CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 2024
Cassazione n. 45162/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen. (fatto commesso in Maddaloni il 29 gennaio 2020); - che l'atto di impugnativa consta di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che tutti e tre i motivi di ricorso, con i quali si censura, sotto l'egida formale della violazione dell'art. 496 cod. pen. e del vizio di motivazione da errata valutazione delle prove, l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sono affidati a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 2 - 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dettagliatamente e congruamente dato conto, con argomentazione improntata al criterio della plausibile opinabilità di apprezzamento, di tutti gli elementi di prova posti alla base del giudizio di responsabilità dell'imputato), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]