CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 32720/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEsaminato il ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte diappello di Catania ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dalTribunale di Catania il 3 maggio 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato di cui all’art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso il22 giugno 2020;rilevato che il ricorrente ha eccepito vizio di motivazione in ordine al diniegodelle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena;ritenuto che le doglianze, ripetitive dei motivi di appello, sonomanifestamente infondate;ritenuto, in particolare, che la Corte di appello ha confermato il diniego delledell’imputato, della persistente pericolosità sociale, dell'assenza di elementisintomatici di un percorso di resipiscenza, applicando correttamente ilconsolidato principio di diritto, secondo cui «in tema di attenuanti generiche, ilgiudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabilein sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen.,considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269);rilevato che anche la dosimetria della pena (mesi tre di arresto) risultacongruamente e specificamente motivata in relazione ai parametri di cui all’art.133 cod. pen., avuto riguardo alla gravità della condotta, posta in essere incostanza della misura di prevenzione;considerato che alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]