CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09608/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 18 giugno 2024, confermava la pronuncia del Tribunale di Milano datata 10-12-2019 che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuta colpevole del delitto di cui all’art. 642 cod.pen. commesso in data 19 settembre 2014. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione dell’art. 581 comma 1 cod.proc.pen. quanto alla declaratoria di inammissibilità dei motivi di appello stante che la difesa aveva devoluto quale doglianza specifica avverso la decisione di primo grado, la questione della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputata nel corso dell’audizione dinanzi ai C.C. di Napoli dell’11 ottobre 2016, quando risultava già raggiunta da indizi di colpevolezza; aveva, pertanto, errato la corte di appello ad affermare la genericità del motivo essendo stato svolto un giudizio sulla sua infondatezza incompatibile con la dichiarazione di inammissibilità nella fase di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto non appare manifestamente infondato con la conseguenza che, essendo proseguito il rapporto processuale, deve essere dichiarata la prescrizione del reato per cui si procede. Ed invero, con l’impugnazione la difesa del ricorrente ha sottolineato come con l’atto di appello fosse stata devoluta una specifica questione in tema di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputata nel corso dell’audizione dinanzi ai C.C. di Napoli dell’11 ottobre 2016, quando risultava già raggiunta da indizi di colpevolezza. A fronte di tale devoluzione, il giudice di appello ha richiamato la sussistenza di ulteriori elementi di prova oltre quelli in relazione ai quali era stata eccepita l’inutilizzabilità, costituiti da una dichiarazione della Cerasuolo resa agli investigatori dell’assicurazione con la quale la predetta rinunciava alla richiesta risarcitoria; tale elemento veniva valutato costituire un’implicita ammissione dei fatti senza però che venisse esposto adeguatamente il suo contenuto esplicativo, così da permettere ritenere essere stata effettuata la c.d. prova di resistenza. Correttamente, pertanto, il ricorso ha contestato la declaratoria di inammissibilità dei motivi per genericità essendo stata avanzata una specifica questione con l’atto di appello in ordine alla utilizzabilità di un elemento di prova. Ne deriva, pertanto, affermare che l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione che risulta maturata, secondo lo stesso calcolo formulato dal giudice di appello a pagina 3 della motivazione, in data 19 marzo 2022 e cioè antecedentemente la pronuncia della sentenza di secondo grado che in dispositivo confermava la pronuncia di primo grado. 2. Alla declaratoria di prescrizione consegue, in forza della disciplina dettata dall’art. 578 cod.proc.pen., la conferma delle statuizioni civili non sussistendo elementi per affermare l’estraneità dell’imputata alla condotta delittuosa alla stessa contestata e ciò in ragione della complessiva ricostruzione dei fatti ricavabile anche dalla sentenza di primo grado e relative agli accertamenti svolti presso la società locataria del veicolo assicurato dai quali emergeva il coinvolgimento della vettura condotta dall’imputata in sinistro mai avvenuto, elementi con i quali il ricorso non si confronta. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il reato e' estinto per prescrizione. Conferma le st