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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10047/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso le sentenze emesse in data 12 novembre 2020 e 27 ottobre 2021 dal locale Tribunale, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati, ha rideterminato la pena inflitta al predetto, dichiarato responsabile dei reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 337 cod. pen. (di cui ai rispettivi capi A e B dei procedimenti riuniti nn. 7106/21 e 10505/21 C.A.).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassa2:ione l'imputato che con atto del difensore deduce violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. in sede di commisurazione della pena, avendo la Corte di appello determinato l'incremento per la continuazione per il reato di cui al capo B) di cui al proc. n. 7106/21 app in mesi otto di reclusione, previa riduzione ex art. 89 cod. pen., là dove la sentenza di primo grado in relazione a detto reato aveva determinato la pena di mesi sei di reclusione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. E' jus receptum che non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore. (Sez.

U, Sentenza n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 - 01).

2. Tuttavia, nella specie non si è verificato un mutament:o della struttura del reato continuato in quanto il reato in relazione al quale è denunciata la reformatio in pejus non è diventato il reato più grave né è mutata la sua qualificazione giuridica.

La sentenza impugnata, nel rideterminare la pena all'esito del riconoscimento della continuazione tra tutti i reati - una volta riuniti i procedimenti delle due sentenze impugnate - ha individuato quale reato più grave quello sub B del procedimento n. 10505/21 C.A., determinando la pena •oè per continuazione, in relazione al reato satellite ex art. 337 cod. pen. di cui al capo B del procedimento n. 7106/2021 C.A. in mesi otto di reclusione (così diminuita la pena di mesi nove ai sensi dell'art. 89 cod. pen.), là dove per questo reato in primo grado era stata inflitta la pena di mesi sei di reclusione.

3. Si deve, pertanto, riconoscere la violazione dedotta dal ricorrente con conseguente annullamento della sentenza limitatamente alla determinazione della pena con riferimento a quella determinata per la continuazione con il reato di cui al capo B) ex art. 337 cod. pen. della sentenza emessa in data 12.11.2020 dal Tribunale di Roma, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso le sentenze emesse in data 12 novembre 2020 e 27 ottobre 2021 dal locale Tribunale, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati, ha rideterminato la pena inflitta al predetto, dichiarato responsabile dei reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 337 cod. pen. (di cui ai rispettivi capi A e B dei procedimenti riuniti nn. 7106/21 e 10505/21 C.A.). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassa2:ione l'imputato che con atto del difensore deduce violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. in sede di commisurazione della pena, avendo la Corte di appello determinato l'incremento per la continuazione per il reato di cui al capo B) di cui al proc. n. 7106/21 app in mesi otto di reclusione, previa riduzione ex art. 89 cod. pen., là dove la sentenza di primo grado in relazione a detto reato aveva determinato la pena di mesi sei di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. E' jus receptum che non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore. (Sez. U, Sentenza n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 - 01). 2. Tuttavia, nella specie non si è verificato un mutament:o della struttura del reato continuato in quanto il reato in relazione al quale è denunciata la reformatio in pejus non è diventato il reato più grave né è mutata la sua qualificazione giuridica. La sentenza impugnata, nel rideterminare la pena all'esito del riconoscimento della continuazione tra tutti i reati - una volta riuniti i procedimenti delle due sentenze impugnate - ha individuato quale reato più grave quello sub B del procedimento n. 10505/21 C.A., determinando la pena •oè per continuazione, in relazione al reato satellite ex art. 337 cod. pen. di cui al capo B del procedimento n. 7106/2021 C.A. in mesi otto di reclusione (così diminuita la pena di mesi nove ai sensi dell'art. 89 cod. pen.), là dove per questo reato in primo grado era stata inflitta la pena di mesi sei di reclusione. 3. Si deve, pertanto, riconoscere la violazione dedotta dal ricorrente con conseguente annullamento della sentenza limitatamente alla determinazione della pena con riferimento a quella determinata per la continuazione con il reato di cui al capo B) ex art. 337 cod. pen. della sentenza emessa in data 12.11.2020 dal Tribunale di Roma, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di ap
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