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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 45796/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 04/10/2021, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di tentato furto pluriaggravato in concorso; - considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali i ricorrenti denunziano inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in punto di prova della loro responsabilità e di determinazione del trattamento sanzionatorio loro applicato, non sono scanditi da alcuna analisi critica delle argomentazioni - rassegnate dalla Corte territoriale nei limiti della logica plausibilità - poste a base della decisione impugnata, risultando, in tale guisa, oltre che del tutto aspecifici, anche articolati in spregio all'insegnamento impartito dal diritto vivente in materia di requisiti delle impugnazioni penali (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Rv. 268822); ciò, in disparte al rilievo che le censure formulate con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio non sono neppure consentite in questa sede, al cospetto di un esercizio del potere discrezionale del giudice esercitato in maniera per nulla arbitraria (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 16 novembre 2022 Il consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 04/10/2021, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di tentato furto pluriaggravato in concorso; - considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali i ricorrenti denunziano inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in punto di prova della loro responsabilità e di determinazione del trattamento sanzionatorio loro applicato, non sono scanditi da alcuna analisi critica delle argomentazioni - rassegnate dalla Corte territoriale nei limiti della logica plausibilità - poste a base della decisione impugnata, risultando, in tale guisa, oltre che del tutto aspecifici, anche articolati in spregio all'insegnamento impartito dal diritto vivente in materia di requisiti delle impugnazioni penali (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Rv. 268822); ciò, in disparte al rilievo che le censure formulate con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio non sono neppure consentite in questa sede, al cospetto di un esercizio del potere discrezionale del giudice esercitato in maniera per nulla arbitraria (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 16 novembre 2022 Il consigliere es
Sentenza Cassazione n. 45796/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris