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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:722
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CO0032_INF

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 28 settembre 2023 – QI / Commissione (causa C‑32/23 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Relazioni di valutazione – Errore manifesto di valutazione – Ricorso di annullamento – Rispetto delle regole di obiettività e imparzialità – Errori di diritto – Snaturamento degli elementi di prova – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata» Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 4 [14‑16, 31, 32, 35, 39, 40], 5) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. 2) QI si farà carico delle proprie spese.

62023CO0032_INF Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 28 settembre 2023 – QI / Commissione (causa C‑32/23 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Relazioni di valutazione – Errore manifesto di valutazione – Ricorso di annullamento – Rispetto delle regole di obiettività e imparzialità – Errori di diritto – Snaturamento degli elementi di prova – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata» Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 4 [14‑16, 31, 32, 35, 39, 40], 5) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. 2) QI si farà carico delle proprie spese.
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