CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 gennaio 2026
Cassazione n. 13102/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i;sentita la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl'accoglimento del ricorso;sentito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Ascola che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 10 giugno 2024 questa Corte di Cassazione, V Sez.Pena le (sent . n . 28112 de l 2024) ha annu l la to – su r i corso propos todaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - la decisione emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] data 18 ottobre 2018.Il motivo dell’annullamento sta nella omessa statuizione, pure a fronte della assoluzionedel Calandruccio, sulla sua domanda di condanna del querelante alle sanzioni civili (spese erisarcimento del danno) in riferimento al reato di cui al capo B (art. 594 cod. pen.).2. In sede di rinvio è stata emessa la decisione, oggi impugnata, dal medesimoTribunale in data 10 febbraio 2025.Secondo il Tribunale l’assoluzione del XXXXXXXXXXXX non è dovuta ad unavalutazione di merito (da cui sarebbe potuta derivare una valutazione di pretestuosità dellaquerela), ma alla presa d’atto dell’avvenuta depenalizzazione in ragione dei contenuti deld.lgs. n.8 del 2016. Viene, pertanto, respinta la domanda di condanna della costituita partecivile.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge –XXXXXXXXXXXX, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.La difesa evidenzia, in sostanza, un errore percettivo, posto che la decisione diassoluzione emessa in data 18 ottobre 2018 non si è limitata a prendere atto dellaintervenuta depenalizzazione, ma ha preso posizione sul fondamento probatorio,volutamente applicando la formula più favorevole della insussistenza del fatto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, atteso che il giudice del rinvio non ha realizzato una effettivaanalisi dei contenuti della decisione emessa in data 18 ottobre 2018 ove – a pagina 4 –effettivamente si legge che l’assoluzione va emessa con formula più favorevole (rispetto allasopravvenuta irrilevanza penale) e, dunque, per insussistenza del fatto.Ne deriva nuovo annullamento con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale monocratico diReggio Calabria in diversa persona fisica.Così è deciso, 08/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.