C:2016:990
, punto
69
), come il Tribunale ha sostanzialmente dichiarato a buon diritto ai punti 107 e 125 della sentenza impugnata. Del resto, come il Tribunale ha altresì correttamente rilevato al punto 107 di tale sentenza, l’efficacia delle norme in materia di aiuti di Stato sarebbe considerevolmente indebolita se l’applicazione delle medesime potesse essere esclusa per il solo fatto che una misura di aiuto, applicata in pratica, è stata successivamente dichiarata nulla
ab initio
. Pertanto, è irrilevante, al riguardo, che l’eventuale annullamento del regime di aiuti sia retroattivo, dal momento che, durante un certo periodo, il regime è stato effettivamente applicato nella pratica (v., per analogia, sentenza del 6 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria,
C‑286/12
,
EU:C:2012:687
, punti
44
e
45
).
173
Quanto alla sentenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) del 6 ottobre 2015, richiamata al punto 120 della sentenza impugnata, occorre sottolineare che il Tribunale si è limitato a rilevare che tale giudice tedesco ha ritenuto che il supplemento controverso costituisse un prelievo mediante il quale dovevano essere coperte le perdite subite dai gestori di rete. Ne consegue che, nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale il fatto di aver erroneamente dedotto da tale sentenza l’esistenza di un obbligo di riscossione del supplemento controverso, il suo argomento è fondato su una lettura erronea della sentenza impugnata.
174
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di Germania affermano che il Tribunale ha erroneamente constatato l’esistenza di un obbligo di pagamento del supplemento controverso a carico dei consumatori finali, i quali, inoltre, sono stati erroneamente definiti come comprendenti gli utilizzatori della rete.
175
Anzitutto, per quanto riguarda l’individuazione dei debitori finali del supplemento controverso, il Tribunale ha ritenuto, al punto 118 della sentenza impugnata, che tale supplemento riguardava unicamente il rapporto tra i gestori di rete e gli utilizzatori della rete, in quanto detto supplemento è riscosso a seguito non già del consumo di energia elettrica, bensì dell’utilizzo della rete. Esso ne ha dedotto, al punto 119 di tale sentenza, che la questione se i fornitori di energia elettrica fossero a loro volta obbligati a ripercuotere detto supplemento sui consumatori finali di energia elettrica era priva di pertinenza. A suo avviso, infatti, i debitori finali del supplemento erano gli utilizzatori della rete, vale a dire i fornitori stessi nonché i consumatori finali direttamente collegati alla rete, e non gli altri consumatori finali.
176
Al riguardo, la considerazione secondo cui il supplemento controverso è riscosso a seguito dell’utilizzo della rete e quella secondo cui gli utilizzatori della rete devono essere considerati consumatori finali rientrano in una valutazione di fatto. Orbene, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 119 della presente sentenza, non spetta alla Corte controllare una tale valutazione, in assenza di una qualsivoglia allegazione di snaturamento.
177
Poi, per quanto riguarda l’esistenza di un obbligo di pagamento in capo agli utilizzatori della rete, dai punti 120 e da 122 a 124 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha fatto proprie le valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo le quali la decisione della BNetzA del 2011 imponeva ai gestori del sistema di distribuzione l’obbligo di riscossione e di ripercussione del supplemento controverso e che tale decisione prevedeva di trasferire mensilmente gli introiti derivanti da tale supplemento ai diversi gestori di sistemi di trasmissione. Esso ne ha concluso che il supplemento controverso, istituito da un’autorità amministrativa mediante una misura regolamentare, aveva carattere obbligatorio nei confronti degli utilizzatori della rete.
178
Secondo la giurisprudenza della Corte che precisa il criterio ricordato ai punti 149 e 167 della presente sentenza, importi risultanti dal supplemento di prezzo imposto dallo Stato agli acquirenti di elettricità sono equivalenti a un prelievo gravante sull’energia elettrica e hanno origine da «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Per essere considerati come tali, i fondi devono provenire da contributi obbligatori imposti dalla normativa dello Stato membro di cui trattasi ed essere gestiti e ripartiti in conformità di tale normativa, indipendentemente dalla questione se il meccanismo di finanziamento rientri, in senso stretto, nella categoria dei prelievi di natura tributaria nel diritto nazionale. Per contro, non è sufficiente che i gestori di rete trasferiscano sul prezzo di vendita dell’energia elettrica ai loro clienti finali l’onere derivante dai costi supplementari provocati dal loro obbligo di acquistare elettricità prodotta a partire da talune fonti di energia alle tariffe fissate dalla legge, ove tale compensazione risulti non già da un obbligo legale, ma soltanto da una prassi. Infatti, in un caso del genere, il prelievo non potrebbe essere considerato obbligatorio (v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA],
C‑702/20 e C‑17/21
,
EU:C:2023:1
, punti da
34
a
37
nonché giurisprudenza ivi citata).
179
Nel caso di specie, dalle constatazioni di fatto effettuate dal Tribunale, che non spetta alla Corte controllare, risulta che la decisione della BNetzA del 2011 obbligava i gestori del sistema di distribuzione a riscuotere il supplemento controverso presso gli utilizzatori della rete. È altresì pacifico, alla luce delle constatazioni di fatto del Tribunale ai punti 12, 99 e 129 della sentenza impugnata, che non spetta alla Corte controllare, che tale decisione prevedeva il metodo secondo cui l’importo del supplemento controverso doveva essere determinato, ogni anno, dai gestori del sistema di trasmissione.
180
Orbene, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 178 della presente sentenza, si deve ritenere che importi risultanti da un prelievo obbligatorio che, come il supplemento controverso, è imposto da una misura regolamentare, la quale individua i soggetti, eventualmente privati, incaricati della riscossione di tale prelievo presso debitori parimenti individuati da tale misura e definisce il metodo che consente di determinare l’importo di detto prelievo e il suo adeguamento annuale, hanno origine da «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In particolare, poiché il medesimo prelievo trova la sua fonte in una misura regolamentare, che obbliga i gestori di rete a riscuoterlo, non si può affermare che esso sia il risultato di una mera prassi.
181
È irrilevante, al riguardo, che la misura regolamentare preveda soltanto un obbligo di riscossione del supplemento controverso a carico dei gestori di rete senza identificare esplicitamente un obbligo di pagamento di detto supplemento a carico degli utilizzatori della rete. L’effetto utile dell’obbligo legale di riscossione di detto supplemento implica, infatti, necessariamente un obbligo simmetrico di prelievo a carico dei suoi debitori.
182
In terzo luogo, per quanto riguarda la compensazione dei costi generati dall’esenzione controversa, da un lato, il Tribunale, riferendosi alla decisione della BNetzA del 2011, ha fatto propria, ai punti 126, 127 e 130 della sentenza impugnata, la constatazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa secondo cui il meccanismo del supplemento controverso garantiva ai gestori di rete che le loro perdite di entrate derivanti dall’esenzione controversa fossero integralmente compensate, poiché l’importo di tale supplemento era adattato all’importo delle risorse richieste a causa di tale esenzione.
183
Orbene, la valutazione secondo cui il metodo di determinazione dell’importo del supplemento controverso previsto dalla decisione della BNetzA del 2011 doveva consentire di coprire la totalità dei costi connessi all’esenzione controversa rientra in una valutazione di fatto del Tribunale che non spetta alla Corte controllare in sede di impugnazione in assenza di una qualsivoglia allegazione di snaturamento, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 119 della presente sentenza.
184
Dall’altro lato, per quanto riguarda le perdite di entrate dovute ad un’insolvenza, sopportate economicamente dai gestori del sistema di distribuzione, il Tribunale ha giudicato, al punto 130 della sentenza impugnata, che una tale perdita non costituisce una perdita di entrate ai sensi del regime in questione ed è giustificata dal fatto che i rapporti tra i gestori di rete e i debitori finali del supplemento controverso sono rapporti di diritto privato.
185
Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che fondi alimentati mediante contributi obbligatori imposti dalla legislazione dello Stato, gestiti e ripartiti conformemente a tale legislazione possono essere considerati «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, anche qualora siano amministrati da enti distinti dagli organi statali (sentenze del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]! e a.,
C‑262/12
,
EU:C:2013:851
, punto
25
, nonché del 15 maggio 2019, Achema e a.,
C‑706/17
,
EU:C:2019:407
, punto
54
).
186
Pertanto, e nella misura in cui tali enti, al pari dei gestori di rete, sono soggetti a un obbligo di riscossione dei prelievi di cui trattasi, la circostanza che i rapporti tra tali gestori e i debitori finali del supplemento controverso siano rapporti di diritto privato non osta a che i fondi alimentati mediante tale supplemento siano considerati risorse statali. Lo stesso vale per la circostanza che le perdite di entrate, ivi compresi i mancati pagamenti del supplemento controverso, sono sopportate, in caso di insolvenza, da detti gestori. In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato alcun argomento diretto, specificamente, a dimostrare che la considerazione formulata dal Tribunale secondo cui perdite del genere non costituiscono una perdita di entrate ai sensi del regime in questione è viziata da un errore di diritto.
187
Alla luce dei punti della motivazione che precedono, la terza censura della seconda parte del secondo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e, tenuto conto delle considerazioni esposte al punto 124 della presente sentenza, il primo motivo dedotto da tale parte, nonché la seconda parte del motivo unico dedotto dalla Repubblica federale di Germania devono essere respinti in quanto infondati.
Sul controllo statale
–
Argomenti delle parti
188
[OSCURATO:PERSONA], con la quarta censura della seconda parte del suo secondo motivo, e la Repubblica federale di Germania, con la terza parte del suo motivo unico, contestano, in sostanza, al Tribunale il fatto di essere incorso in un errore di diritto dichiarando che esiste un controllo statale sui fondi derivanti dal supplemento controverso.
189
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale quarta censura e tale terza parte siano infondate e, in ogni caso, inconferenti.
–
Giudizio della Corte
190
Come risulta dalla giurisprudenza citata ai punti da 148 a 151 della presente sentenza, l’esistenza di un’imposta o altri prelievi obbligatori in virtù della normativa nazionale e gestiti e ripartiti in conformità di tale normativa e l’esistenza di un controllo statale sulle somme di cui trattasi costituiscono due criteri alternativi che consentono di individuare «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
191
Nel caso di specie, il Tribunale ha constatato, al punto 132 della sentenza impugnata, che il supplemento controverso costituiva un prelievo parafiscale o un onere obbligatorio implicante l’uso di «risorse statali», ai sensi di tale giurisprudenza. Come risulta dai punti da 167 a 187 della presente sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di Germania non sono riuscite a dimostrare che tale constatazione del Tribunale sia viziata da un errore di diritto.
192
Orbene, detta constatazione è, di per sé, sufficiente per ritenere che la misura in questione fosse concessa mediante «risorse statali» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, senza che sia necessario esaminare se le somme in questione fossero sotto controllo statale.
193
Pertanto, la quarta censura della seconda parte del secondo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e la terza parte del motivo unico della Repubblica federale di Germania sono inconferenti.
194
Dall’insieme dei punti della motivazione che precedono risulta che la seconda parte del secondo motivo dedotto a sostegno dell’impugnazione nella causa C‑790/21 P nonché il motivo unico dedotto a sostegno dell’impugnazione nella causa C‑791/21 P devono essere integralmente respinti.
Sul terzo motivo nella causa C‑790/21 P
Argomenti delle parti
195
Con il terzo motivo dedotto a sostegno della sua impugnazione nella causa C‑790/21 P, la [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione del principio di non discriminazione, che il Tribunale avrebbe commesso ai punti da 192 a 210 della sentenza impugnata. Il Tribunale avrebbe omesso di tener conto di una disparità di trattamento derivante dall’ordine di recupero dell’aiuto. Infatti, i consumatori di carico di base, i quali, al pari della [OSCURATO:PERSONA], hanno beneficiato dell’esenzione controversa, sarebbero tenuti a pagare, a causa del recupero dell’aiuto ordinato dalla decisione controversa, un contributo minimo di importo corrispondente al 20% dell’onere di rete pubblicato. Per contro, taluni consumatori di carico di base, che soddisfacevano i criteri per beneficiare dell’esenzione controversa per gli anni 2012 e 2013, i quali l’avevano richiesta in tempo utile ma non avevano ancora ricevuto la decisione definitiva di esenzione alla data di entrata in vigore del regolamento StromNEV 2013, avrebbero potuto beneficiare del regime transitorio istituito da quest’ultimo e sarebbero stati pertanto assoggettati agli oneri forfettari, i quali sarebbero stati eventualmente inferiori a tale contributo minimo.
196
In primo luogo, al punto 204 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente respinto la pertinenza del regime transitorio nell’ambito della sua valutazione della violazione del principio di non discriminazione. A questo proposito, il Tribunale avrebbe dovuto valutare la situazione esistente al momento dell’adozione della decisione controversa, in altri termini al momento del recupero ordinato dalla [OSCURATO:PERSONA], e tener conto dell’evoluzione del contesto normativo tedesco. A causa dell’ordine di recupero dell’aiuto, le autorità tedesche si sarebbero viste costrette a trattare situazioni identiche in modo diverso senza alcuna ragione oggettiva. Inoltre, il Tribunale non avrebbe potuto ignorare il regime transitorio per il motivo che tale regime non sarebbe stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA].
197
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe omesso di esaminare se la disparità di trattamento all’interno del gruppo dei consumatori di carico di base fosse giustificata. Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], tali consumatori formavano un gruppo omogeneo.
198
In terzo luogo, ai punti 207 e 210 della sentenza impugnata, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel ritenere che i consumatori non di punta e i consumatori di carico di base avessero un comportamento di acquisto diverso, affermando al contempo che gli oneri individuali erano, nonostante tale differenza, ragionevoli. Detta sentenza sarebbe viziata da un errore di diritto in quanto considererebbe giustificata la parità di trattamento di queste due categorie di consumatori che tuttavia si trovano in situazioni diverse. Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe fondata su una contraddizione in quanto il Tribunale avrebbe affermato, da un lato, al punto 208 di tale sentenza, che gli oneri individuali calcolati secondo la metodologia del percorso fisico potrebbero essere nulli o quasi nulli e, dall’altro, al punto 65 di detta sentenza, che un accesso quasi gratuito alla rete sarebbe inconcepibile. Infine, al punto 209 della medesima sentenza, il Tribunale sarebbe incorso in un errore nel ritenere che l’assimilazione degli utilizzatori non di punta ai consumatori di carico di base sarebbe opera del legislatore tedesco. Esso ignorerebbe, al riguardo, che il regime transitorio è entrato in vigore retroattivamente.
199
[OSCURATO:PERSONA] replica che il terzo motivo di impugnazione nella causa C‑790/21 P è irricevibile e, in ogni caso, infondato.
Giudizio della Corte
200
[OSCURATO:PERSONA] contesta, in sostanza, al Tribunale il fatto di aver violato il principio di non discriminazione respingendo, ai punti da 192 a 210 della sentenza impugnata, i suoi argomenti relativi al carattere discriminatorio dell’ordine di recupero dell’aiuto.
201
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tali argomenti con un punto della motivazione principale e taluni punti della motivazione svolti
ad abundantiam
.
202
Da un lato, il Tribunale li ha respinti in quanto inconferenti, ai punti 194 e 195 di tale sentenza. Esso ha rilevato, a tal fine, che la [OSCURATO:PERSONA] non contestava il carattere selettivo, e quindi discriminatorio, dell’esenzione controversa e che essa non spiegava in che termini l’ordine di recupero di una misura di cui essa non contestava la natura discriminatoria potesse a sua volta essere discriminatorio.
203
Dall’altro lato, il Tribunale ha respinto detti argomenti in quanto infondati, ai punti da 196 a 209 di detta sentenza. Al riguardo, dall’uso dell’espressione «[i]n ogni caso», al punto 196 della medesima sentenza, risulta che la motivazione contenuta nei punti da 196 a 209 di tale sentenza è svolta
ad abundantiam
.
204
Orbene, con il presente motivo di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] non ha dedotto alcun argomento diretto a contestare specificamente la motivazione principale di cui ai punti 194 e 195 della sentenza impugnata. Tutti i suoi argomenti sono diretti, in realtà, a contestare la motivazione contenuta nei punti da 196 a 209 di tale sentenza, svolta
ad abundantiam
.
205
Ne consegue che, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 97 della presente sentenza, il terzo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione nella causa C‑790/21 P deve essere respinto in quanto inconferente, senza che occorra statuire sulla sua ricevibilità.
206
Di conseguenza, poiché tutti i motivi dedotti a sostegno delle impugnazioni principali nelle cause C‑790/21 P e C‑791/21 P sono stati respinti, tali impugnazioni devono essere integralmente respinte.
Sulle spese
207
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese. L’articolo 138, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, dispone che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda e che, quando vi siano più parti soccombenti, la Corte decide sulla ripartizione delle spese.
208
Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di Germania sono rimaste soccombenti in tutte le loro conclusioni riguardanti, rispettivamente, l’impugnazione principale nella causa C‑790/21 P e l’impugnazione principale nella causa C‑791/21 P, mentre la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente in tutte le sue conclusioni riguardanti le impugnazioni incidentali in tali cause.
209
Di conseguenza, sarà operata un’equa valutazione delle circostanze del caso di specie decidendo che ciascuna parte si faccia carico delle proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Le impugnazioni principali e le impugnazioni incidentali sono respinte.
2)
[OSCURATO:PERSONA] AG, la Repubblica federale di Germania e la [OSCURATO:PERSONA] europea si fanno carico delle proprie spese.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il tedesco.