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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 settembre 2026

Cassazione n. 26005/2026

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a del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoDaniele Sciarrillo-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 876/2021 depositatail 18/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Numero registro generale 16009/2021Numero sezionale 3323/2026Numero di raccolta generale 26005/2026Data pubblicazione 30/09/2026Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsiinammissibile o rigettarsi il ricorso.1. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S. ha promossoazione revocatoria ex art. 67, secondo comma, l.fall. nei confronti diUnicredit S.p.A., relativamente a tre pagamenti dell’importo complessivodi € 2.098.961,63 intervenuti nel periodo sospetto, deducendo la naturasolutoria e la conoscenza nell’accipiens dello stato di insolvenza delsolvens.2.

Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda, ritenendo nonprovata la conoscenza dello stato di insolvenza.3.

La Corte di Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, harigettato l’appello con diversa motivazione, ritenendo – previoesperimento di CTU contabile - che le rimesse non avessero naturasolutoria.

In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto che ladisciplina delle rimesse bancarie prescinde dalla finalità ripristinatoria osolutoria della rimessa stessa, dovendo invece accertarsi la riduzioneconsistente e durevole della rimessa stessa.

Nella specie, la sentenzaimpugnata ha ritenuto che due delle tre rimesse non avessero comportatouna riduzione consistente e durevole dell’esposizione e che la terzaoperazione fosse bilanciata per essere correlata a una coeva operazione di«erogazione di denaro caldo» e, quindi, rimesse tutte «privesostanzialmente di funzione solutoria in virtù di accordi intercorsi tra ilsolvens e l’accipiens».4.

Propone ricorso per cassazione l’Amministrazione straordinaria,affidato a un unico motivo, articolato su due profili, cui resiste concontroricorso la banca, la quale ha depositato memoria illustrativa.5.

La causa, inizialmente chiamata all’adunanza camerale del 13gennaio 2026, per la quale il Pubblico Ministero aveva depositaton. 16009/2021 R.G.Numero registro generale 16009/2021Numero sezionale 3323/2026Numero di raccolta generale 26005/2026Data pubblicazione 30/09/2026conclusioni scritte, è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della soluzionedelle questioni devolute in pubblica udienza con ordinanze interlocutorie n.28008/2025 e n. 28011/2025, relative al tema della distinzione trarimesse solutorie e rimesse ripristinatorie.

Il controricorrente hadepositato ulteriore memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 49 d. lgs. n.270/1999 e dell’art. 67, terzo comma, lett. b) l.fall. nella parte in cui lasentenza impugnata ha escluso la natura consiste e durevoledell’esposizione debitoria del solvens.

Si deduce che l’art. 67 l.fall.avrebbe fatto venir meno la tradizionale distinzione tra conto scoperto(oltre i limiti dell’affidamento) e conto passivo e che questo ha comportatoanche il superamento dell’evoluzione giurisprudenziale che ha messo capoall’elaborazione delle rimesse bilanciate, dovendosi revocare la rimessaaffluita su conto bancario con saldo negativo indipendentementedall’esistenza di affidamenti.2.

Con il medesimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazionedell’obbligo di motivazione di cui all’art. 132, secondo comma, n. 4, cod.prov. civ.3.

Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del motivoper mancata esposizione sommaria dei fatti di causa (riproposta inmemoria dal controricorrente), avendo il ricorrente esposto in misurasuccinta ma comprensibile i fatti rilevanti ai fini della decisione.4.

La censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione èinfondata, non apparendo la sentenza al di sotto del minimo costituzionale(Cass., Sez.

U., n. 8053/2014), avendo ritenuto la sentenza impugnatache le rimesse non avessero ridotto in modo consistente e durevolel’esposizione del correntista, nonché non essendo revocabile la terzan. 16009/2021 R.G.Numero registro generale 16009/2021Numero sezionale 3323/2026Numero di raccolta generale 26005/2026Data pubblicazione 30/09/2026rimessa oggetto di causa quale rimessa bilanciata, in quanto correlata auna corrispondente operazione di erogazione finanziaria, con conseguenteesclusione della funzione solutoria.

La motivazione della sentenzaimpugnata, per quanto succinta, appare comprensibile e compiuta.5.

La censura di violazione di legge è parimenti inammissibile.

Sottoquesto profilo – in accoglimento dell’eccezione del controricorrente – ilmotivo è inammissibile in relazione alla statuizione di irrevocabilità delleprime due rimesse, sia in quanto il ricorrente non ha speso argomenti asostegno della consistenza e durevolezza delle rimesse, sia in quanto ilmotivo impinge in un accertamento in fatto del giudice di appello.6.

Inammissibile è, ulteriormente, il motivo quanto alla censura direvocabilità delle rimesse bilanciate, per quanto occorra correggere lamotivazione della sentenza impugnata.

Va, osservato – come rileva ilPubblico Ministero – che non è stata censurata la statuizione del giudice diappello, secondo cui la terza operazione, avente ad oggetto «l’estinzionedel prestito di € 3.000.000 con data valuta, data operazione del30/11/2010», costituisce rimessa bilanciata.

Tale rimessa è irrevocabileper assenza di natura solutoria in quanto, pur in assenza di un contrattostabile di disponibilità (Cass. n. 10869/1994), risulti provato un accordotra cliente e banca, anche per facta concludentia (Cass., n. 27266/2023),in forza del quale la banca accorda al cliente un servizio di cassa senzafunzione creditizia (Cass. n. 24084/2004; Cass. n. 9698/2004), purché siaaccertato che i pagamenti siano cronologicamente e ontologicamentelegati all’accreditamento della relativa provvista da parte della banca.7.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l’indicazione diirrevocabilità delle rimesse (solutorie) in quanto pagamenti di debiti liquidied esigibili «durevoli», costituisce nient’altro che una evoluzione, da partedel legislatore, del criterio giurisprudenziale della irrevocabilità dellerimesse bilanciate.

Il concetto di durevolezza codifica e amplia la corniceentro la quale la giurisprudenza aveva escluso la revocabilità delle rimessen. 16009/2021 R.G.Numero registro generale 16009/2021Numero sezionale 3323/2026Numero di raccolta generale 26005/2026Data pubblicazione 30/09/2026bilanciate (…) La non durevolezza della rimessa solutoria come fattispecieimpeditiva della revocabilità dei pagamenti (al pari del fatto impeditivodelle rimesse bilanciate), confermata dall’art. 166, comma 3, lett. b),CCII, comprova, pertanto, l’intenzione del legislatore di subordinare larevocabilità delle rimesse alla verifica dei requisiti della loro qualificazionecome pagamenti, come già elaborato dalla giurisprudenza precedente intema di rimesse bilanciate» (Cass., n. 5848/2026; conf.

Cass., nn.5847/2026, 5849/2026, 13988/2026).8.

Il requisito della riduzione durevole dell’esposizione debitoria delcliente dichiarato fallito allarga - ai fini dell’esclusione della funzionesolutoria - il concetto di bilanciamento oltre le maglie della connessionecronologica e ontologica tra creazione della provvista e addebito e lasvincola dalla prova di un accordo, ancorché tacito, di creazione di unservizio di cassa senza funzione creditizia, richiedendosi unicamente che lariduzione dell’esposizione debitoria – nei limiti della esigibilità dellacondanna del differenziale del massimo scoperto – si sia apprezzabilmenteprotratta nel tempo.

Ne consegue, come ha osservato il Pubblico Ministeronelle sue conclusioni scritte, «che il criterio basato sulla durevolezzadell’abbattimento dell’esposizione debitoria consente di ribadire rispostegià elaborate con riferimento ad alcuni problemi con cui la giurisprudenzaaveva dovuto misurarsi in passato: così è, in particolare, per il caso dellepartite bilanciate, non potendo di certo considerarsi durevole la rimessache è seguita da un addebito per il cliente, e che si dimostra funzionalealla creazione della provvista per l’esecuzione di un successivotrasferimento di denaro dal correntista al terzo.

Nel caso delle operazionibilanciate è del resto ben visibile la finalizzazione dell’operato della bancasul piano dello svolgimento del servizio di cassa di cui si è detto».9.

La sentenza impugnata ha valorizzato in termini di assenza didurevolezza la natura bilanciata della rimessa, benché debba essernecorretta la motivazione, posto che tale principio non ha comportato iln. 16009/2021 R.G.Numero registro generale 16009/2021Numero sezionale 3323/2026Numero di raccolta generale 26005/2026Data pubblicazione 30/09/2026superamento della distinzione tra rimesse solutorie e rimesseripristinatorie (sul presupposto dell’esistenza di un conto scoperto omeramente passivo); questione in fatto, peraltro, sulla quale la sentenzaimpugnata non si sofferma.

Parte ricorrente, peraltro, si limita arichiamare il principio (superato) di Cass., n. 277/2019, ma non deducedall’accertato bilanciamento della terza rimessa quali sarebbero le ricadutein termini di durevolezza ai fini della natura di pagamento revocabile.10.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con speseregolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre alraddoppio del contributo unificato.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, cheliquida in complessivi € 15.000,00 per compensi, oltre € 200,00 peranticipazioni, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensidell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/09/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 16009/2021 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoDaniele Sciarrillo-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 876/2021 depositatail 18/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Numero registro generale 16009/2021Numero sezionale 3323/2026Numero di raccolta generale 26005/2026Data pubblicazione 30/09/2026Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsiinammissibile o rigettarsi il ricorso.1. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S. ha promossoazione revocatoria ex art. 67, secondo comma, l.fall. nei confronti diUnicredit S.p.A., relativamente a tre pagamenti dell’importo complessivodi € 2.098.961,63 intervenuti nel periodo sospetto, deducendo la naturasolutoria e la conoscenza nell’accipiens dello stato di insolvenza delsolvens.2. Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda, ritenendo nonprovata la conoscenza dello stato di insolvenza.3. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, harigettato l’appello con diversa motivazione, ritenendo – previoesperimento di CTU contabile - che le rimesse non avessero naturasolutoria. In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto che ladisciplina delle rimesse bancarie prescinde dalla finalità ripristinatoria osolutoria della rimessa stessa, dovendo invece accertarsi la riduzioneconsistente e durevole della rimessa stessa. Nella specie, la sentenzaimpugnata ha ritenuto che due delle tre rimesse non avessero comportatouna riduzione consistente e durevole dell’esposizione e che la terzaoperazione fosse bilanciata per essere correlata a una coeva operazione di«erogazione di denaro caldo» e, quindi, rimesse tutte «privesostanzialmente di funzione solutoria in virtù di accordi intercorsi tra ilsolvens e l’accipiens».4. Propone ricorso per cassazione l’Amministrazione straordinaria,affidato a un unico motivo, articolato su due profili, cui resiste concontroricorso la banca, la quale ha depositato memoria illustrativa.5. La causa, inizialmente chiamata all’adunanza camerale del 13gennaio 2026, per la quale il Pubblico Ministero aveva depositaton. 16009/2021 R.G.Numero registro generale 16009/2021Numero sezionale 3323/2026Numero di raccolta generale 26005/2026Data pubblicazione 30/09/2026conclusioni scritte, è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della soluzionedelle questioni devolute in pubblica udienza con ordinanze interlocutorie n.28008/2025 e n. 28011/2025, relative al tema della distinzione trarimesse solutorie e rimesse ripristinatorie. Il controricorrente hadepositato ulteriore memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 49 d. lgs. n.270/1999 e dell’art. 67, terzo comma, lett. b) l.fall. nella parte in cui lasentenza impugnata ha escluso la natura consiste e durevoledell’esposizione debitoria del solvens. Si deduce che l’art. 67 l.fall.avrebbe fatto venir meno la tradizionale distinzione tra conto scoperto(oltre i limiti dell’affidamento) e conto passivo e che questo ha comportatoanche il superamento dell’evoluzione giurisprudenziale che ha messo capoall’elaborazione delle rimesse bilanciate, dovendosi revocare la rimessaaffluita su conto bancario con saldo negativo indipendentementedall’esistenza di affidamenti.2. Con il medesimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazionedell’obbligo di motivazione di cui all’art. 132, secondo comma, n. 4, cod.prov. civ.3. Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del motivoper mancata esposizione sommaria dei fatti di causa (riproposta inmemoria dal controricorrente), avendo il ricorrente esposto in misurasuccinta ma comprensibile i fatti rilevanti ai fini della decisione.4. La censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione èinfondata, non apparendo la sentenza al di sotto del minimo costituzionale(Cass., Sez. U., n. 8053/2014), avendo ritenuto la sentenza impugnatache le rimesse non avessero ridotto in modo consistente e durevolel’esposizione del correntista, nonché non essendo revocabile la terzan. 16009/2021 R.G.Numero registro generale 16009/2021Numero sezionale 3323/2026Numero di raccolta generale 26005/2026Data pubblicazione 30/09/2026rimessa oggetto di causa quale rimessa bilanciata, in quanto correlata auna corrispondente operazione di erogazione finanziaria, con conseguenteesclusione della funzione solutoria. La motivazione della sentenzaimpugnata, per quanto succinta, appare comprensibile e compiuta.5. La censura di violazione di legge è parimenti inammissibile. Sottoquesto profilo – in accoglimento dell’eccezione del controricorrente – ilmotivo è inammissibile in relazione alla statuizione di irrevocabilità delleprime due rimesse, sia in quanto il ricorrente non ha speso argomenti asostegno della consistenza e durevolezza delle rimesse, sia in quanto ilmotivo impinge in un accertamento in fatto del giudice di appello.6. Inammissibile è, ulteriormente, il motivo quanto alla censura direvocabilità delle rimesse bilanciate, per quanto occorra correggere lamotivazione della sentenza impugnata. Va, osservato – come rileva ilPubblico Ministero – che non è stata censurata la statuizione del giudice diappello, secondo cui la terza operazione, avente ad oggetto «l’estinzionedel prestito di € 3.000.000 con data valuta, data operazione del30/11/2010», costituisce rimessa bilanciata. Tale rimessa è irrevocabileper assenza di natura solutoria in quanto, pur in assenza di un contrattostabile di disponibilità (Cass. n. 10869/1994), risulti provato un accordotra cliente e banca, anche per facta concludentia (Cass., n. 27266/2023),in forza del quale la banca accorda al cliente un servizio di cassa senzafunzione creditizia (Cass. n. 24084/2004; Cass. n. 9698/2004), purché siaaccertato che i pagamenti siano cronologicamente e ontologicamentelegati all’accreditamento della relativa provvista da parte della banca.7. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l’indicazione diirrevocabilità delle rimesse (solutorie) in quanto pagamenti di debiti liquidied esigibili «durevoli», costituisce nient’altro che una evoluzione, da partedel legislatore, del criterio giurisprudenziale della irrevocabilità dellerimesse bilanciate. Il concetto di durevolezza codifica e amplia la corniceentro la quale la giurisprudenza aveva escluso la revocabilità delle rimessen. 16009/2021 R.G.Numero registro generale 16009/2021Numero sezionale 3323/2026Numero di raccolta generale 26005/2026Data pubblicazione 30/09/2026bilanciate (…) La non durevolezza della rimessa solutoria come fattispecieimpeditiva della revocabilità dei pagamenti (al pari del fatto impeditivodelle rimesse bilanciate), confermata dall’art. 166, comma 3, lett. b),CCII, comprova, pertanto, l’intenzione del legislatore di subordinare larevocabilità delle rimesse alla verifica dei requisiti della loro qualificazionecome pagamenti, come già elaborato dalla giurisprudenza precedente intema di rimesse bilanciate» (Cass., n. 5848/2026; conf. Cass., nn.5847/2026, 5849/2026, 13988/2026).8. Il requisito della riduzione durevole dell’esposizione debitoria delcliente dichiarato fallito allarga - ai fini dell’esclusione della funzionesolutoria - il concetto di bilanciamento oltre le maglie della connessionecronologica e ontologica tra creazione della provvista e addebito e lasvincola dalla prova di un accordo, ancorché tacito, di creazione di unservizio di cassa senza funzione creditizia, richiedendosi unicamente che lariduzione dell’esposizione debitoria – nei limiti della esigibilità dellacondanna del differenziale del massimo scoperto – si sia apprezzabilmenteprotratta nel tempo. Ne consegue, come ha osservato il Pubblico Ministeronelle sue conclusioni scritte, «che il criterio basato sulla durevolezzadell’abbattimento dell’esposizione debitoria consente di ribadire rispostegià elaborate con riferimento ad alcuni problemi con cui la giurisprudenzaaveva dovuto misurarsi in passato: così è, in particolare, per il caso dellepartite bilanciate, non potendo di certo considerarsi durevole la rimessache è seguita da un addebito per il cliente, e che si dimostra funzionalealla creazione della provvista per l’esecuzione di un successivotrasferimento di denaro dal correntista al terzo. Nel caso delle operazionibilanciate è del resto ben visibile la finalizzazione dell’operato della bancasul piano dello svolgimento del servizio di cassa di cui si è detto».9. La sentenza impugnata ha valorizzato in termini di assenza didurevolezza la natura bilanciata della rimessa, benché debba essernecorretta la motivazione, posto che tale principio non ha comportato iln. 16009/2021 R.G.Numero registro generale 16009/2021Numero sezionale 3323/2026Numero di raccolta generale 26005/2026Data pubblicazione 30/09/2026superamento della distinzione tra rimesse solutorie e rimesseripristinatorie (sul presupposto dell’esistenza di un conto scoperto omeramente passivo); questione in fatto, peraltro, sulla quale la sentenzaimpugnata non si sofferma. Parte ricorrente, peraltro, si limita arichiamare il principio (superato) di Cass., n. 277/2019, ma non deducedall’accertato bilanciamento della terza rimessa quali sarebbero le ricadutein termini di durevolezza ai fini della natura di pagamento revocabile.10. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con speseregolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre alraddoppio del contributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, cheliquida in complessivi € 15.000,00 per compensi, oltre € 200,00 peranticipazioni, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensidell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/09/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 16009/2021 R.G.
Sentenza Cassazione n. 26005/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris