CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11524/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– resistente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaPuglia, Sezione Staccata di Foggia, n. 2458/25/2017, depositata indata 24 luglio 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuentel’avviso di accertamento n. TVK030101197, con il quale, in relazioneall’anno 2006, determinava maggiore reddito (Euro 73.150,00), perNumero registro generale 7888/2018Numero sezionale 3494/2026Numero di raccolta generale 11524/2026effetto del disconoscimento dei costi sostenuti per remunerare leData pubblicazione 28/04/2026prestazioni indicate in sei fatture (emesse dalla Impredil) e ritenuteoggettivamente inesistenti. L’Ufficio contestava, inoltre, l’indebitadetrazione dell’IVA, per Euro 12.565,00.La società impugnava l’atto innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Foggia, che accoglieva integralmente il ricorso: inprimo luogo, riteneva l’avviso tardivo, in quanto emesso oltre iltermine previsto dall’art. 43 d.P.R. n. 600/1973; inoltre, neaffermava la nullità sia per la mancata allegazione del PVC redattonei confronti della Impredil sia per la prova fornita dalla contribuentecirca l’effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture.2. L’Ufficio spiegava appello innanzi alla Commissionetributaria regionale della Puglia, Sezione Staccata di Foggia; lacontribuente si costituiva contestando l’avverso gravame.La CTR accoglieva l’appello ritenendo anzituttotempestivamente emesso l’avviso in virtù del raddoppio dei terminiex art. 43 cit. e, poi, fondata la pretesa tributaria.3. Per la cassazione della citata sentenza la contribuente haproposto ricorso affidato a tre motivi. L’Agenzia delle entrate hadepositato atto con il quale ha chiesto di partecipare all’eventualeudienza di discussione.È stata fissata l’adunanza camerale per il 23 aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la contribuente lamenta la «violazionedell’art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212 in relazione all’articolo360, primo comma n. 3». Sostiene che nell’avviso di accertamentol’A.F. faceva riferimento alla verifica fiscale condotta nei confrontidella ditta individuale IMPREDIL di [OSCURATO:PERSONA], ma il relativo PVCnon era allegato all’atto impugnato, bensì solo sommariamenteriprodotto, con conseguente violazione del diritto di difesa dellasocietà. Censurabile è, infine, l’affermazione del giudice di appellosecondo cui la conoscenza del contenuto della nota richiamataNumero registro generale 7888/2018Numero sezionale 3494/2026Numero di raccolta generale 11524/2026nell’avviso di accertamento non avrebbe incrementato le possibilitàData pubblicazione 28/04/2026di difesa della ricorrente.1.1. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni, ciascunaidonea ex se a fondarne la relativa declaratoria.1.2. La CTR ha ritenuto infondato il motivo di ricorso originariospiegato dalla contribuente (ed accolto dalla CTP), relativo allaviolazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, evidenziando che‘l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società contieneuna esaustiva esposizione delle ragioni per le quali le fatture emessedalla “Impredil” ivi richiamate avrebbero documentato operazionioggettivamente inesistenti’; in particolare, sono enumerati i plurimi‘motivi che portano a concludere per la natura di “cartiera” dellasocietà emittente e per la fittizietà delle operazioni’; sicché lacontribuente fu messa nelle condizioni di difendersi pienamente dallapretesa tributaria (pag. 3).1.3. Ora, a fronte di tale congrua e specifica motivazione, laricorrente non ha riprodotto l’avviso impugnato (nemmeno perstralci) nel ricorso per cassazione, ciò che impedisce a questa Cortel’esame della censure; l’inammissibilità discenderebbe dallaviolazione dell'art. 366 c.p.c.: nel giudizio tributario, qualora ilricorrente censuri la sentenza di una commissione tributariaregionale, sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sullacongruità della motivazione dell'avviso di accertamento, è necessarioche il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di dettoavviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, alfine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediantel'esame del ricorso (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 13358).1.4. Sotto altro profilo, va evidenziato che il motivo inscrutinio, sotto l’apparente violazione di legge, mira in realtà ad unadiversa valutazione del contenuto dell’avviso impugnato (senza, siribadisce, nemmeno riportarlo) ed a sovvertire, in modoinammissibile, il giudizio di fatto (circa la motivazione dello stesso inNumero registro generale 7888/2018Numero sezionale 3494/2026Numero di raccolta generale 11524/2026termini di piena aderenza all’art. 7 l. 212/2000) compiuto dal giudiceData pubblicazione 28/04/2026di merito di secondo grado.Orbene, a tal riguardo è sufficiente ricordare, sulla scia di uncostante indirizzo (ex multis, Cass. 23/04/2024, n. 10927), che deveritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la partericorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicendafattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali suiquali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nelgiudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamentodel complesso istruttorio nel suo insieme; in precedenza anche leSezioni Unite (27/12/2019, n. 34476) hanno affermatoesplicitamente che è inammissibile il ricorso per cassazione che,sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà,ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.Nella specie, inoltre, il motivo è affidato ad una mera censuradell’operato della CTR, con l’indicazione di alcune pronunce di questaCorte, senza alcun riferimento, di contro, alla concreta vicenda edalle ragioni che avrebbero impedito alla contribuente di dispiegareidonee difese (nella specie, tra l’altro, comunque svolte).2. Con il secondo motivo la società lamenta, sempre inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazionedell’articolo 14 comma 4 bis legge 537/93 e articolo 8 comma 2 d.l.16/2013» per avere la CTR escluso qualsiasi rilevanza alla buonafede della ricorrente, ‘fatto legittimante l’esercizio del diritto alladetrazione in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti’(pag. 7 del ricorso). Inoltre, ‘sulla consistenza oggettiva delleoperazioni nulla poteva contestarsi trattandosi di lavori regolarmentesvolti e certificati e il cui pagamento era stato effettuato in manierareale e regolare’ (ancora pag. 7).2.1. Il motivo non ha pregio.Numero registro generale 7888/2018Numero sezionale 3494/2026Numero di raccolta generale 11524/20262.2. È opportuno premettere che nella specie l’A.F. haData pubblicazione 28/04/2026contestato al contribuente l'indebita detrazione relativamente adoperazioni oggettivamente (non già soggettivamente) inesistenti.Pertanto, da un lato, risulta inconferente il riferimento allabuona fede della contribuente: nel caso di operazioni oggettivamenteinesistenti l’A.F. ha l'onere di provare che l'operazione non è maistata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in formaindiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la malafede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenzadell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo(Cass. 18/10/2021, n. 28628, e Cass. 11/08/2023, n. 24565);dall’altro la prova contraria (incombente sulla contribuente)dell’effettiva esecuzione dell’operazione è rimasta confinata (nelmotivo de quo) in una affermazione sfornita di qualsiasi supportoprobatorio.3. Con il terzo (ed ultimo) motivo la società lamenta ancora«la violazione dell’articolo 14 comma 4 bis legge 537/93 e articolo 8comma 2 d.l. 16/12» stavolta in relazione all’art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c., in particolare, per l’omessa pronuncia ‘su un puntodecisivo della controversia’ evidenziato nei gradi di merito (pag. 8del ricorso). Afferma di aver dimostrato l’esistenza - mediante laperizia di parte redatta dall’ing. Citrulli e gli assegni emessi neiconfronti della ditta esecutrice dei lavori - delle prestazioni eseguitenei confronti di enti pubblici. Lamenta, poi, che sulla dettadocumentazione l’ADE non abbia osservato nulla nei due gradi dimerito; anzi, l’Ufficio non aveva disconosciuto l’esecuzione dei lavori,di qui la deducibilità dei costi in quanto sostenuti per operazionisoggettivamente inesistenti.3.1. Il motivo, formulato in termini alquanto confusi,sovrapponendo la violazione di legge, l’omessa pronuncia su unpunto decisivo della controversia e l’omesso esame di un fattodecisivo, è infondato qualunque sia la sussunzione dello stessoall’interno della cornice normativa dell’art. 360, primo comma, c.p.c.Numero registro generale 7888/2018Numero sezionale 3494/20263.2. In primo luogo, non sussiste l’omesso esame (ai sensi delNumero di raccolta generale 11524/2026n. 5 dell’art. 360 c.p.c., espressamente indicato nel titolo deDl amta poutbibvlicoaz)io ne 28/04/2026di un fatto decisivo per il giudizio (ovvero la perizia di parte e gliassegni), atteso che, pur volendo ammettere la loro riconducibilitàalla nozione di ‘fatto’ prevista dalla norma, di tali elementi la CTR hatenuto conto. Con riferimento alla perizia di parte, il giudice diappello ha, infatti, evidenziato che essa riporta ‘una valutazione dicongruità effettuato in via meramente ipotetica ed astratta (ovverofondato sul presupposto, aliunde disconosciuto, che i lavoricommissionati dalla [OSCURATO:PERSONA] siano statieffettivamente eseguiti)’ (pag. 5 della sentenza); relativamente agliassegni prodotti in copia, invece, ha affermato la loro irrilevanzaprobatoria atteso che in difetto della ‘facciata posteriore dei titoli’con la girata per l’incasso era plausibile che non fossero statiincassati.3.3. Inoltre, così come il primo, il motivo in scrutinio, sottol’apparente violazione di legge (anch’essa presente nel titolo delmotivo), mira in realtà ad una diversa valutazione del materialeprobatorio ed a sovvertire, in modo inammissibile, il giudizio di fatto(circa la prova da parte della contribuente della esistenza delleoperazioni) compiuto dal giudice di merito di secondo grado.Proprio l’avvenuta (e congrua) valutazione delle circostanzeindotte dalla parte privata (perizia ed assegni) segna la manifestainfondatezza della doglianza relativa all’omessa pronuncia su queifatti probatori.3.4. Il motivo è, infine, inammissibile anche sotto altro profilo:le censure in cui la doglianza è sviluppata sono, tutte, mosse non giànei confronti della decisione della CTR (mai nemmeno citata nelcorpo del motivo), bensì unicamente nei confronti dell’operatodell’Ufficio.4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla va disposto inrelazione alle spese, non avendo l’Ufficio svolto attività difensiva.Numero registro generale 7888/2018Numero sezionale 3494/2026Numero di raccolta generale 11524/2026Sussistono, invece, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13Data pubblicazione 28/04/2026comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2026.Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]