CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00733/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27368/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 62, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 27368/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttre p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso i propri uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 51/32/13, depositata I'll aprile 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] srl proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate per omessa determinazione dei ricavi da cui conseguiva una riduzione della perdita IRES, una insufficiente determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP e la infedele dichiarazione IVA. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano rigettava il ricorso con pronuncia che veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia. La contribuente proponeva ricorso per la cassazione di tale pronuncia affidato a quattro motivi di ricorso. L'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. Considerato che Nelle more del giudizio, con memoria in data 16 aprile 2019, la contribuente ha formulato istanza di sospensione del giudizio dando atto di aver avanzato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. in I. n. 136 del 2018. Successivamente ha depositato istanza con cui chiede l'estinzione del giudizio nonché la ricevuta dell'Agenzia delle entrate che attesta la RGN 27368/2013 presentazione della domanda di definizione agevolata e indica che nessun importo deve essere versato. Alla luce della documentazione prodotta deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio. Ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021. Il Presidente omenicoC4inde [OSCURATO:PERSONA] 1. 2 G3