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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 novembre 2023

Cassazione n. 33992/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.19168/2020 proposto da: COMUNE DELL’AQUILA, domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA]’AQUILA, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente – Avverso la sentenza della Corte d’ appello dell’A quila n. 1846/2019 depositata il 14/11/2019.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del29 novembre 2023.

Sanzioni amministrative Rilevato che:

1. la [OSCURATO:PERSONA] dell’Aquila (in seguito “[OSCURATO:PERSONA]” ) , con ordinanza n. 52496 del 17/07/2012, ingiunse al Comune dell’Aquila (in seguito: “Comune”) di pagare euro 6.000,00, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 124, comma1, d.lgs. n. 152 del 2006 (t.u. ambiente) , accertata da agen ti della polizia provinciale con verbale di accertamento e contestazione del 28/02/2008, perché (testualmente) «in tenimento del Comune dell’Aquila, località Roio, da un collettore fognario delle frazioni di Colle di Roio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], veniva effettuato uno scarico di acque reflue urbane, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall’[OSCURATO:PERSONA] dell’Aquila, nell’alveo del corpo d’acqua superficiale denominato [OSCURATO:PERSONA], affluente del [OSCURATO:PERSONA]»;

2. avverso l’ordinanza-ingiunzione, il Comune dell’Aquila propose opposizione, che il Tribunale dell’Aquila rigettò con sentenza n. 755/2015; la Corte d’appello dell’Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata nel contraddittorio della [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’appello del Comune;

3. il giudice d’appello, per quanto ancora rileva, ha disatteso i quattro motivi di gravame del Comune così argomentando : (i) il nucleo ambiente della polizia provinciale ha accertato i seguenti elementi oggettivi,trasfusi nel menzionato verbale del 28/02/2008 – che, al contrario di quanto afferma l’appellante, rilevano come fatti e non come valutazioni – ossia , testualmente (cfr. pag. 3 della sentenza), «di avere in sede di sopralluogo accertato che da un collettore fognario delle 4 frazioni di Roio veniva effettuato uno scarico di acque reflue urbane (non autorizzato) nell’alveo del corpo d’acqua denominato [OSCURATO:PERSONA]».

Con rifer imento all’esistenza del collettore fognario codesto verbale fa piena prova fino a querela di falso (nella specie non proposta dal Comune); (ii) il verbale ha accertato che si trattava di uno “scarico”, secondo la nozione dell’art. 124, t.u. ambiente, di acque reflue urbane, mentre l’appellante ha adombrato che potesse trattarsi di acque industriali, ma non ha nemmeno indicato l’eventuale industria di provenienza degli sversamenti;

4. per la cassazione della sentenza d’appello, il Comune ricorre con un complesso motivo; la [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; Consideratoche:

I. preliminarmente, sono prive di fondamento le tre distinte eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate d a lla [OSCURATO:PERSONA] .

I n primo luogo, è legittimo che i motivi di ricorso per cassazione ricalchino i motivi di appello in quanto , nella sostanza, le due sentenze di merito si fondano sulle medesime rationes decidendi .

I n secondo luogo, al contrario di quanto prospetta la [OSCURATO:PERSONA], non costituisce autonoma ratio decidendi, e dunque non necessitava di essere oggetto di un distinto motivo di impugnazione , l’asserzi one della Corte territoriale secondo cui l’autorizzazione all’esercizio della fognatura non avrebbe dovuto essere richiesta dall’Ente d’[OSCURATO:PERSONA] (ATO).

Tale enunciato rappresenta uno dei presupposti della responsabilità per lo scarico di acque reflue urbane senza autorizzazione che il giudice d’appello ha attribuito al Comune, e che lo stesso l’Ente territoriale ha contestato alla radice tramite l’articolatomotivo di ricorso appresso illustrato .

T erzo , la circostanza che la critica, ai sensi del n. 5 dell’articolo 360, sia inammissibile per l’operatività del principio della c.d. doppia conforme (cfr. punto 1.2.), non incide sull’ammissibilità dell’altro addebito del poliedrico motivo (esaminato al punto 1.), attinente ad errores in iudicando;

1. con l’unico motivo di ricorso [«Violazione dell’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 2700 e 2697 c.c. ed all’art. 7 d.lgs. 150/2011.

Violazione dell’art. 124 e 133, co. 2, T.U. dell’Ambiente – d.lgs. 152/2006 in relazione all’art. 1 l. 689/1981.

Violazione dell’art. 360, n. 5, per contraddittorietà della motivazione»], il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che il verbale degli accertatori fosse assistito da fede privilegiata in relazione a questi aspetti: (i) il fattoche lo sversamento fosse riferibili alle reti fognarie dei centri abitati di Roio; (ii) il fatto che lo sversamento potesse essere qualificato come “scarico”,ai sensi dell’art. 124 , t.u. ambiente ; (iii) la qualità dello scarico, vale a dire che esso provenisse da un a rete fognaria per la raccolta dei reflui domestici e che non si trattasse invece di scarichi industriali.

Il Comune soggiunge che spettava alla [OSCURATO:PERSONA] – che non ha assolto al relativo onere probatorio – dimostrare detti fatti costitutivi dell’incolpazione, rispetto ai quali il verbale degli accertatori non era assis tito da fede privilegiata.

Conclusivamente, per il ricorrente, in mancanza di prova della sua responsabilità, nel rispetto del principio di legalità non era possibile sanzionare lo stesso Comune, ai sensi dell’art. 133, comma 2, t.u. ambiente;

1.1. il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato;

1.2. dal primo punto di vista (inammissibilità del motivo),i n tema di ricorso per cassazione si verifica l’ipotesi della c.d.

“doppia conforme”, ai sensi dell’articolo 348-ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art . 360, primo comma, n. 5 ) , cod. proc. civ., quando la sentenza di appello « conferma la decisione di primo grado»e risulta « fondata sulle stesse ragioni » , inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (c.d.

“doppia conforme”).

Nella specie, detto che entrambe le sentenze di merito avallano l’attività accertatrice della polizia provinciale dell’Aquila, il ricorrente non indica, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4),cod. proc. civ., in quale misura siano tra loro diverse le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello (ex multis, Cass. n. 5947 del 2023);

1.3. del pari inammissibile è la censura attinente alla violazione dell’art. 2697, cod. civ.Per la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.4/05/2023, n. 11671), infatti, [«l’] art. 2697 c.c. […] viene in considerazione solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in base alla scissione della fattispecie in fatti costitutivi e mere eccezioni (Cass. 13395/2018; Cass. 26769/2018), non quando, sulla base del materiale istruttorio, abbia ritenuto provato il credito in contestazione, nell’esercizio del potere di prudente apprezzamento delle risultanze processuali (Cass. 18092/2020; Cass. 13395/2018; Cass. 15107/2013)»;

1.4. il giudice d’appello, senza infrangere la regola di riparto dell’onere della prova, ha ritenuto provata la pretesa sanzionatoria della [OSCURATO:PERSONA] sulla base degli accertamenti di fatto compiuti dalla polizia provinciale , riprodotti nel verbale di contestazione dell’infrazione, prodromico all’emissione dell’impugnata ordinanza- ingiunzione; 1.5 il motivo è infondato con riferimento ai restanti errores in iudicando denunciati dal Comune.

Innanzitutto, la sentenza impugnata, dimostrando di avere ben chiara l’efficacia dell’atto pubblico ex art. 2700, cod. civ., attribuisce fede privilegiata ai fatti che i verbalizzanti attestano essere avvenuti in loro presenza o di avere personalmente compiuto, quali la diretta percezione e constatazione che il collettore fognario delle acque reflue urbane di quattro frazioni del territorio del Comune dell’Aqui la sfociasse direttamente, in assenza di autorizzazione (circostanza, questa, che il ricorrente non contesta), nel corso d’acqua [OSCURATO:PERSONA], affluente del fiume Raio.

Inoltre, la Corte d’appello, con un accertamento di fatto, di per sé incensurabile in sede di legittimità, ha posto l’accento sull’inconsistenza degli argomenti difensivi dell’ente territoriale sanzionato, a cominciare dall ’ipotesi della provenienza dello scarico abusivo da una “eventuale” industria, a dimostrazione dell a natura industriale dell’illecito sversamento;

2. in conclusione, il ricorso è rigettato;

3. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

4. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del Comune dell’Aquila, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il Comune dell’Aquila al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00,più euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli onorari di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.19168/2020 proposto da: COMUNE DELL’AQUILA, domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA]’AQUILA, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente – Avverso la sentenza della Corte d’ appello dell’A quila n. 1846/2019 depositata il 14/11/2019. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del29 novembre 2023. Sanzioni amministrative Rilevato che: 1. la [OSCURATO:PERSONA] dell’Aquila (in seguito “[OSCURATO:PERSONA]” ) , con ordinanza n. 52496 del 17/07/2012, ingiunse al Comune dell’Aquila (in seguito: “Comune”) di pagare euro 6.000,00, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 124, comma1, d.lgs. n. 152 del 2006 (t.u. ambiente) , accertata da agen ti della polizia provinciale con verbale di accertamento e contestazione del 28/02/2008, perché (testualmente) «in tenimento del Comune dell’Aquila, località Roio, da un collettore fognario delle frazioni di Colle di Roio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], veniva effettuato uno scarico di acque reflue urbane, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall’[OSCURATO:PERSONA] dell’Aquila, nell’alveo del corpo d’acqua superficiale denominato [OSCURATO:PERSONA], affluente del [OSCURATO:PERSONA]»; 2. avverso l’ordinanza-ingiunzione, il Comune dell’Aquila propose opposizione, che il Tribunale dell’Aquila rigettò con sentenza n. 755/2015; la Corte d’appello dell’Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata nel contraddittorio della [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’appello del Comune; 3. il giudice d’appello, per quanto ancora rileva, ha disatteso i quattro motivi di gravame del Comune così argomentando : (i) il nucleo ambiente della polizia provinciale ha accertato i seguenti elementi oggettivi,trasfusi nel menzionato verbale del 28/02/2008 – che, al contrario di quanto afferma l’appellante, rilevano come fatti e non come valutazioni – ossia , testualmente (cfr. pag. 3 della sentenza), «di avere in sede di sopralluogo accertato che da un collettore fognario delle 4 frazioni di Roio veniva effettuato uno scarico di acque reflue urbane (non autorizzato) nell’alveo del corpo d’acqua denominato [OSCURATO:PERSONA]». Con rifer imento all’esistenza del collettore fognario codesto verbale fa piena prova fino a querela di falso (nella specie non proposta dal Comune); (ii) il verbale ha accertato che si trattava di uno “scarico”, secondo la nozione dell’art. 124, t.u. ambiente, di acque reflue urbane, mentre l’appellante ha adombrato che potesse trattarsi di acque industriali, ma non ha nemmeno indicato l’eventuale industria di provenienza degli sversamenti; 4. per la cassazione della sentenza d’appello, il Comune ricorre con un complesso motivo; la [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; Consideratoche: I. preliminarmente, sono prive di fondamento le tre distinte eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate d a lla [OSCURATO:PERSONA] . I n primo luogo, è legittimo che i motivi di ricorso per cassazione ricalchino i motivi di appello in quanto , nella sostanza, le due sentenze di merito si fondano sulle medesime rationes decidendi . I n secondo luogo, al contrario di quanto prospetta la [OSCURATO:PERSONA], non costituisce autonoma ratio decidendi, e dunque non necessitava di essere oggetto di un distinto motivo di impugnazione , l’asserzi one della Corte territoriale secondo cui l’autorizzazione all’esercizio della fognatura non avrebbe dovuto essere richiesta dall’Ente d’[OSCURATO:PERSONA] (ATO). Tale enunciato rappresenta uno dei presupposti della responsabilità per lo scarico di acque reflue urbane senza autorizzazione che il giudice d’appello ha attribuito al Comune, e che lo stesso l’Ente territoriale ha contestato alla radice tramite l’articolatomotivo di ricorso appresso illustrato . T erzo , la circostanza che la critica, ai sensi del n. 5 dell’articolo 360, sia inammissibile per l’operatività del principio della c.d. doppia conforme (cfr. punto 1.2.), non incide sull’ammissibilità dell’altro addebito del poliedrico motivo (esaminato al punto 1.), attinente ad errores in iudicando; 1. con l’unico motivo di ricorso [«Violazione dell’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 2700 e 2697 c.c. ed all’art. 7 d.lgs. 150/2011. Violazione dell’art. 124 e 133, co. 2, T.U. dell’Ambiente – d.lgs. 152/2006 in relazione all’art. 1 l. 689/1981. Violazione dell’art. 360, n. 5, per contraddittorietà della motivazione»], il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che il verbale degli accertatori fosse assistito da fede privilegiata in relazione a questi aspetti: (i) il fattoche lo sversamento fosse riferibili alle reti fognarie dei centri abitati di Roio; (ii) il fatto che lo sversamento potesse essere qualificato come “scarico”,ai sensi dell’art. 124 , t.u. ambiente ; (iii) la qualità dello scarico, vale a dire che esso provenisse da un a rete fognaria per la raccolta dei reflui domestici e che non si trattasse invece di scarichi industriali. Il Comune soggiunge che spettava alla [OSCURATO:PERSONA] – che non ha assolto al relativo onere probatorio – dimostrare detti fatti costitutivi dell’incolpazione, rispetto ai quali il verbale degli accertatori non era assis tito da fede privilegiata. Conclusivamente, per il ricorrente, in mancanza di prova della sua responsabilità, nel rispetto del principio di legalità non era possibile sanzionare lo stesso Comune, ai sensi dell’art. 133, comma 2, t.u. ambiente; 1.1. il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato; 1.2. dal primo punto di vista (inammissibilità del motivo),i n tema di ricorso per cassazione si verifica l’ipotesi della c.d. “doppia conforme”, ai sensi dell’articolo 348-ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art . 360, primo comma, n. 5 ) , cod. proc. civ., quando la sentenza di appello « conferma la decisione di primo grado»e risulta « fondata sulle stesse ragioni » , inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (c.d. “doppia conforme”). Nella specie, detto che entrambe le sentenze di merito avallano l’attività accertatrice della polizia provinciale dell’Aquila, il ricorrente non indica, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4),cod. proc. civ., in quale misura siano tra loro diverse le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello (ex multis, Cass. n. 5947 del 2023); 1.3. del pari inammissibile è la censura attinente alla violazione dell’art. 2697, cod. civ.Per la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.4/05/2023, n. 11671), infatti, [«l’] art. 2697 c.c. […] viene in considerazione solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in base alla scissione della fattispecie in fatti costitutivi e mere eccezioni (Cass. 13395/2018; Cass. 26769/2018), non quando, sulla base del materiale istruttorio, abbia ritenuto provato il credito in contestazione, nell’esercizio del potere di prudente apprezzamento delle risultanze processuali (Cass. 18092/2020; Cass. 13395/2018; Cass. 15107/2013)»; 1.4. il giudice d’appello, senza infrangere la regola di riparto dell’onere della prova, ha ritenuto provata la pretesa sanzionatoria della [OSCURATO:PERSONA] sulla base degli accertamenti di fatto compiuti dalla polizia provinciale , riprodotti nel verbale di contestazione dell’infrazione, prodromico all’emissione dell’impugnata ordinanza- ingiunzione; 1.5 il motivo è infondato con riferimento ai restanti errores in iudicando denunciati dal Comune. Innanzitutto, la sentenza impugnata, dimostrando di avere ben chiara l’efficacia dell’atto pubblico ex art. 2700, cod. civ., attribuisce fede privilegiata ai fatti che i verbalizzanti attestano essere avvenuti in loro presenza o di avere personalmente compiuto, quali la diretta percezione e constatazione che il collettore fognario delle acque reflue urbane di quattro frazioni del territorio del Comune dell’Aqui la sfociasse direttamente, in assenza di autorizzazione (circostanza, questa, che il ricorrente non contesta), nel corso d’acqua [OSCURATO:PERSONA], affluente del fiume Raio. Inoltre, la Corte d’appello, con un accertamento di fatto, di per sé incensurabile in sede di legittimità, ha posto l’accento sull’inconsistenza degli argomenti difensivi dell’ente territoriale sanzionato, a cominciare dall ’ipotesi della provenienza dello scarico abusivo da una “eventuale” industria, a dimostrazione dell a natura industriale dell’illecito sversamento; 2. in conclusione, il ricorso è rigettato; 3. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; 4. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del Comune dell’Aquila, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il Comune dell’Aquila al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00,più euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli onorari di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri
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