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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 41899/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( AFGHANISTAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ n. 19039/21 Khan [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di riformava parzialmente la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato, diversamente qualificando il reato contestato in quello di cui ali' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e riducendo conseguentemente la pena, con le già concesse attenuanti generiche, a mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa; che il difensore lamenta la violazione di legge nonché il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; che, quanto alla causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte territoriale ne ha adeguatamente valutato la mancanza dei presupposti, evidenziando il dato ponderale significativo nel range delle ipotesi lievi; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( AFGHANISTAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ n. 19039/21 Khan [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di riformava parzialmente la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato, diversamente qualificando il reato contestato in quello di cui ali' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e riducendo conseguentemente la pena, con le già concesse attenuanti generiche, a mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa; che il difensore lamenta la violazione di legge nonché il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; che, quanto alla causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte territoriale ne ha adeguatamente valutato la mancanza dei presupposti, evidenziando il dato ponderale significativo nel range delle ipotesi lievi; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41899/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris