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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 ottobre 2023

Cassazione n. 33248/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6171/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in ROMA L argo Sarti 4, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro , elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO ROMA n. 184/2017 depositata il 14/01/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A.

RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] La società FondedileCostruzioni, in proprio e quale mandataria di un'ATI, ha convenuto in giudizio il Ministero per i lavori pubblici per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per la costruzione di opere nel porto della laguna di Venezia e di viadotti sul naviglio del Brenta, con richiesta di risarcimento dei danni.

La società ha esposto che, a seguito di gara a licitazione privata conclusasi con l'aggiudicazione dell'appalto, il Ministero aveva proceduto alla consegna immediata dei lavori per ragioni d'urgenza; successivamente era stato stipulato il contratto, il 19 maggio 1987, approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1989, ma era stata negata la registrazione da parte della Corte dei conti; i lavori, sospesi dall'Amministrazione solo in data 10 ottobre 1988, a distanza di diciassette mesi dalla consegna, non poterono proseguire; pertanto, il contratto doveva essere risolto per inadempimento del Ministero e, in subordine, il Ministero doveva essere condannato per responsabilità precontrattuale, per avere posto in essere un comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza.

La domanda di risarcimento danni è stata respinta in primo e secondo grado.

La società ha proposto ricorso per c assazione deducendo - per quanto qui interessa - quale secondo motivo la violazione degli artt. 1337 e 1338 c.c., per avere escluso il giudice la responsabilità precontrattuale o extracontrattuale dell'Amministrazione, che era stata invocata con riferimento al diniego di registrazione del decreto di approvazione del contratto.

Con la sentenza n. 9636 del 2015 , la Corte di cassazione, accogliendo questo motivo, ha cassato la sentenza impugnata enunciando il seguente principio di diritto “In presenza di norme che deve conoscere ed applicare in modo professionale, come quella sulla registrazione del contratto da parte della Corte dei conti, la P.A. che non informi il privato su quanto potrebbe determinare l'invalidità o inefficacia del contratto risponde per "culpa in contrahendo", salva la prova concreta dell'irragionevolezza dell'altrui affidamento.

Nell'accertare se il privato abbia confidato senza colpa nella validità ed efficacia del contratto con la P.A., agli effetti dell'art. 1338 cod. civ., il giudice di merito deve verificare in concreto se la norma violata fosse conoscibile dal cittadino mediamente avveduto, tenuto conto dell'univocità dell'interpretazione della norma stessa e della conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità”.

La Corte di legittimità ha pertanto rinviato alla Corte di merito, al fine di accertare in concreto se il contraente avesse confidato colpevolmente o incolpevolmente nella validità ed efficacia del contratto con la [OSCURATO:PERSONA].

Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello, perché - pur riconoscendo la sussistenza di una responsabilità da parte dell'amministrazione - ha ritenuto non allegato e non provato il danno e segnatamente ha ritenuto che il lucro cessante, che la impresa identifica con il mancato utile derivante dal corrispettivo che le sarebbe stato corrisposto in esecuzione del contratto, non può essere riconosciuto; il risarcimento del danno nel caso della responsabilità precontrattuale è infatti limitato alle spese sostenute e alle mancate previsioni di guadagno non al danno da lesione da contratto; mentre il danno da mancato utile e mancata disponibilità dell'anticipazione prevista in contratto si pongono in relazione diretta con la lesione da contratto e non dell’ affidamento.

La Corte, in ordine al lucro cessante, ha rileva to c he non vi è nella specie alcuna allegazione in ordine ad altri appalti mancati e quindi in difetto di allegazione non si può procedere alla liquidazione in via equitativa; in ordine al danno emergente e alle spese sostenute, rileva che l'impresa non ha documentato le spese effettivamente incontrate per rilievi, sondaggi e indagini geognostiche, documentazione che non è stata nemmeno fornita al consulente, che si è limitato a esaminare la documentazione contrattuale e i verbali di consegna cantiere e sospensione lavori, e peraltro in quest'ultimo si documenta che i lavori non sono mai iniziati; quindi, ad avviso del giudice d’appello le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio che identifica il danno emergente nelle spese generali ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale del 29/5/1895 non sono recepibili, anche perché si fa riferimento ad una disciplina contrattuale che nella specie non è stata applicata.

La Corte di merito ha inoltre rileva to che la consegna ai lavori era finalizzata al limitato fine di opere di rilevamento topografico e sondaggi, sicché non sono state neppure messi a disposizione macchinari e attrezzature, così come manca la prova delle spese per il personale di cantiere.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società affidandosi a un motivo.

Il M i ni stero si è costituito con controricorso.

La ricorrenteha depositato memoria.

La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 4 ottobre 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la vio lazio ne e falsa applicazione degli art t. 1223, 1126,2727, 2697 e 111 c.p.c. per avere la Corte territoriale richiesto all'impresa la prova specifica dell'entità del danno subito a causa dell'indebito incremento delle spese generali per fatto pacificamente imputabile all'amministrazione.

Parte ricorrente deduce che il giudice d’appello, confondendo tale titolo di danno con le altre spese (personale, macchinari e attrezzature) per cui è richiesta una rigorosa prova, non ha ammesso il ricorso a presunzioni e non ha liquidato il danno in base a criteri parametrici.

Rileva che è fatto notorio che quando un'impresa sottoscrive un contratto di appalto e avvia un cantiere sopporta inevitabilmente una serie di spese di carattere generale, relative sia alle attività di cantiere e a quelle di sede, e altrettanto notorio è il fatto che tali spese, considerate la loro particolare natura , si presumono nella loro esistenza, e che la stazione appaltante , laddove col fatto proprio determini a carico dell'appaltatore un aggravio delle spese generali,è obbligata al rimborso di tali maggiori oneri.

Osserva che la Corte ha ritenuto di respingere la liquidazione operata dal consulente nel primo grado di giudizio, ancorata al dato normativo (art. 20 del D.M. del 29 maggio 18 9 5) contrattualmente richiamato, senza procedere essa stessa a una nuova determinazione di quantum riducendo all'occorrenza l'aliquota applicata dal perito (il 13% sul prezzo per 552 giorni dalla consegna del cantiere alla sospensione), ovvero ricorrendo a una liquidazione equitativa e forfettaria attesa alla particolare natura del danno in commento.

Osserva che la costante giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che gli oneri di carattere generale costituiscono danno emergente nel caso di sospensione dei lavori o di inferiore attività lavorativa; si tratta di principi che ancorché espressi in fattispecie in cui i contratti sono stati validamente stipulati e i lavori almeno in parte eseguiti, devono trovare analoga applicazione nei casi in cui, come quello di specie , l'impresa -avvenuta la consegna dei lavori e la custodia delle aree- abbia poi fatto incolpevole affidamento nella validità del contratto.

Osserva ancora che le spese generali , secondo la circolare del ministero dei lavori pubblici, si dividono in due tipi : le spese fiscali e le spese di personale locali o ufficio della direzione centrale dell'appaltatore, la direzione tecnica del cantiere l'impianto e l'esercizio delle attrezzature di cantiere, le spese locali e del personale, la manutenzione delle opere sino al collaudo; ad esso vanno aggiunte le spese di guardiania e smonto cantiere. 2.- Ciò premesso, s i rileva che la parte invoca, ai fini del risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale ex art 1337, 1338 c.c. la presunzione di onerosità per l’avvio del cantiere e richiama l’art. 20 del D.M. 29 maggio 1895 ( Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici), disciplinante le analisi dei prezzi unitari, come modificato dall'articolo 14, comma 1 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 che così dispone: “il terzo comma dell'art. 20 del decreto ministeriale 29 maggio 1895, come modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 763, è sostituito dal seguente: "Si aggiunge poi generalmente una percentuale variabile dal 13% al 15%, a seconda della natura della importanza dei lavori, ai prezzi unitari della manodopera, dei mezzi di trasporto, dei materiali e di quanto altro occorre alla formazione del costo delle singole categorie di opere e, se il lavoro deve essere appaltato, si aggiungerà un 10% di beneficio per l'appaltatore".

Il terzo comma dell'art. 20 del decreto ministeriale 29 maggio 1895, come modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 763, e dalla presente legge si applica a tutti i lavori pubblici”.

Da rilevare che l’intero decreto del 29 maggio 1895 è stato abrogato dall'articolo 231, comma 1, lettera c) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ma era ancora vigente all’epoca in cui è stato stipulato il contratto di appalto di cui si tratta e che la parte ne invoca la estensibilità al caso di specie, sulla base del fatto notorio che l’avvio del cantiere comporta delle spese, e che vi è stata anticipata consegna dei lavori, pur se il contratto si è poi rivelato inefficace permancata registrazione.

In subordine la parte invoca una liquidazione equitativa, dovendo, secondo il suo assunto, presumersi il danno per il fatto stesso che sia avvenuta la consegna deilavori.

Di contro, la Corte di merito ha escluso la spettanza di qualunque risarcimento,e in particolare di quello relativo alle spese generali, mancando la prova della apertura del cantiere e ciò malgrado la consulenza tecnica d’ufficio avesse determinato il danno forfettariamente, considerando le spese generali sostenute fino alla data della sospensione dei lavori,in ragione della assenza di qualsiasi attività lavorativa e di cantiere dopo tale data.

La Corte ha disatteso la consulenza, rilevando che il consulente si è limitato a esaminare la documentazione contrattuale prodotta e i relativi verbali di consegnae sospensione, in quest'ultimo peraltro dandosi atto che non è stato possibile iniziare i lavori, e concludendo nel senso che il danno da spese generali è proprio della disciplina contrattuale, che nella specie non può trovare applicazione non avendo il contratto efficacia. 3.- S i osserva che la questione è di rilevanza nomofilattica perché riguarda: il riconoscimento del danno ex art 1338 c.c. nel caso in cui, concluso il contratto di appalto, poi rivelatosi inefficace, avvenga la consegna anticipata dei lavori; la estensibilità del riconoscimento delle spese generali di cantiere, dovute, in tema di responsabilità contrattuale, a titolo risarcitorio ove il committente con il proprio comportamento ne abbia determinato un aggravio ovvero illegittimamente sospeso i lavori (Cass.5010/2009; Cass.14779/2020), anche al caso della responsabilità ex art 1338 c.c.; se il danno debba in tal caso presumersi per il fatto stesso della consegna del cantiere, ovvero occorra la prova di avere effettivamente avviato i lavori e sostenuto dette

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6171/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in ROMA L argo Sarti 4, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro , elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO ROMA n. 184/2017 depositata il 14/01/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A. RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] La società FondedileCostruzioni, in proprio e quale mandataria di un'ATI, ha convenuto in giudizio il Ministero per i lavori pubblici per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per la costruzione di opere nel porto della laguna di Venezia e di viadotti sul naviglio del Brenta, con richiesta di risarcimento dei danni. La società ha esposto che, a seguito di gara a licitazione privata conclusasi con l'aggiudicazione dell'appalto, il Ministero aveva proceduto alla consegna immediata dei lavori per ragioni d'urgenza; successivamente era stato stipulato il contratto, il 19 maggio 1987, approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1989, ma era stata negata la registrazione da parte della Corte dei conti; i lavori, sospesi dall'Amministrazione solo in data 10 ottobre 1988, a distanza di diciassette mesi dalla consegna, non poterono proseguire; pertanto, il contratto doveva essere risolto per inadempimento del Ministero e, in subordine, il Ministero doveva essere condannato per responsabilità precontrattuale, per avere posto in essere un comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza. La domanda di risarcimento danni è stata respinta in primo e secondo grado. La società ha proposto ricorso per c assazione deducendo - per quanto qui interessa - quale secondo motivo la violazione degli artt. 1337 e 1338 c.c., per avere escluso il giudice la responsabilità precontrattuale o extracontrattuale dell'Amministrazione, che era stata invocata con riferimento al diniego di registrazione del decreto di approvazione del contratto. Con la sentenza n. 9636 del 2015 , la Corte di cassazione, accogliendo questo motivo, ha cassato la sentenza impugnata enunciando il seguente principio di diritto “In presenza di norme che deve conoscere ed applicare in modo professionale, come quella sulla registrazione del contratto da parte della Corte dei conti, la P.A. che non informi il privato su quanto potrebbe determinare l'invalidità o inefficacia del contratto risponde per "culpa in contrahendo", salva la prova concreta dell'irragionevolezza dell'altrui affidamento. Nell'accertare se il privato abbia confidato senza colpa nella validità ed efficacia del contratto con la P.A., agli effetti dell'art. 1338 cod. civ., il giudice di merito deve verificare in concreto se la norma violata fosse conoscibile dal cittadino mediamente avveduto, tenuto conto dell'univocità dell'interpretazione della norma stessa e della conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità”. La Corte di legittimità ha pertanto rinviato alla Corte di merito, al fine di accertare in concreto se il contraente avesse confidato colpevolmente o incolpevolmente nella validità ed efficacia del contratto con la [OSCURATO:PERSONA]. Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello, perché - pur riconoscendo la sussistenza di una responsabilità da parte dell'amministrazione - ha ritenuto non allegato e non provato il danno e segnatamente ha ritenuto che il lucro cessante, che la impresa identifica con il mancato utile derivante dal corrispettivo che le sarebbe stato corrisposto in esecuzione del contratto, non può essere riconosciuto; il risarcimento del danno nel caso della responsabilità precontrattuale è infatti limitato alle spese sostenute e alle mancate previsioni di guadagno non al danno da lesione da contratto; mentre il danno da mancato utile e mancata disponibilità dell'anticipazione prevista in contratto si pongono in relazione diretta con la lesione da contratto e non dell’ affidamento. La Corte, in ordine al lucro cessante, ha rileva to c he non vi è nella specie alcuna allegazione in ordine ad altri appalti mancati e quindi in difetto di allegazione non si può procedere alla liquidazione in via equitativa; in ordine al danno emergente e alle spese sostenute, rileva che l'impresa non ha documentato le spese effettivamente incontrate per rilievi, sondaggi e indagini geognostiche, documentazione che non è stata nemmeno fornita al consulente, che si è limitato a esaminare la documentazione contrattuale e i verbali di consegna cantiere e sospensione lavori, e peraltro in quest'ultimo si documenta che i lavori non sono mai iniziati; quindi, ad avviso del giudice d’appello le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio che identifica il danno emergente nelle spese generali ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale del 29/5/1895 non sono recepibili, anche perché si fa riferimento ad una disciplina contrattuale che nella specie non è stata applicata. La Corte di merito ha inoltre rileva to che la consegna ai lavori era finalizzata al limitato fine di opere di rilevamento topografico e sondaggi, sicché non sono state neppure messi a disposizione macchinari e attrezzature, così come manca la prova delle spese per il personale di cantiere. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società affidandosi a un motivo. Il M i ni stero si è costituito con controricorso. La ricorrenteha depositato memoria. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 4 ottobre 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la vio lazio ne e falsa applicazione degli art t. 1223, 1126,2727, 2697 e 111 c.p.c. per avere la Corte territoriale richiesto all'impresa la prova specifica dell'entità del danno subito a causa dell'indebito incremento delle spese generali per fatto pacificamente imputabile all'amministrazione. Parte ricorrente deduce che il giudice d’appello, confondendo tale titolo di danno con le altre spese (personale, macchinari e attrezzature) per cui è richiesta una rigorosa prova, non ha ammesso il ricorso a presunzioni e non ha liquidato il danno in base a criteri parametrici. Rileva che è fatto notorio che quando un'impresa sottoscrive un contratto di appalto e avvia un cantiere sopporta inevitabilmente una serie di spese di carattere generale, relative sia alle attività di cantiere e a quelle di sede, e altrettanto notorio è il fatto che tali spese, considerate la loro particolare natura , si presumono nella loro esistenza, e che la stazione appaltante , laddove col fatto proprio determini a carico dell'appaltatore un aggravio delle spese generali,è obbligata al rimborso di tali maggiori oneri. Osserva che la Corte ha ritenuto di respingere la liquidazione operata dal consulente nel primo grado di giudizio, ancorata al dato normativo (art. 20 del D.M. del 29 maggio 18 9 5) contrattualmente richiamato, senza procedere essa stessa a una nuova determinazione di quantum riducendo all'occorrenza l'aliquota applicata dal perito (il 13% sul prezzo per 552 giorni dalla consegna del cantiere alla sospensione), ovvero ricorrendo a una liquidazione equitativa e forfettaria attesa alla particolare natura del danno in commento. Osserva che la costante giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che gli oneri di carattere generale costituiscono danno emergente nel caso di sospensione dei lavori o di inferiore attività lavorativa; si tratta di principi che ancorché espressi in fattispecie in cui i contratti sono stati validamente stipulati e i lavori almeno in parte eseguiti, devono trovare analoga applicazione nei casi in cui, come quello di specie , l'impresa -avvenuta la consegna dei lavori e la custodia delle aree- abbia poi fatto incolpevole affidamento nella validità del contratto. Osserva ancora che le spese generali , secondo la circolare del ministero dei lavori pubblici, si dividono in due tipi : le spese fiscali e le spese di personale locali o ufficio della direzione centrale dell'appaltatore, la direzione tecnica del cantiere l'impianto e l'esercizio delle attrezzature di cantiere, le spese locali e del personale, la manutenzione delle opere sino al collaudo; ad esso vanno aggiunte le spese di guardiania e smonto cantiere. 2.- Ciò premesso, s i rileva che la parte invoca, ai fini del risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale ex art 1337, 1338 c.c. la presunzione di onerosità per l’avvio del cantiere e richiama l’art. 20 del D.M. 29 maggio 1895 ( Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici), disciplinante le analisi dei prezzi unitari, come modificato dall'articolo 14, comma 1 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 che così dispone: “il terzo comma dell'art. 20 del decreto ministeriale 29 maggio 1895, come modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 763, è sostituito dal seguente: "Si aggiunge poi generalmente una percentuale variabile dal 13% al 15%, a seconda della natura della importanza dei lavori, ai prezzi unitari della manodopera, dei mezzi di trasporto, dei materiali e di quanto altro occorre alla formazione del costo delle singole categorie di opere e, se il lavoro deve essere appaltato, si aggiungerà un 10% di beneficio per l'appaltatore". Il terzo comma dell'art. 20 del decreto ministeriale 29 maggio 1895, come modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 763, e dalla presente legge si applica a tutti i lavori pubblici”. Da rilevare che l’intero decreto del 29 maggio 1895 è stato abrogato dall'articolo 231, comma 1, lettera c) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ma era ancora vigente all’epoca in cui è stato stipulato il contratto di appalto di cui si tratta e che la parte ne invoca la estensibilità al caso di specie, sulla base del fatto notorio che l’avvio del cantiere comporta delle spese, e che vi è stata anticipata consegna dei lavori, pur se il contratto si è poi rivelato inefficace permancata registrazione. In subordine la parte invoca una liquidazione equitativa, dovendo, secondo il suo assunto, presumersi il danno per il fatto stesso che sia avvenuta la consegna deilavori. Di contro, la Corte di merito ha escluso la spettanza di qualunque risarcimento,e in particolare di quello relativo alle spese generali, mancando la prova della apertura del cantiere e ciò malgrado la consulenza tecnica d’ufficio avesse determinato il danno forfettariamente, considerando le spese generali sostenute fino alla data della sospensione dei lavori,in ragione della assenza di qualsiasi attività lavorativa e di cantiere dopo tale data. La Corte ha disatteso la consulenza, rilevando che il consulente si è limitato a esaminare la documentazione contrattuale prodotta e i relativi verbali di consegnae sospensione, in quest'ultimo peraltro dandosi atto che non è stato possibile iniziare i lavori, e concludendo nel senso che il danno da spese generali è proprio della disciplina contrattuale, che nella specie non può trovare applicazione non avendo il contratto efficacia. 3.- S i osserva che la questione è di rilevanza nomofilattica perché riguarda: il riconoscimento del danno ex art 1338 c.c. nel caso in cui, concluso il contratto di appalto, poi rivelatosi inefficace, avvenga la consegna anticipata dei lavori; la estensibilità del riconoscimento delle spese generali di cantiere, dovute, in tema di responsabilità contrattuale, a titolo risarcitorio ove il committente con il proprio comportamento ne abbia determinato un aggravio ovvero illegittimamente sospeso i lavori (Cass.5010/2009; Cass.14779/2020), anche al caso della responsabilità ex art 1338 c.c.; se il danno debba in tal caso presumersi per il fatto stesso della consegna del cantiere, ovvero occorra la prova di avere effettivamente avviato i lavori e sostenuto dette
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