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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 novembre 2025

Cassazione n. 31575/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9689/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa per procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma –ricorrente – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente– avverso la sentenza nr. 3724/4/2017, depositata dalla CTR della Lombardia in data 21.9.2017, non notificata; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] –maggior reddito presuntivo – società di comodo [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento n.

T9D032B04039/2013, relativo all’anno di imposta 2010, con il quale l’Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Milano rideterminava il reddito imponibile ai fini IRES, IVA e IRAP in misura presuntiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera d) e 40 del d.p.r. n. 600/73 e per gli effetti dell’art. 41 bis d.p.r. n. 600/73, sulla base del P.V.C. emesso e notificato dalla stessa Agenzia delle Entrate, previo inquadramento della società nella categoria delle “società di comodo”, di cui all’art. 30 della legge n. 724/1994.

Secondo l’Ufficio, la società, che aveva come oggetto sociale l’attività di noleggio di mezzi marittimi, possedeva un unico cespite, costituito da un catamarano acquistato con contratto di leasing nel 2006 ed operava in modalità antieconomica negli anni dal 2006 al 2010, avendo un margine operativo lordo negativo ed avendo noleggiato l’imbarcazione solamente ai soci o alle società ad essi direttamente riferibili e dunque senza svolgere attività commerciale e ricevendo sistematicamente finanziamenti dai soci per ripianare le perdite che si erano verificate sin dalla sua costituzione.

2. La C.T.P.

Milano accoglieva il ricorso.

3. La C.T.R. della Lombardia, adita dall’Agenzia delle Entrate, accoglieva il gravame e rigettava il ricorso della contribuente.

4. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

6. E ’ stata fissata l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente, riprodotto uno stralcio dell’avviso di accertamento impugnato, denuncia la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 della legge n. 724/1994 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», assumendo che la C.T.R. aveva ritenuto legittimo l’accertamento condividendo i rilievi degli accertatori, che invece erano palesemente erronei per un duplice ordine di ragioni, che vengono elencate alle pagine 10, 11 e 12 del ricorso.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Il ricorso per cassazione non può avere come “bersaglio” l’atto impositivo originariamente impugnato, ma deve contenere una critica argomentata e puntuale alla sentenza impugnata per cassazione e non può pertanto risolversi nella mera reiterazione delle argomentazioni difensive articolate in primo o secondo grado.

La parte ricorrente ha lamentato una violazione di legge, il che presuppone che i giudici di prossimità abbiano assunto una decisione sulla fattispecie controversa, decisione avverso la quale avrebbero dunque dovuto indirizzarsi le critiche della società ricorrente, per come prescrive l’art. 366 c.p.c..

1.3. Ne consegue che se il motivo di ricorso per cassazione si limita a riprodurre i motivi di ricorso avverso l’atto impositivo, come nel caso di specie, per ciò solo è destinato all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione, posto che con siffatta mera riproduzione la sentenza impugnata, lungi dall’essere destinataria di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorata. (cfr. tra le tante, Cass. n. 19364/2024).

2. Con il secondo motivo, rubricato «omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.» la società ricorrente assume che la C.T.R. avrebbe completamente ignorato sei fatti decisivi, pacifici ed incontestati ed oggetto di discussione tra le parti, che erano stati quelli “fondanti” il ricorso di primo grado, “sottesi” all’accoglimento dello stesso da parte della C.T.P., nonché “ribaditi” in appello.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Ancora una volta, la società ricorrente riproduce il contenuto dell’avviso di accertamento ( pagine, 12, 13, 14 e 15 del presente ricorso) e subito dopo passa ad elencare i fatti asseritamente decisivi che la C.T.R. avrebbe ignorato, limitandosi ad affermare genericamente che tali fatti erano stati quelli “fondanti” il ricorso di primo grado, “sottesi” all’accoglimento dello stesso da parte della C.T.P., nonché ribaditi in appello, tutti atti processuali di cui non si trascrive il contenuto, né si producono in allegato al ricorso e che non risultano dal testo della sentenza impugnata. 2.2.Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte,

3. Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9689/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa per procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma –ricorrente – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente– avverso la sentenza nr. 3724/4/2017, depositata dalla CTR della Lombardia in data 21.9.2017, non notificata; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] –maggior reddito presuntivo – società di comodo [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento n. T9D032B04039/2013, relativo all’anno di imposta 2010, con il quale l’Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Milano rideterminava il reddito imponibile ai fini IRES, IVA e IRAP in misura presuntiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera d) e 40 del d.p.r. n. 600/73 e per gli effetti dell’art. 41 bis d.p.r. n. 600/73, sulla base del P.V.C. emesso e notificato dalla stessa Agenzia delle Entrate, previo inquadramento della società nella categoria delle “società di comodo”, di cui all’art. 30 della legge n. 724/1994. Secondo l’Ufficio, la società, che aveva come oggetto sociale l’attività di noleggio di mezzi marittimi, possedeva un unico cespite, costituito da un catamarano acquistato con contratto di leasing nel 2006 ed operava in modalità antieconomica negli anni dal 2006 al 2010, avendo un margine operativo lordo negativo ed avendo noleggiato l’imbarcazione solamente ai soci o alle società ad essi direttamente riferibili e dunque senza svolgere attività commerciale e ricevendo sistematicamente finanziamenti dai soci per ripianare le perdite che si erano verificate sin dalla sua costituzione. 2. La C.T.P. Milano accoglieva il ricorso. 3. La C.T.R. della Lombardia, adita dall’Agenzia delle Entrate, accoglieva il gravame e rigettava il ricorso della contribuente. 4. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 6. E ’ stata fissata l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente, riprodotto uno stralcio dell’avviso di accertamento impugnato, denuncia la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 della legge n. 724/1994 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», assumendo che la C.T.R. aveva ritenuto legittimo l’accertamento condividendo i rilievi degli accertatori, che invece erano palesemente erronei per un duplice ordine di ragioni, che vengono elencate alle pagine 10, 11 e 12 del ricorso. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. Il ricorso per cassazione non può avere come “bersaglio” l’atto impositivo originariamente impugnato, ma deve contenere una critica argomentata e puntuale alla sentenza impugnata per cassazione e non può pertanto risolversi nella mera reiterazione delle argomentazioni difensive articolate in primo o secondo grado. La parte ricorrente ha lamentato una violazione di legge, il che presuppone che i giudici di prossimità abbiano assunto una decisione sulla fattispecie controversa, decisione avverso la quale avrebbero dunque dovuto indirizzarsi le critiche della società ricorrente, per come prescrive l’art. 366 c.p.c.. 1.3. Ne consegue che se il motivo di ricorso per cassazione si limita a riprodurre i motivi di ricorso avverso l’atto impositivo, come nel caso di specie, per ciò solo è destinato all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione, posto che con siffatta mera riproduzione la sentenza impugnata, lungi dall’essere destinataria di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorata. (cfr. tra le tante, Cass. n. 19364/2024). 2. Con il secondo motivo, rubricato «omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.» la società ricorrente assume che la C.T.R. avrebbe completamente ignorato sei fatti decisivi, pacifici ed incontestati ed oggetto di discussione tra le parti, che erano stati quelli “fondanti” il ricorso di primo grado, “sottesi” all’accoglimento dello stesso da parte della C.T.P., nonché “ribaditi” in appello. 2.1. Il motivo è inammissibile. Ancora una volta, la società ricorrente riproduce il contenuto dell’avviso di accertamento ( pagine, 12, 13, 14 e 15 del presente ricorso) e subito dopo passa ad elencare i fatti asseritamente decisivi che la C.T.R. avrebbe ignorato, limitandosi ad affermare genericamente che tali fatti erano stati quelli “fondanti” il ricorso di primo grado, “sottesi” all’accoglimento dello stesso da parte della C.T.P., nonché ribaditi in appello, tutti atti processuali di cui non si trascrive il contenuto, né si producono in allegato al ricorso e che non risultano dal testo della sentenza impugnata. 2.2.Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, 3. Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile. 4. Le spese seguono la soccombenza. 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma
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