CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 42519/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 del Giudice di pace di Rimini visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla causa di improcedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Rimini dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 13, comma 5.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (trasgressione delle misure disposte a carico dello straniero espulso, nelle more del concesso termine per la partenza volontaria) e lo condannava alla pena di 10.000 euro di multa. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata rilevazione della causa di improcedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Il fatto sarebbe particolarmente tenue, come prospettato in sede di merito, avendo l'imputato comunque ottemperato, nel termine, all'intimazione di lasciare il territorio nazionale e non avendovi più fatto rientro (né avendo intenzione di farlo). Con il secondo e terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e/o vizio di motivazione, in relazione, rispettivamente, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. La previsione contenuta nell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, in forza della quale viene attribuito al Giudice di pace il potere-dovere di chiudere il procedimento, sia prima che dopo l'esercizio dell'azione penale, quando il fatto incriminato risulti di «particolare tenuità» rispetto all'interesse tutelato, e tale da non giustificare l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale, configura un potere discrezionale del giudice stesso, il cui mancato esercizio impone una esplicita motivazione, allorché l'applicabilità dell'istituto sia stata invocata dall'interessato (arg. a contrario, ex Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230277-01). Nella specie, la difesa aveva richiesto, in modo adeguatamente circostanziato, di beneficiare dell'istituto e, ciò nonostante, la sentenza impugnata appare totalmente silente al riguardo.2. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata sul punto, con rinvio al giudice a quo per nuovo giudizio. I motivi ulteriori di ricorso, concernenti le attenuanti generiche e la pena, restano assorbiti, con necessità per il giudice di rinvio di prendere nuovamente in esame, se del caso, i relativi profili (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438-01). Trattandosi di annullamento limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non potrà più, invece, dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267590-01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di improcedibilità dell'azione penale di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Rimini in diversa