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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 48198/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa in data 25/10/2021, ha confermato la sentenza di condanna del GUP del Tribunale di Rimini resa in data 25/09/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110 e 628 commi primo, secondo e terzo n. 1, 3 bis, 3 quinquies cod. pen. ed altro.

Considerato che i motivi proposti, nei quali in diversi ricorsi si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale della CELESTI e la carenza della motivazione in punto di negata concessione delle circostanze attenuanti generiche per le sole GABRIELLI e DEGLI INNOCENTI, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi (si veda, in particolare, pagg. 4 sul corposo compendio probatorio a carico della CELESTI e pag. 6 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative alla concessione del beneficio invocato per la GABRIELLI e la DEGLI INNOCENTI); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilii ricorst‘e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25/10/2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa in data 25/10/2021, ha confermato la sentenza di condanna del GUP del Tribunale di Rimini resa in data 25/09/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110 e 628 commi primo, secondo e terzo n. 1, 3 bis, 3 quinquies cod. pen. ed altro. Considerato che i motivi proposti, nei quali in diversi ricorsi si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale della CELESTI e la carenza della motivazione in punto di negata concessione delle circostanze attenuanti generiche per le sole GABRIELLI e DEGLI INNOCENTI, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi (si veda, in particolare, pagg. 4 sul corposo compendio probatorio a carico della CELESTI e pag. 6 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative alla concessione del beneficio invocato per la GABRIELLI e la DEGLI INNOCENTI); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibilii ricorst‘e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25/10/2022 Il
Sentenza Cassazione n. 48198/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris