CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2026
Cassazione n. 35136/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a LOCRI il 30/10/1971 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2026 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 23 marzo 2026, il GIP del Tribunale di Brescia, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] per i reati contestatigli (di cui agli artt. 73, commi 1, 4, e 80, d.P.R. n. 309 del 1990) la pena di anni cinque di reclusione ed euro 32.000,00 di multa ed a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati a lui ascritti (di cui all' art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990), ritenuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e sulla recidiva, la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed Euro 15.000 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso detta sentenza, lamentando vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 309/1990 in quanto lo stesso si era spogliato dell'arma prima di venire in possesso dello stupefacente. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso detta sentenza, deducendo ai sensi dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. l'insufficienza della motivazione con particolare riferimento alla mancata esclusione della recidiva contestata. La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con motivi aggiunti con cui chiede la riassegnazione del processo ad altra Sezione della Corte di Cassazione. 3. Entrambi i ricorsi sono inammissibili per indeducibilità delle descritte censure, che non rientrano fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Con riguardo alla doglianza formulata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge nella qualificazione del fatto di cui alla sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, a fronte della detenzione da parte dei due imputati rispettivamente di kg. 110 e 45 lordi di hashish) Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Rv. 264153). 2Nella specie la contestazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 lett. d) d.p.r. n. 309 del 1990 non rientra nei limiti come sopra evidenziati. 4. In conclusione entrambi i ricorsi sono inammissibili. Segue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P P.Q.M