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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 48962/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha ridotto la pena irrogata in primo grado in anni due di reclusione ed euro 3000,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990. 2.11 ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla disposta confisca del denaro quale profitto del reato e violazione di legge, nonché carenza di motivazione in relazione al diniego dell'art. 131-bis cod. pen. 3.

Il primo motivo di ricorso, non previamente dedotto in appello, è inammissibile in quanto improponibile dinanzi al giudice di legittimità ex art. 606 cpv. cod. proc. pen., dal momento che con l'atto di appello veniva contestato esclusivamente il trattamento sanzionatorio e il diniego della fattispecie di particolare tenuità 3.1 Quanto al secondo motivo di ricorso, anch'esso é destituito di fondamento, in quanto poggia su asseriti difetti di logicità della sentenza non emergenti dal provvedimento impugnato.

I giudici territoriali hanno dato infatti conto di elementi sintomatici dell'abitualità della condotta illecita, ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.: in particolare, si fa riferimento all'apprezzabile numero di dosi singole estraibili dallo stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, nonché a due precedenti penali specifici, ciò facendo emergere un'indubbia pericolosità sociale della condotta di spaccio connotata da un'abitualità ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. (cfr. p. 4).

Occorre a tal proposito rammentare che le valutazioni del giudice di merito, in ordine alla sussistenza della particolare tenuità del fatto, sono insindacabili in sede di legittimità ove sorrette, come nel caso in esame, da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha ridotto la pena irrogata in primo grado in anni due di reclusione ed euro 3000,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990. 2.11 ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla disposta confisca del denaro quale profitto del reato e violazione di legge, nonché carenza di motivazione in relazione al diniego dell'art. 131-bis cod. pen. 3. Il primo motivo di ricorso, non previamente dedotto in appello, è inammissibile in quanto improponibile dinanzi al giudice di legittimità ex art. 606 cpv. cod. proc. pen., dal momento che con l'atto di appello veniva contestato esclusivamente il trattamento sanzionatorio e il diniego della fattispecie di particolare tenuità 3.1 Quanto al secondo motivo di ricorso, anch'esso é destituito di fondamento, in quanto poggia su asseriti difetti di logicità della sentenza non emergenti dal provvedimento impugnato. I giudici territoriali hanno dato infatti conto di elementi sintomatici dell'abitualità della condotta illecita, ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.: in particolare, si fa riferimento all'apprezzabile numero di dosi singole estraibili dallo stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, nonché a due precedenti penali specifici, ciò facendo emergere un'indubbia pericolosità sociale della condotta di spaccio connotata da un'abitualità ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. (cfr. p. 4). Occorre a tal proposito rammentare che le valutazioni del giudice di merito, in ordine alla sussistenza della particolare tenuità del fatto, sono insindacabili in sede di legittimità ove sorrette, come nel caso in esame, da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle ragioni del decisum. 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023
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