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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 18651/2024

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l.

Consigliere - hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. 22146/2023 e aln. 1 60 /2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro - tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]);-ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il relativodomicilio digitale ([OSCURATO:EMAIL]); -resistenti - nonché MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro - tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:EMAIL]); -resistente - e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VINCENZO D’ANNA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FRANCESCO FERAe [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/4/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI.

Lettele conclusioni rassegnate per iscritto dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione, in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], proposto dinanzi al Tribunale amministrativoregionale per il Lazio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoinvocato l’annullamento del decreto ministeriale n. 8117 del 10 agosto2023, mediante il quale il Ministero della Salute ha disposto lo scioglimentoe il contestuale commissariamento del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] degli Ordini dei Biologi (FNOB), nonché dellarelativa istruttoria e di ogni altro atto presupposto e susseguente.

2. Con successiva memoria in data 3/10/2023, i medesimi ricorrentihanno presentato motivi aggiunti d’impugnazione, invocando l’annullamento:1) del medesimo decreto ministeriale n. 8117 del 10 agosto 2023, nella parte risulta adottato in violazione dell’art. 7, co. 20, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561; 2)dell'Avviso di convocazione dell’assemblea elettorale per l'elezione deicomponenti del [OSCURATO:PERSONA] della FNOB, pubblicato in data 8 settembre2023 sul sito della FNOB; 3) della comunicazione pervenuta in data 28 settembre 2023, mediante cui i presidenti degli Ordini regionali dei Biologi sono stati avvisati dell’avvio della procedura elettorale del 7 ottobre 2023, affidata alla società [OSCURATO:SOCIETA].; 4) dellacostituzione del seggio elettorale per il 7, 8 e 9 ottobre; 5) della relativaistruttoria e di ogni atto presupposto e susseguente.

3. Con una seconda memoria in data 12/10/2023, i medesimi ricorrentihanno presentato ulteriori motivi aggiunti di impugnazione, invocando l’annullamento: 1) della nota prot. n. 9510 del 6 ottobre 2023mediante cui la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato il link di accesso alla riunione con i [OSCURATO:PERSONA] per la costituzione del seggio elettorale per la prima convocazione del 7 ottobre p. v. alle ore 10.00 per procedere con l'insediamento dello stesso;2) dell'esito dell'elezione dei componenti del [OSCURATO:PERSONA] della FNOB pubblicato in data 9 ottobre 2023; 3) della relativa istruttoriaed ogni atto presupposto e susseguente.4.

Dopo essersi costituita dinanzi al giudice amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] degli Ordini dei Biologi il 13/11/2023 ha proposto in questa sede regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., al fine di sentir dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla materia elettorale inerentel’elezione del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] degli Ordini dei Biologi, così come contestata dai ricorrenti, avuto riguardo all’attribuzione della giurisdizione nella materia de qua alla [OSCURATO:PERSONA] per gli esercenti le professioni sanitarie di cui all’art.8, co. 10, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del13 settembre 1946 n. 233.

5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti nel presentegiudizio per regolamento di giurisdizione con controricorso, invocando,in via principale, l’inammissibilità del regolamento e, in via subordinata,la limitazione dei relativi effetti ai soli motivi aggiunti del 12/10/2023, riguardanti l’illegittimità derivata dell’esito dell’elezione deicomponenti del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] degli Ordini dei Biologi pubblicato in data 9/10/2023 e del verbale delle operazionielettorali. 6.Il Ministero della Salute, non costituito nei termini di legge nel presente giudizio, ha depositato atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensidell’art. 370, co. 1, c.p.c.. 7.Nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.

8. Con ordinanza del 18/12/2023, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, rilevata la proposizione del regolamento di giurisdizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli Ordini dei Biologi, ha sospeso il giudizio introdotto dinanzi a sé disponendo la trasmissionedegli atti alla cancelleria della Corte di cassazione, ai sensi dell’art.369 c.p.c.. 9.[OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di cassazione haconcluso per iscritto, invocando la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all’atto amministrativo di scioglimento e commissariamento della [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA], e la giurisdizione della Commissione centrale per gli esercentile professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, in relazione agli atti della tornata elettorale impugnati dai ricorrenti in sede di giurisdizione amministrativaper ‘invalidità derivata’. 10.[OSCURATO:PERSONA] degli Ordini dei Biologi, da un lato, e AntoninoCastagna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c., la [OSCURATO:PERSONA] degli Ordini dei Biologi contestala giurisdizione del giudice amministrativo sulle questioni che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri hanno condotto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, rilevando come, a seguito dell’inserimento (per effetto della legge n. 3/2018) della professione del biologo tra le professioni sanitarie, detta professione risulta soggetta alla disciplina del decreto legislativo del Capo provvisoriodello Stato n. 233 del 1946, il cui art. 8, co. 10, stabilisce che“Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso allaCommissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ”. 2.Ciò posto, avendo i ricorrenti in sede amministrativa impugnato, siapur per la sola illegittimità derivata (con entrambi gli atti contenenti motiviaggiunti), le operazioni elettorali svoltesi il 7, 8 e 9 ottobre 2003 peril rinnovo dei componenti del [OSCURATO:PERSONA] della FNOB, su tali questioni dovrà essere rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo,spettando tale giurisdizione alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, come peraltro già attestato dallo stesso Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con la sentenzan. 9571 del 7 giugno 2023.

3. L ’iniziativa giudiziaria originariamente assunta da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LucianoCavedoni dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazioha ad oggetto, da un lato, l’annullamento del decreto ministeriale n.8117 del 10 agosto 2023, mediante il quale il Ministero della Salute ha disposto lo scioglimento e il contestuale commissariamento del ComitatoCentrale della [OSCURATO:PERSONA] degli Ordini dei Biologi (FNOB) (nonché della relativa istruttoria e di ogni altro atto presupposto e susseguente) e, dall’altro, l’insieme degli atti concernenti le operazioni relative all’elezione del Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei biologi, dall’avviso di convocazione dell’assemblea elettorale per l'elezione dei componenti delComitato Centrale della FNOB, sino all’atto di attestazione dell'esito dell'elezione dei componenti del [OSCURATO:PERSONA] della FNOB pubblicatoin data 9 ottobre 2023. 4.Ciò posto, va a fferma to che l a giurisdizione sulla validità degli atticoncernenti le operazioni relative all’elezione del Comitato centrale della Federazione nazionale degli O rdini dei biologi spetta a lla Commissionecentrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS) dicui al l’art. 17 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946.5.Secondo l’art. 8, co. 10, di tale testo normativo , infatti, “ Avverso lavalidità delle operazioni elettorali ” relative al C omitato centrale delle Federazioninazionali degli Ordini territoriali delle professioni sanitarie “è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professionisanitarie”.

6. Con riguardo alla natura giurisdizionale ( di giurisdizione speciale) della CCEPS e alla relativa conformità ai principi della Carta costituzionale del 1948 mette conto osservare come la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 193 del 9 luglio 2014, abbia riconosciuto che la Commissione centrale esercita “funzioni di giurisdizionespeciale” (art. 15, comma 3 - bis , del d.l. n. 158 del 2012), invirtù di una qualificazione pacifica nella giurisprudenza di legittimità (Cass.,Sez.

U, Sentenza n. 7753 del 07/08/1998, Rv. 517834 - 01) e, svolgendoun’attività di natura giurisdizionale, ha altresì ricordato che “avversole decisioni pronunciate dalla stessa è ammesso ricorso per cassazione,ex art. 111, settimo comma, Cost. ” .

7. Con particolare riguardo a lla giurisdizione di tale organismo rispettoal controllo delle operazioni elettorali relative all’elezione del Comitato centrale della Federazione nazionale degli O rdini dei biologi varrà evidenziare come la legge n. 3 del 2018 abbi a inserito la professione di biologo nell'ambito delle professioni sanitarie (cfr. il combinatodisposto dell ’ art. 4, comma 1, capoverso art. 1 e dell ’ art. 9), prev edendo , quanto alle norme organizzative, che all ’O rdine dei biologi trovi applic azione la disciplina di cui al d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come novellato dallastessa legge.

8. In particolare, il comma 1 dell'art. 4, nella parte sopra richiamata,novella l ’ art. 1 del d. lgs.

C.P.S. n. 233/1946, il cui comma 1, nel prevedere un'articolazione territoriale degli O rdini, enumera, accantoagli ordini preesistenti dei medici - chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti,gli ordini di talune delle neoistituite professioni sanitarie - tracui, per quanto in questa sede rileva, gli ordini dei biologi ( “

1. Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla datadel 31 dicembre 2012 sono costituiti gli ordini dei medici chirurghi edegli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetricae dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarietecniche, della riabilitazione e della prevenzione ”). 9.A questi O rdini si estendono le dispos iz ioni di carattere generale del medesimo d.lgs. del 1946, in ragione del rinvio contenuto nel comma12 dell ’ art. 4 in esame ( “

12. [OSCURATO:PERSONA] di cui al comma 9 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisoriodello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalcomma 1 del presente articolo ” ).

10. Conseguentemente, all ’ art. 9 il legislatore del 2018 è intervenuto sull ’ ordinamento dei biologi e ha disposto l ’ abrogazione degli articoli della legge speciale n. 396/1967 ( Ordinamento della professionedi biologo ) r ecanti norme strettamente organizzative e di funzionamentodel preesistente ente esponenziale. 11.Converrà incidentalmente aggiungere, al fine di dirimere i dubbi sulpunto sollevati nel ‘controricorso’ degli odierni resistenti (cfr. pag. 6),come la composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie risulti allo Stato pienamente integrata con l’inserimentodei componenti appartenenti all’Ordine professionale dei biologi, avendo l’art. 2 del d ecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2023 parzialmente modificato il d ecreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2021 , stabilendo che “ All'art. 1, comma 1, dopo la lettera I) sono aggiunte le seguenti parole: "K) per l'esame degli affari concernenti la professione di Biologo” successivamente individuando i nominativi dei componenti effettivie dei componenti supplenti della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie appartenenti alla “ Tabella K) professionedi Biologo ”. 12.L’inclusione temporalmente successiva dei biologi nell ’ ambito della competenza giurisdizionale della CCEPS non confligg e con il secondocomma dell ’ art. 102 Cost. , in quanto non a tt ribuisce al giudice specialenuove materie; la lamentata estensione , infatti, deve ritenersi la naturale conseguenza della particolare indole dell a categoria delle professioni sanitarie , inevitabilmente destinata a subire gli effetti dell’evoluzione sociale, culturale e scientifica, che, allo scopo di assicurare la tutela del superiore interesse della salute del singolo e della collettività, impone d i allargare la platea dei soggetti, la cui attivitàprofessionale incide sullo stato fisico dei destinatari , ovvero sia suscettibiled i compromettere l'integrità psicofisica dei destinatari, da assoggettare a una regolamentazione uniforme e a un sistema cli controlli, quanto al possesso e alla conservazione dei requisiti per l'accessoe l'esercizio della professione .

13. L'intervento del legislatore del 2018 non si pone quindi in contrastocon la previsione d i cui all'art. 102, secondo comma, Cost., nonavendo determinato alc un ampliamento del numero delle materie attribuiteal giudice speciale preesistente: l ’ amp l iamento del campo d i azione che si è registrato è dovuto , infatti, alla ricognizione delle professionida ricomprendere nella categoria delle professioni sanitarie, fisiologicamente soggetta a periodiche nuove perimetrazioni in considerazione dell'emersione incessante d i istanze inedite d i salvaguardiadel bene primario della salute, come fondamentale diritto dell'individuoe interesse della collettività (cfr. art. 32 Cost.) (sul tali aspetti, cfr.

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sentenza n.9571/2023). 14.Deve pertanto concludersi nel senso che la giurisdizione sulla validità degli atti concernenti le operazioni relative all’elezione del Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei biologi appartiene alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie(CCEPS) di cui al l’art. 17 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Staton. 233 del 1946 .

15. Un differente esito, per converso, occorrerà riservare alla questione concernente la giurisdizione sulla validità del decreto ministerialen. 8117 del 10 agosto 2023, mediante il quale il Ministero della Salute ha disposto lo scioglimento e il contestuale commissariamentodel [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] degliOrdini dei Biologi (FNOB) (nonché della relativa istruttoria e di ognialtro atto presupposto e susseguente). 16.Tale provvedimento amministrativo, infatti, lungi dall ’ afferire allamateria delle operazioni relative all’elezione de l C omitato centrale della F ederazione nazionale degli ordini dei biologi, rappresenta piuttosto l’esplicazione di un potere autoritativo proprio del Ministro della Salute emanato nell’ambito delle competenze ministeriali riguardanti il controllo del regolare funzionamento degli organismi rappresentativi delle singole professioni sanitarie , in coerenza con la realizzazionedell’interesse pubblico corrispondente.

17. L’impugnazione di tale provvedimento, in quanto dirett a a contestarele modalità di esercizio del potere autoritativo manifestatosi attraverso la relativa adozione, deve pertanto ritenersi soggetta alla giurisdizionedel giudice amministrativo .

18. È appena il caso di rimarcare l’evidente relazione di pregiudizialità e di dipendenza tra l’impugnazione dell’atto amministrativo mediante il quale il Ministero della Salute ha disposto lo scioglimento e il contestuale commissariamento del Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini di biologi e l’impugnazione degli atti relativi alle operazioni elettorali del ridetto Comitatocentrale conseguenti al relativo scioglimento, apparendo del tuttoevidente la dipendenza dell’interesse all’impugnazione degli atti relativi alle operazioni elettorali del nuovo Comitato rispetto al preliminareesito dell’impugnazione de l provvedimento di scioglimento ecommissariamento dello stesso Comitato . 19.La CCEPS terrà conto di tale diretto nesso di pregiudizialità e di dipendenza,avendo cura di attendere, prima di procedere allo scrutinio degli atti concernenti le operazioni elettorali impugnate, l’esito del preliminare giudizio relativo all’impugnazione del decreto ministeriale n.8117 del 10 agosto 2023, mediante il quale il Ministero della Salute ha disposto lo scioglimento e il contestuale commissariamento del ComitatoCentrale della [OSCURATO:PERSONA] degli Ordini dei Biologi (FNOB) (nonché della relativa istruttoria e di ogni altro atto presuppostoe susseguente).

20. Sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all’atto amministrativodi scioglimento e commissariamento della [OSCURATO:PERSONA] degli Ordini dei Biologi, e contestualmente, la giurisdizione dellaCommissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie in relazioneagli atti del procedimento elettorale impugnati dai ricorrenti insede di giurisdizione amministrativa per ‘invalidità derivata’.

21. Sussistono i presupposti, avuto riguardo ai contenuti della decisione assunta, per l’integrale compensazione tra le parti delle spesedel presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all’impugnazionedel decreto del Ministro della Sanità n. 811

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. Consigliere - hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. 22146/2023 e aln. 1 60 /2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro - tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]);-ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il relativodomicilio digitale ([OSCURATO:EMAIL]); -resistenti - nonché MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro - tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:EMAIL]); -resistente - e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VINCENZO D’ANNA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FRANCESCO FERAe [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/4/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI. Lettele conclusioni rassegnate per iscritto dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione, in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], proposto dinanzi al Tribunale amministrativoregionale per il Lazio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoinvocato l’annullamento del decreto ministeriale n. 8117 del 10 agosto2023, mediante il quale il Ministero della Salute ha disposto lo scioglimentoe il contestuale commissariamento del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] degli Ordini dei Biologi (FNOB), nonché dellarelativa istruttoria e di ogni altro atto presupposto e susseguente. 2. Con successiva memoria in data 3/10/2023, i medesimi ricorrentihanno presentato motivi aggiunti d’impugnazione, invocando l’annullamento:1) del medesimo decreto ministeriale n. 8117 del 10 agosto 2023, nella parte risulta adottato in violazione dell’art. 7, co. 20, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561; 2)dell'Avviso di convocazione dell’assemblea elettorale per l'elezione deicomponenti del [OSCURATO:PERSONA] della FNOB, pubblicato in data 8 settembre2023 sul sito della FNOB; 3) della comunicazione pervenuta in data 28 settembre 2023, mediante cui i presidenti degli Ordini regionali dei Biologi sono stati avvisati dell’avvio della procedura elettorale del 7 ottobre 2023, affidata alla società [OSCURATO:SOCIETA].; 4) dellacostituzione del seggio elettorale per il 7, 8 e 9 ottobre; 5) della relativaistruttoria e di ogni atto presupposto e susseguente. 3. Con una seconda memoria in data 12/10/2023, i medesimi ricorrentihanno presentato ulteriori motivi aggiunti di impugnazione, invocando l’annullamento: 1) della nota prot. n. 9510 del 6 ottobre 2023mediante cui la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato il link di accesso alla riunione con i [OSCURATO:PERSONA] per la costituzione del seggio elettorale per la prima convocazione del 7 ottobre p. v. alle ore 10.00 per procedere con l'insediamento dello stesso;2) dell'esito dell'elezione dei componenti del [OSCURATO:PERSONA] della FNOB pubblicato in data 9 ottobre 2023; 3) della relativa istruttoriaed ogni atto presupposto e susseguente.4. Dopo essersi costituita dinanzi al giudice amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] degli Ordini dei Biologi il 13/11/2023 ha proposto in questa sede regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., al fine di sentir dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla materia elettorale inerentel’elezione del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] degli Ordini dei Biologi, così come contestata dai ricorrenti, avuto riguardo all’attribuzione della giurisdizione nella materia de qua alla [OSCURATO:PERSONA] per gli esercenti le professioni sanitarie di cui all’art.8, co. 10, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del13 settembre 1946 n. 233. 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti nel presentegiudizio per regolamento di giurisdizione con controricorso, invocando,in via principale, l’inammissibilità del regolamento e, in via subordinata,la limitazione dei relativi effetti ai soli motivi aggiunti del 12/10/2023, riguardanti l’illegittimità derivata dell’esito dell’elezione deicomponenti del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] degli Ordini dei Biologi pubblicato in data 9/10/2023 e del verbale delle operazionielettorali. 6.Il Ministero della Salute, non costituito nei termini di legge nel presente giudizio, ha depositato atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensidell’art. 370, co. 1, c.p.c.. 7.Nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede. 8. Con ordinanza del 18/12/2023, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, rilevata la proposizione del regolamento di giurisdizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli Ordini dei Biologi, ha sospeso il giudizio introdotto dinanzi a sé disponendo la trasmissionedegli atti alla cancelleria della Corte di cassazione, ai sensi dell’art.369 c.p.c.. 9.[OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di cassazione haconcluso per iscritto, invocando la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all’atto amministrativo di scioglimento e commissariamento della [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA], e la giurisdizione della Commissione centrale per gli esercentile professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, in relazione agli atti della tornata elettorale impugnati dai ricorrenti in sede di giurisdizione amministrativaper ‘invalidità derivata’. 10.[OSCURATO:PERSONA] degli Ordini dei Biologi, da un lato, e AntoninoCastagna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c., la [OSCURATO:PERSONA] degli Ordini dei Biologi contestala giurisdizione del giudice amministrativo sulle questioni che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri hanno condotto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, rilevando come, a seguito dell’inserimento (per effetto della legge n. 3/2018) della professione del biologo tra le professioni sanitarie, detta professione risulta soggetta alla disciplina del decreto legislativo del Capo provvisoriodello Stato n. 233 del 1946, il cui art. 8, co. 10, stabilisce che“Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso allaCommissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ”. 2.Ciò posto, avendo i ricorrenti in sede amministrativa impugnato, siapur per la sola illegittimità derivata (con entrambi gli atti contenenti motiviaggiunti), le operazioni elettorali svoltesi il 7, 8 e 9 ottobre 2003 peril rinnovo dei componenti del [OSCURATO:PERSONA] della FNOB, su tali questioni dovrà essere rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo,spettando tale giurisdizione alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, come peraltro già attestato dallo stesso Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con la sentenzan. 9571 del 7 giugno 2023. 3. L ’iniziativa giudiziaria originariamente assunta da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LucianoCavedoni dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazioha ad oggetto, da un lato, l’annullamento del decreto ministeriale n.8117 del 10 agosto 2023, mediante il quale il Ministero della Salute ha disposto lo scioglimento e il contestuale commissariamento del ComitatoCentrale della [OSCURATO:PERSONA] degli Ordini dei Biologi (FNOB) (nonché della relativa istruttoria e di ogni altro atto presupposto e susseguente) e, dall’altro, l’insieme degli atti concernenti le operazioni relative all’elezione del Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei biologi, dall’avviso di convocazione dell’assemblea elettorale per l'elezione dei componenti delComitato Centrale della FNOB, sino all’atto di attestazione dell'esito dell'elezione dei componenti del [OSCURATO:PERSONA] della FNOB pubblicatoin data 9 ottobre 2023. 4.Ciò posto, va a fferma to che l a giurisdizione sulla validità degli atticoncernenti le operazioni relative all’elezione del Comitato centrale della Federazione nazionale degli O rdini dei biologi spetta a lla Commissionecentrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS) dicui al l’art. 17 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946.5.Secondo l’art. 8, co. 10, di tale testo normativo , infatti, “ Avverso lavalidità delle operazioni elettorali ” relative al C omitato centrale delle Federazioninazionali degli Ordini territoriali delle professioni sanitarie “è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professionisanitarie”. 6. Con riguardo alla natura giurisdizionale ( di giurisdizione speciale) della CCEPS e alla relativa conformità ai principi della Carta costituzionale del 1948 mette conto osservare come la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 193 del 9 luglio 2014, abbia riconosciuto che la Commissione centrale esercita “funzioni di giurisdizionespeciale” (art. 15, comma 3 - bis , del d.l. n. 158 del 2012), invirtù di una qualificazione pacifica nella giurisprudenza di legittimità (Cass.,Sez. U, Sentenza n. 7753 del 07/08/1998, Rv. 517834 - 01) e, svolgendoun’attività di natura giurisdizionale, ha altresì ricordato che “avversole decisioni pronunciate dalla stessa è ammesso ricorso per cassazione,ex art. 111, settimo comma, Cost. ” . 7. Con particolare riguardo a lla giurisdizione di tale organismo rispettoal controllo delle operazioni elettorali relative all’elezione del Comitato centrale della Federazione nazionale degli O rdini dei biologi varrà evidenziare come la legge n. 3 del 2018 abbi a inserito la professione di biologo nell'ambito delle professioni sanitarie (cfr. il combinatodisposto dell ’ art. 4, comma 1, capoverso art. 1 e dell ’ art. 9), prev edendo , quanto alle norme organizzative, che all ’O rdine dei biologi trovi applic azione la disciplina di cui al d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come novellato dallastessa legge. 8. In particolare, il comma 1 dell'art. 4, nella parte sopra richiamata,novella l ’ art. 1 del d. lgs. C.P.S. n. 233/1946, il cui comma 1, nel prevedere un'articolazione territoriale degli O rdini, enumera, accantoagli ordini preesistenti dei medici - chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti,gli ordini di talune delle neoistituite professioni sanitarie - tracui, per quanto in questa sede rileva, gli ordini dei biologi ( “ 1. Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla datadel 31 dicembre 2012 sono costituiti gli ordini dei medici chirurghi edegli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetricae dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarietecniche, della riabilitazione e della prevenzione ”). 9.A questi O rdini si estendono le dispos iz ioni di carattere generale del medesimo d.lgs. del 1946, in ragione del rinvio contenuto nel comma12 dell ’ art. 4 in esame ( “ 12. [OSCURATO:PERSONA] di cui al comma 9 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisoriodello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalcomma 1 del presente articolo ” ). 10. Conseguentemente, all ’ art. 9 il legislatore del 2018 è intervenuto sull ’ ordinamento dei biologi e ha disposto l ’ abrogazione degli articoli della legge speciale n. 396/1967 ( Ordinamento della professionedi biologo ) r ecanti norme strettamente organizzative e di funzionamentodel preesistente ente esponenziale. 11.Converrà incidentalmente aggiungere, al fine di dirimere i dubbi sulpunto sollevati nel ‘controricorso’ degli odierni resistenti (cfr. pag. 6),come la composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie risulti allo Stato pienamente integrata con l’inserimentodei componenti appartenenti all’Ordine professionale dei biologi, avendo l’art. 2 del d ecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2023 parzialmente modificato il d ecreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2021 , stabilendo che “ All'art. 1, comma 1, dopo la lettera I) sono aggiunte le seguenti parole: "K) per l'esame degli affari concernenti la professione di Biologo” successivamente individuando i nominativi dei componenti effettivie dei componenti supplenti della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie appartenenti alla “ Tabella K) professionedi Biologo ”. 12.L’inclusione temporalmente successiva dei biologi nell ’ ambito della competenza giurisdizionale della CCEPS non confligg e con il secondocomma dell ’ art. 102 Cost. , in quanto non a tt ribuisce al giudice specialenuove materie; la lamentata estensione , infatti, deve ritenersi la naturale conseguenza della particolare indole dell a categoria delle professioni sanitarie , inevitabilmente destinata a subire gli effetti dell’evoluzione sociale, culturale e scientifica, che, allo scopo di assicurare la tutela del superiore interesse della salute del singolo e della collettività, impone d i allargare la platea dei soggetti, la cui attivitàprofessionale incide sullo stato fisico dei destinatari , ovvero sia suscettibiled i compromettere l'integrità psicofisica dei destinatari, da assoggettare a una regolamentazione uniforme e a un sistema cli controlli, quanto al possesso e alla conservazione dei requisiti per l'accessoe l'esercizio della professione . 13. L'intervento del legislatore del 2018 non si pone quindi in contrastocon la previsione d i cui all'art. 102, secondo comma, Cost., nonavendo determinato alc un ampliamento del numero delle materie attribuiteal giudice speciale preesistente: l ’ amp l iamento del campo d i azione che si è registrato è dovuto , infatti, alla ricognizione delle professionida ricomprendere nella categoria delle professioni sanitarie, fisiologicamente soggetta a periodiche nuove perimetrazioni in considerazione dell'emersione incessante d i istanze inedite d i salvaguardiadel bene primario della salute, come fondamentale diritto dell'individuoe interesse della collettività (cfr. art. 32 Cost.) (sul tali aspetti, cfr. Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sentenza n.9571/2023). 14.Deve pertanto concludersi nel senso che la giurisdizione sulla validità degli atti concernenti le operazioni relative all’elezione del Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei biologi appartiene alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie(CCEPS) di cui al l’art. 17 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Staton. 233 del 1946 . 15. Un differente esito, per converso, occorrerà riservare alla questione concernente la giurisdizione sulla validità del decreto ministerialen. 8117 del 10 agosto 2023, mediante il quale il Ministero della Salute ha disposto lo scioglimento e il contestuale commissariamentodel [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] degliOrdini dei Biologi (FNOB) (nonché della relativa istruttoria e di ognialtro atto presupposto e susseguente). 16.Tale provvedimento amministrativo, infatti, lungi dall ’ afferire allamateria delle operazioni relative all’elezione de l C omitato centrale della F ederazione nazionale degli ordini dei biologi, rappresenta piuttosto l’esplicazione di un potere autoritativo proprio del Ministro della Salute emanato nell’ambito delle competenze ministeriali riguardanti il controllo del regolare funzionamento degli organismi rappresentativi delle singole professioni sanitarie , in coerenza con la realizzazionedell’interesse pubblico corrispondente. 17. L’impugnazione di tale provvedimento, in quanto dirett a a contestarele modalità di esercizio del potere autoritativo manifestatosi attraverso la relativa adozione, deve pertanto ritenersi soggetta alla giurisdizionedel giudice amministrativo . 18. È appena il caso di rimarcare l’evidente relazione di pregiudizialità e di dipendenza tra l’impugnazione dell’atto amministrativo mediante il quale il Ministero della Salute ha disposto lo scioglimento e il contestuale commissariamento del Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini di biologi e l’impugnazione degli atti relativi alle operazioni elettorali del ridetto Comitatocentrale conseguenti al relativo scioglimento, apparendo del tuttoevidente la dipendenza dell’interesse all’impugnazione degli atti relativi alle operazioni elettorali del nuovo Comitato rispetto al preliminareesito dell’impugnazione de l provvedimento di scioglimento ecommissariamento dello stesso Comitato . 19.La CCEPS terrà conto di tale diretto nesso di pregiudizialità e di dipendenza,avendo cura di attendere, prima di procedere allo scrutinio degli atti concernenti le operazioni elettorali impugnate, l’esito del preliminare giudizio relativo all’impugnazione del decreto ministeriale n.8117 del 10 agosto 2023, mediante il quale il Ministero della Salute ha disposto lo scioglimento e il contestuale commissariamento del ComitatoCentrale della [OSCURATO:PERSONA] degli Ordini dei Biologi (FNOB) (nonché della relativa istruttoria e di ogni altro atto presuppostoe susseguente). 20. Sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all’atto amministrativodi scioglimento e commissariamento della [OSCURATO:PERSONA] degli Ordini dei Biologi, e contestualmente, la giurisdizione dellaCommissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie in relazioneagli atti del procedimento elettorale impugnati dai ricorrenti insede di giurisdizione amministrativa per ‘invalidità derivata’. 21. Sussistono i presupposti, avuto riguardo ai contenuti della decisione assunta, per l’integrale compensazione tra le parti delle spesedel presente giudizio. P.Q.M. Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all’impugnazionedel decreto del Ministro della Sanità n. 811
Sentenza Cassazione n. 18651/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris