CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 novembre 2020
Cassazione n. 20512/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2432 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 715/2020 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 13963/2021Numero sezionale 2432/2026MILANO, depositata il 10/11/2020 R.G.N. 77/2020; Numero di raccolta generale 20512/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 17/06/202614/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e c. sas impugnala sentenza della Corte d’appello di Milano n. 715/2020 che haconfermato la pronuncia del Tribunale di Como che avevarespinto il ricorso proposto dalla società avverso estratto diruolo di cui era venuta a conoscenza a seguito di accesso aglisportelli dell’Agenzia delle Entrate.2. Propone quattro motivi di censura, cui resistono INPS edAgenzia delle Entrate – Riscossione con controricorso.3. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 14 maggio2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.La sentenza è censurata sulla base di quattro motivi.I Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità dellasentenza per violazione dell’art.112 cod. proc. civ. per omessapronuncia in relazione al disconoscimento ex artt.214, 215 e216 cod. proc. civ. sull’autenticità delle scritture e dellasottoscrizione dei referti di notifica prodotti in fotocopia dall’Inpae al mancato procedimento di verificazione ad istanza dell’Inps.II Ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione efalsa applicazione degli artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ. inNumero registro generale 13963/2021relazione al tempestivo disconoscimento delle sottoscrizionNi umero sezionale 2432/2026Numero di raccolta generale 20512/2026poste sugli avvisi di ricevimento effettuato dalla ricorrente. Data pubblicazione 17/06/2026III Ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione efalsa applicazione di legge n. 53/1994 ex art. 3bis in relazionealle notifiche effettuate via Pec dagli enti convenuti.IV Ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione efalsa applicazione della normativa relativa all’interesse ad agiree all’impugnativa dell’estratto di ruolo in relazione alla erroneadichiarata inammissibilità del ricorso.2. Emerge dalla sentenza che il Tribunale aveva dichiaratoinammissibile il ricorso, accertata la regolare notifica degli avvisidi addebito di cui all’estratto di ruolo.La Corte d’appello ha, in primis, affermato che l’interesse adagire sussisteva in quanto “si è verificata l’oggettivazione dellasituazione di incertezza che l’azione promossa dal ricorrenteintende rimuovere: al contribuente, infatti, sono stati notificatialcuni pignoramenti nonché comunicata un’iscrizione ipotecariache traggono fondamento dai titoli riportati nell’estratto di ruolo.Ciò ha determinato un interesse attuale e concreto allaeliminazione della situazione di incertezza oggettivasull’esistenza del rapporto dedotto in causa”.Tale parte della decisione non è stata censurata da INPS edADER.3. All’interesse ad agire si riferisce il quarto motivo del ricorso,ove la parte si duole che la Corte abbia confermato la decisionedel primo giudice, che nel dispositivo aveva dichiaratol’inammissibilità del ricorso e non stabilito il rigetto delmedesimo.La doglianza non è coerente con la motivazione, come inparticolare espressa alle pagine da 6 a 9 della sentenza gravata,con cui non si confronta, motivazione che è nel senso di ritenereNumero registro generale 13963/2021sussistente l’interesse ad agire, tanto che le censure della parteN umero sezionale 2432/2026Numero di raccolta generale 20512/2026sono state, poi, affrontate nel merito: tale motivo è, quindDia,t a pubblicazione 17/06/2026inammissibile.4. Il primo ed il secondo motivo possono essere esaminaticongiuntamente perché attingono la parte motiva relativa aldisconoscimento e sono inammissibili perché, anch’essi, non siconfrontano con la ratio decidendi.La Corte ha respinto il gravame perché l’appellante non avevaeffettuato alcuna puntuale contestazione in ordine allaconformità all’originale dei documenti prodotti in copia,essendosi limitata ad un disconoscimento generico, laddove,“per consolidata giurisprudenza di legittimità, non è sufficientela generica eccezione di difformità dall’originale delleriproduzioni fotografiche per escluderne il valore di prova,essendo necessaria l’allegazione di elementi attestanti la noncorrispondenza tra realtà fattuale e realtà rappresentata”.Le doglianze non attingono tale statuizione perché nulla diconoin punto valutazione di genericità del disconoscimento madanno per scontato che il disconoscimento sia statocorrettamente effettuato, dolendosi altresì di una omessapronuncia che non sussiste, alla luce della motivazione comesopra riportata.Inoltre, «rappresenta principio consolidato nella giurisprudenzadi legittimità l’affermazione secondo cui, in tema di provadocumentale, l'onere di disconoscere la conformità tral'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessaprodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'usodi formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazionedi chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere daessa in modo inequivoco gli estremi della negazione dellagenuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti,ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probaNtuomreirao r,e gistro generale 13963/2021Numero sezionale 2432/2026contestazioni generiche o onnicomprensive (tra molte: CNaumsesro. dni r.a ccolta generale 20512/202628096 del 2009; tra le recenti: Cass. n. 9533 del 2022); inverDoat a pubblicazione 17/06/2026il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell'art.2719 c.c., impone che la contestazione della conformità dellestesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia,mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro edunivoco sia il documento che si intende contestare, sia gliaspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, nonessendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né genericheasserzioni (ex plurimis: Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n.14279 del 2021); in particolare, il disconoscimento devecontenere l'indicazione delle parti in cui la copia siamaterialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le partimancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le partiaggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deveanche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenutoche il documento presenta nella versione originale (in termini:Cass. n. 16836 del 2021 con la giurisprudenza ivi citata)» (Cass.n. 37186/2022). Ciò posto, la sentenza impugnata ha risolto laquestione in diritto in modo conforme alla giurisprudenzarichiamata, ritenendo, nel caso di specie, che il disconoscimentooperato dall’opponente fosse privo dei requisiti necessari e –secondo questa Corte - «tale “valutazione costituisce giudizio difatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede dilegittimità” (così Cass. n. 1324 del 2022; conf. Cass. n. 2033del 2022)» (Cass. n. 37186/2022).5. Il terzo motivo, che denuncia violazione di norme di legge conriferimento alla supposta irritualità delle notifiche a mezzo pecin quanto eseguite da indirizzi pec non risultanti da pubblicielenchi, prima ancora che infondato come da giurisprudenza diNumero registro generale 13963/2021legittimità ormai consolidata (ex multis Cass. n. 22545/2025 eN umero sezionale 2432/2026Numero di raccolta generale 20512/2026precedenti ivi richiamati), è inammissibile, stante il tenore delDlaat a pubblicazione 17/06/2026decisione, con la quale non si confronta e che non aggredisce,laddove la Corte afferma: che “sono state prodotte tutte lenotificazioni dei predetti avvisi regolarmente effettuate a mezzoposta raccomandata ed elettronica (pec) presso l’indirizzodigitale dell’opponente risultante dal registro delle imprese”;che “la consegna telematica ha prodotto il risultato dellaconoscenza dell’atto e determinato il raggiungimento delloscopo legale, tant’è che la stessa falegnameria non nega chel’indiritto pec utilizzato dall’ente notificatore corrisponda aquello certificato”; che, “in ogni caso, se avesse volutocensurare la irritualità di tale notificazione (per vizi propri)avrebbe dovuto proporre tempestivamente opposizione agli attiesecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.”.6.Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con condannaal pagamento delle spese secondo soccombenza, come liquidatein dispositivo.7.L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo di parte ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass. S.U. n. 4315/2020).La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dilegittimità, che liquida, in € 6000,00 per compensi ed € 200,00per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori come perlegge, quanto ad INPS, ed in € 6000,00 per compensi oltreNumero registro generale 13963/2021spese prenotate a debito, quanto ad Agenzia delle Entrate -N umero sezionale 2432/2026Numero di raccolta generale 20512/2026Riscossione. Data pubblicazione 17/06/2026Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, dàversamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 maggio2026.La Presidente