CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14612/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il delitto di furto aggravato in abitazione; Considerato che l'imputato censura la decisione per aver omesso di dichiarare la prescrizione, assumendo che due rinvii considerati idonei a sospenderne il decorso sarebbero stati determinati dall'assenza del teste e, dunque, il relativo periodo non avrebbe dovuto essere scomputato dal periodo rilevante per la prescrizione del predetto delitto; Rilevato che dall'esame degli atti del fascicolo risulta che detti rinvii sono stati disposti, l'uno, quello del 23 maggio 2017, per l'adesione del difensore all'astensione delle udienze proclamata dal Consiglio dell'ordine e l'altro, quello del 9 gennaio 2023, per impedimento del difensore; Considerato che, pertanto, a differenza di quanto assunto dal ricorrente, la prescrizione è maturata solo dopo la pronuncia di secondo grado, il 15 novembre 2023, e che tale circostanza è irrilevante a fronte della proposizione di un ricorso inammissibile perché fondato esclusivamente sul motivo esaminato afferente la prescrizione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d