CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12985/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legalerappresentante pro tempore, ambedue rappresentati e difesi dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrenti -nonché contro[OSCURATO:PERSONA]- intimata -avverso la sentenza n. 851/2023 del [OSCURATO:PERSONA], depositatail 3 ottobre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 9gennaio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22325/2023Numero sezionale 59/2026Numero di raccolta generale 12985/2026Data pubblicazione 06/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., debitrice esecutata nella proceduradi espropriazione immobiliare iscritta al n. 26/2021 del R.G.Es. delTribunale di Udine promossa da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e con l’intervento di Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], formulò istanzadi estinzione del procedimento al giudice dell’esecuzione.Addusse, a suffragio della richiesta, che i medesimi procedenti peril soddisfo dello stesso credito avevano già intrapreso altra proceduradi espropriazione immobiliare innanzi il Tribunale di Trieste, nella qualei beni staggiti, a seguito di vendita forzata, erano stati aggiudicati perun importo tale da soddisfare l’intero ceto creditorio.2. Con ordinanza del 12 marzo 2022, il giudice dell’esecuzione,qualificata l’istanza come formulata ai sensi dell’art. 483 cod. proc. civ.e ritenuta la propria competenza a decidere, ordinò la chiusuraanticipata della procedura espropriativa innanzi a sé pendente.3. L’opposizione agli atti esecutivi avverso tale ordinanza propostauno actu dai creditori procedenti - celebrata nell’attiva resistenza deldebitore esecutato secondo la scansione bifasica connotante dettatipologia di controversie - è stata accolta dalla decisione in epigrafe,con revoca della ordinanza del giudice dell’esecuzione.4. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandosi adun unico motivo.Resistono, con unitario controricorso illustrato da memoria,[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, lamentando «violazione delle norme sullacompetenza in relazione all’art. 360, primo comma, num. 2, cod. proc.r.g. n. 22325/2023 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22325/2023Numero sezionale 59/2026Numero di raccolta generale 12985/2026Data pubblicazione 06/05/2026civ.», parte ricorrente assume la competenza concorrente del [OSCURATO:PERSONA] a statuire sulla istanza proposta ex art. 483 cod. proc. civ., aseguito della pronuncia di rigetto resa su analoga istanza dal [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, stante l’allegazione di un «fatto nuovo»,costituito dall’avvenuta aggiudicazione degli immobili staggiti nellaprocedura innanzi il Tribunale di Trieste; rileva altresì la sussistenzadei presupposti per l’accoglimento della richiesta in parola, attesa lasoddisfazione dei creditori nell’àmbito della esecuzione triestina.2. Il motivo è inammissibile.2.1. Giova premettere, in generale, che l’opposizione del debitoreal cumulo dei mezzi espropriativi contemplata dall’art. 483 cod. proc.civ. si iscrive nel novero dei c.d. reclami esecutivi: appartiene a quellacategoria di rimedi interni al processo esecutivo (quali, tra gli altri, lariduzione del pignoramento ex art. 496 cod. proc. civ., la cessazionedella vendita forzata effettuata in più lotti ex art. 504 cod. proc. civ.,la limitazione dell’espropriazione promossa dal creditore ipotecario exart. 558 cod. proc. civ.) volti a reagire all’eccesso nell’espropriazione.L’opposizione di cui all’art. 483 cod. proc. civ. non concreta unacontestazione del diritto a procedere esecutivamente (an exequatur) odella regolarità formale degli atti esecutivi (quomodo exequatur), bensìrichiede al giudice dell’esecuzione una valutazione - essenzialmentediscrezionale - sulla proporzionalità dei beni pignorati rispetto ai creditida soddisfare nella procedura: sull’esistenza, cioè, di uno squilibrio trail vincolo imposto al debitore con il pignoramento e il vantaggio che ilceto creditorio ha diritto di conseguire con l’azione esecutiva (sul tema,da ultimo, Cass. 20/11/2024, n. 30011).A dispetto del nomen iuris adoperato dalla norma, la proposizionedella istanza in parola, dunque, non determina la instaurazione di ungiudizio oppositivo in senso proprio (ovvero di una delle parentesicognitive strutturalmente legate all’esecuzione forzata ma autonomer.g. n. 22325/2023 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22325/2023Numero sezionale 59/2026Numero di raccolta generale 12985/2026Data pubblicazione 06/05/2026rispetto ad essa), ma sollecita l’emanazione di un «atto esecutivo», diun provvedimento in seno al procedimento di espropriazione cui lalegge attribuisce la veste formale dell’ordinanza non impugnabile.Proprio l’individuata natura di «atto esecutivo» importa che dettaordinanza sia assoggettata allo strumento di controllo, generale eresiduale, dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.(così, espressamente, Cass. 19/02/2003, n. 2487; Cass. 06/03/1995,n. 2604; Cass. 26/10/1984, n. 5492) e non sia quindi suscettibile diimpugnazione con il ricorso per cassazione regolato dall’art. 111 Cost.,come pure opinato in un remoto ed isolato precedente di questa Corte(Cass. 25/10/1973, n. 2740).Così verificata l’ammissibilità della presente impugnazione (aventead oggetto la sentenza che ha deciso sull’opposizione agli atti avversol’ordinanza ex art. 483 cod. proc. civ.), si può ora passare all’esamedelle questioni sollevate nell’atto di adizione di questa Corte.2.2. La reiezione dell’istanza proposta dal debitore ai sensi dell’art.483 cod. proc. civ. è stata motivata dalla sentenza gravata:(i) sul rilievo dell’incompetenza del Tribunale di Udine, stante laprecedente formulazione di identica richiesta al Tribunale di Trieste(anch’essa rigettata), in quanto «la necessità di intrinseca coerenza delsistema impone che due giudici non possano essere chiamati apronunciare sulla stessa istanza»;(ii) sull’osservazione che «inoltre, persiste l’interesse dei creditorialla prosecuzione del processo esecutivo, residuando dei crediti ancoranon soddisfatti, come documentato».Si tratta, come evidente, di due distinte ed autonome rationesdecidendi, ciascuna delle quali di per sé idonea e sufficiente a darefondamento alla pronuncia adottata.2.2.1. In ordine alla (pur sintetica ma esaustiva) argomentazionetrascritta sub (ii), parte ricorrente, nel contesto di un’esposizione delr.g. n. 22325/2023 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22325/2023Numero sezionale 59/2026Numero di raccolta generale 12985/2026Data pubblicazione 06/05/2026fatto sommaria e non dettagliata, non rivolge considerazioni critichenei termini precisi, puntuali e pertinenti prescritti dal disposto dell’art.366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. (sull’onere di specificità deimotivi di ricorso per cassazione, quale essenziale corollario della naturadi rimedio a critica vincolata di esso, si vedano, ex plurimis, Cass., Sez.U, 28/10/2020, n. 23745; Cass. 24/02/2020, n. 4905).Al riguardo, infatti, l’impugnante si limita a dedurre che il prezzo diaggiudicazione degli immobili pignorati presso il Tribunale di Trieste(euro 558.000) «aveva consentito agli indicati creditori di essereintegralmente soddisfatti di ogni e qualsiasi pretesa e ragione»: conassunto del tutto generico e non precisato, che sembra evocare (perl’utilizzo del verbo al trapassato prossimo) l’avvenuto riparto dellesomme ricavate (circostanza fermamente negata dal controricorrente),ma che in realtà omette di chiarire la compagine creditoria nell’una enell’altra procedura, l’entità dei crediti azionati, lo stato della procedurae ogni altro elemento opportuno per avversare, in maniera idonea,l’affermazione fondante il dictum del giudice territoriale.2.3. Inammissibile la critica rivolta alla ratio decidendi sub (ii), delpari inammissibile, per difetto di interesse, diviene la censura relativaa quella sopra riassunta sub (i), la quale non potrebbe produrre innessun caso l’annullamento della sentenza (cfr. Cass. 05/02/2024, n.3224; Cass. 14/08/2020, n. 17182; Cass. 18/04/2019, n. 10815;Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass. 21/06/2017, n. 15350).E tanto esime questa Corte dall’affrontare le questioni concernentil’applicabilità dell’istituto disciplinato dall’art. 483 cod. proc. civ. allaipotesi del cumulo di espropriazioni omogenee (nella specie, di naturaimmobiliare) promosse innanzi uffici giudiziari differenti, nonché, incaso di risposta positiva, l’individuazione del giudice (o dei giudici)competente (o competenti) a provvedere sulla relativa istanza:questioni che, pertanto, si lasciano del tutto impregiudicate.r.g. n. 22325/2023 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22325/2023Numero sezionale 59/2026Numero di raccolta generale 12985/2026Data pubblicazione 06/05/20263. In definitiva, il ricorso è dichiarato inammissibile.4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.5. Atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro6.600 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori, fiscali e previdenziali, di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 9 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 22325/2023 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]