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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 25 gennaio 2024

Cassazione n. 34474/2024

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da

1. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Lodi nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi ha impugnato l'ordinanza con cui lo stesso Tribunale ha dichiarato la nullità - ad eccezione che per il reato contestato al capo e) -del decreto di citazione a giudizio emesso nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] per I"omessa notifica" dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Dall'ordinanza impugnata si evince che la nullità è stata dichiarata per essere stato notificato l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. per tutti i capi di imputazione oggetto del processo all'Avv. d'ufficio [OSCURATO:PERSONA], laddove invece: a) questi era stato nominato solo per il capo e); b) per i fatti contestati ai capi al) e c), era stata nominata difensore d'ufficio l'Avv.ta [OSCURATO:PERSONA], presso la quale era stato eletto domicilio; c) per i restanti reati non era intervenuta nessuna nomina.

2. Con il ricorso sono stati articolati due motivi.

2.1. Con il primo si deduce l'abnormità del provvedimento.

Assume il Procuratore ricorrente di avere disposto il 27.1.2023 la riunione per la trattazione congiunta di quattro autonomi procedimenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e che in pari data era stato depositato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari - per tutti i sei reati per cui si procedeva - poi notificato all'indagato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore d'ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato solo per i fatti accaduti il 22.11.2022.

Secondo il Procuratore, l'ordinanza impugnata sarebbe abnorme perché la notifica - per tutti i reati - dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari all'avv. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe leso alcun diritto dell'imputato, considerando che l'Avv. ta Bricconi non aveva svolto nessuna attività difensiva e aveva rinunciato alla domiciliazione presso il suo studio.

La Corte di cassazione, si aggiunge, avrebbe in più occasioni affermato che una nullità è configurabile solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa e che sarebbe legittimo designare un nuovo difensore rispetto a quello originariamente scelto allorquando questi non abbia svolto nessuna attività.

Tali principi assumerebbero rilievo nel caso di specie, tenuto conto che non si sarebbe trattato di un avvicendamento tra due difensori, ma della individuazione di un unico difensore per più fatti riuniti.

2.2. Con il secondo motivo di deduce vizio di motivazione in relazione ai fatti diversi rispetto a quelli per i quali vi era la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile.

2. La giurisprudenza della Corte di cassazione è consolidata nell'affermare, in conformità al principio di tassatività delle impugnazioni, che l'atto processuale è abnorme, e dunque ricorribile immediatamente in sede di legittimità, se adottato in carenza del relativo potere (cioè nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale - carenza di potere in astratto -) ovvero se vi è una deviazione funzionale del provvedimento rispetto allo scopo previsto dal modello legale (ossia, nell'ipotesi di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, che si pone completamente al di fuori dei casi consentiti - carenza di potere in concreto).

È affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, quanto quello funzionale, quando cioè il provvedimento, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (in questo senso, in generale, Sez.

U, n. 26/00 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez.

U, n. 17/98 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; conf., in seguito, Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243599).

Non è abnorme l'atto che, pur illegittimo- perché espressione di un potere male esercitato - non è avulso dal sistema processuale, in quanto espressione di un potere comunque riconosciuto al giudice dall'ordinamento, dovendosi parlare, in questo caso, di un regresso o di una stasi "consentite"».

In particolare, le Sezioni unite della Corte hanno di recente confermato che la categoria dell'abnormità presenta carattere eccezionale e derogatorio rispetto al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, sancito dall'art. 568 cod. proc. pen., mantenuto inalterato nel suo testo anche dopo la riforma introdotta con la legge 23 4 giugno 2017, n. 103, ed al numero chiuso delle nullità deducibili secondo la previsione dell'art. 177 cod. proc. pen.

La categoria dell'abnormità è riferibile dunque alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti: "la sua eccezionalità e residualità nel panorama delle forme di tutela accessibili impone di distinguerne l'ambito concettuale, da un lato, dalle anomalie dell'atto irrilevanti perché innocue, dall'altro, dalle situazioni di contrasto del pronunciamento giudiziale con singole norme processuali, la cui violazione sia rinforzata dalla previsione della nullità.

Sotto il primo profilo, è ininfluente e non riconducibile all'abnormità quell'atto, pur compiuto al di fuori degli schemi legali o per finalità diverse da quelle che legittimano l'esercizio della funzione, che sia superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza ed avere eliminato l'interesse alla sua rimozione.

Quanto al secondo aspetto, l'incompatibilità della decisione con una o più disposizioni di legge processuale vizia l'atto per mancata applicazione o errata interpretazione del referente normativo e ne determina l'illegittimità, che, se ciò sia prescritto, viene sanzionata in termini di nullità" (così, Sez.

U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715).3.

Dalla delineata evoluzione della giurisprudenza delle Sezioni Unite si possono, dunque, trarre due conclusioni: una, più generale, nel senso che la giurisprudenza ha progressivamente ristretto l'ambito di applicazione della categoria dell'abnormità funzionale, in particolare evidenziando, per la sua configurabilità, la necessità di una stasi processuale; una, più specifica, nel senso che la stasi processuale rilevante ai fini dell'abnormità si determina quando il processo non può proseguire, se non attraverso il compimento di un atto nullo da parte del pubblico ministero (Sez.

U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807).

4. In tale contesto il ricorso del Procuratore rivela la sua inammissibilità.

Nel caso di specie, non è configurabile una ipotesi di abnormità strutturale dell'atto, avendo fatto uso il Tribunale - correttamente o meno - di un potere - quello di dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio conseguente alla nullità della notifica dell'avviso di conclusioni dell'avviso delle indagini preliminari - che la legge gli attribuisce; un uso del potere in una situazione processuale - in dibattimento, nel contraddittorio tra le parti - consentito dalla legge e che non si pone affatto completamente al di fuori dei casi consentiti.

Non è configurabile nemmeno una ipotesi di abnormità funzionale, essendosi nella specie realizzata una regressione- conseguente alla dichiarazione di nullità- fisiologica, che non determina un stasi del procedimento, ben potendo questo proseguire attraverso il compimento di un atto fisiologico, quello, cioè, di procedere alla rinnovazione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, previa regolarizzazione della confusa situazione processuale (sul tema in fattispecie sovrapponibile, Sez.

U, Toni, cit.) P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da 1. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Lodi nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi ha impugnato l'ordinanza con cui lo stesso Tribunale ha dichiarato la nullità - ad eccezione che per il reato contestato al capo e) -del decreto di citazione a giudizio emesso nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] per I"omessa notifica" dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Dall'ordinanza impugnata si evince che la nullità è stata dichiarata per essere stato notificato l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. per tutti i capi di imputazione oggetto del processo all'Avv. d'ufficio [OSCURATO:PERSONA], laddove invece: a) questi era stato nominato solo per il capo e); b) per i fatti contestati ai capi al) e c), era stata nominata difensore d'ufficio l'Avv.ta [OSCURATO:PERSONA], presso la quale era stato eletto domicilio; c) per i restanti reati non era intervenuta nessuna nomina. 2. Con il ricorso sono stati articolati due motivi. 2.1. Con il primo si deduce l'abnormità del provvedimento. Assume il Procuratore ricorrente di avere disposto il 27.1.2023 la riunione per la trattazione congiunta di quattro autonomi procedimenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e che in pari data era stato depositato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari - per tutti i sei reati per cui si procedeva - poi notificato all'indagato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore d'ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato solo per i fatti accaduti il 22.11.2022. Secondo il Procuratore, l'ordinanza impugnata sarebbe abnorme perché la notifica - per tutti i reati - dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari all'avv. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe leso alcun diritto dell'imputato, considerando che l'Avv. ta Bricconi non aveva svolto nessuna attività difensiva e aveva rinunciato alla domiciliazione presso il suo studio. La Corte di cassazione, si aggiunge, avrebbe in più occasioni affermato che una nullità è configurabile solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa e che sarebbe legittimo designare un nuovo difensore rispetto a quello originariamente scelto allorquando questi non abbia svolto nessuna attività. Tali principi assumerebbero rilievo nel caso di specie, tenuto conto che non si sarebbe trattato di un avvicendamento tra due difensori, ma della individuazione di un unico difensore per più fatti riuniti. 2.2. Con il secondo motivo di deduce vizio di motivazione in relazione ai fatti diversi rispetto a quelli per i quali vi era la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. 2. La giurisprudenza della Corte di cassazione è consolidata nell'affermare, in conformità al principio di tassatività delle impugnazioni, che l'atto processuale è abnorme, e dunque ricorribile immediatamente in sede di legittimità, se adottato in carenza del relativo potere (cioè nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale - carenza di potere in astratto -) ovvero se vi è una deviazione funzionale del provvedimento rispetto allo scopo previsto dal modello legale (ossia, nell'ipotesi di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, che si pone completamente al di fuori dei casi consentiti - carenza di potere in concreto). È affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, quanto quello funzionale, quando cioè il provvedimento, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (in questo senso, in generale, Sez. U, n. 26/00 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17/98 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; conf., in seguito, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243599). Non è abnorme l'atto che, pur illegittimo- perché espressione di un potere male esercitato - non è avulso dal sistema processuale, in quanto espressione di un potere comunque riconosciuto al giudice dall'ordinamento, dovendosi parlare, in questo caso, di un regresso o di una stasi "consentite"». In particolare, le Sezioni unite della Corte hanno di recente confermato che la categoria dell'abnormità presenta carattere eccezionale e derogatorio rispetto al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, sancito dall'art. 568 cod. proc. pen., mantenuto inalterato nel suo testo anche dopo la riforma introdotta con la legge 23 4 giugno 2017, n. 103, ed al numero chiuso delle nullità deducibili secondo la previsione dell'art. 177 cod. proc. pen. La categoria dell'abnormità è riferibile dunque alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti: "la sua eccezionalità e residualità nel panorama delle forme di tutela accessibili impone di distinguerne l'ambito concettuale, da un lato, dalle anomalie dell'atto irrilevanti perché innocue, dall'altro, dalle situazioni di contrasto del pronunciamento giudiziale con singole norme processuali, la cui violazione sia rinforzata dalla previsione della nullità. Sotto il primo profilo, è ininfluente e non riconducibile all'abnormità quell'atto, pur compiuto al di fuori degli schemi legali o per finalità diverse da quelle che legittimano l'esercizio della funzione, che sia superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza ed avere eliminato l'interesse alla sua rimozione. Quanto al secondo aspetto, l'incompatibilità della decisione con una o più disposizioni di legge processuale vizia l'atto per mancata applicazione o errata interpretazione del referente normativo e ne determina l'illegittimità, che, se ciò sia prescritto, viene sanzionata in termini di nullità" (così, Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715).3. Dalla delineata evoluzione della giurisprudenza delle Sezioni Unite si possono, dunque, trarre due conclusioni: una, più generale, nel senso che la giurisprudenza ha progressivamente ristretto l'ambito di applicazione della categoria dell'abnormità funzionale, in particolare evidenziando, per la sua configurabilità, la necessità di una stasi processuale; una, più specifica, nel senso che la stasi processuale rilevante ai fini dell'abnormità si determina quando il processo non può proseguire, se non attraverso il compimento di un atto nullo da parte del pubblico ministero (Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807). 4. In tale contesto il ricorso del Procuratore rivela la sua inammissibilità. Nel caso di specie, non è configurabile una ipotesi di abnormità strutturale dell'atto, avendo fatto uso il Tribunale - correttamente o meno - di un potere - quello di dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio conseguente alla nullità della notifica dell'avviso di conclusioni dell'avviso delle indagini preliminari - che la legge gli attribuisce; un uso del potere in una situazione processuale - in dibattimento, nel contraddittorio tra le parti - consentito dalla legge e che non si pone affatto completamente al di fuori dei casi consentiti. Non è configurabile nemmeno una ipotesi di abnormità funzionale, essendosi nella specie realizzata una regressione- conseguente alla dichiarazione di nullità- fisiologica, che non determina un stasi del procedimento, ben potendo questo proseguire attraverso il compimento di un atto fisiologico, quello, cioè, di procedere alla rinnovazione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, previa regolarizzazione della confusa situazione processuale (sul tema in fattispecie sovrapponibile, Sez. U, Toni, cit.) P.Q.M.
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