CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 28947/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 novembre 2021, la Corte di appello di Palermo, ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica, nei confronti della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che la condannava, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624,625 n2. cod. pen. L'accusa ha ad oggetto il furto aggravato di energia elettrica, dal marzo 2010 al dicembre 2013 per un importo di euro 3915,00 in relazione alla fornitura dell'immobile dalla stessa occupato. i 2.Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett c) cod. proc. pen. per violazione di legge processuale con riferimento alla notifica del decreto di citazione del giudizio di primo grado al difensore. In particolare, il ricorrente lamenta la nullità delle sentenze di primo e secondo grado attesa la nullità della notifica del decreto di citazione al difensore. Infatti la notifica sarebbe avvenuta attraverso la consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario senza che a siffatta forma di notifica sia seguita la spedizione di ulteriore raccomandata. Il rigetto contenuto nella sentenza impugnata di siffatta doglianza, già proposta nell'atto di appello, non ha consentito l'intervento del difensore nel processo e ha determinato una nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen.. 2.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett. b) c.p.p. per violazione di legge processuale con riferimento alla notifica del decreto di citazione del giudizio di primo grado alla imputata. In particolare, il ricorrente lamenta la nullità delle sentenze di primo e secondo grado attesa la nullità della notifica del decreto di citazione alla imputata. Infatti la notifica sarebbe avvenuta attraverso la cd. compiuta giacenza. E' evidente, ritiene il ricorrente, che la imputata non abbia avuto conoscenza del processo. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla Piazza ai verificatori all'atto dell'accesso presso la abitazione. Le dichiarazioni raccolte in sede amministrativa non sarebbero utilizzabili in quanto acquisite senza le garanzie difensive come indicato nel'art.220 disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 1.1. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che: -In data 29/09/2017 la notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta, attraverso il servizio postale mediante consegna del plico a " incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti". - In data 19/01/2018, udienza durante la quale è dichiarata l'assenza della ricorrente, è presente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di delega orale. Correttamente la sentenza impugnata, richiamando le motivazioni della sentenza di primo grado ha respinto il motivo di appello dal momento che il decreto di citazione è stato regolarmente consegnato, come risulta dall'avviso di ricevimento a persona dello studio professionale incaricata alla ricezione, qualifica del ricevente che deve ritenersi assistita da pubblica fede sino a querela di falso. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la sottoscrizione, contenuta nell'avviso di ricevimento della raccomandata postale, in quanto contenuta in un atto pubblico, fa piena prova della eseguita notificazione della identità della persona alla quale è stato consegnato il piego e che ha sottoscritto l'atto. Altresì consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale, «in difetto di proposizione di querela di falso, infatti, deve ritenersi riconducibile all'imputato la firma apposta sull'avviso di ricezione della raccomandata relativa alla notifica dell'atto in questione, con conseguente correlata conoscenza dell'atto stesso» (così Sez. 2, n.9544 del 19/02/2020, Bianchi, Rv.278512; Sez.2 n. 33870 del 18/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277026; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 5, n. 1455 del 20/12/2018, dep. 2019, Guzzi, n.m.; Sez. 3, 17506 del 3/10/2018, dep. 2019, Pieri, n.m.; Sez. 3, n. 7865 del 12/01/2016, Vecchi, Rv. 266279; Sez. 6, n. 47164 del 05/11/2013, Kandji, Rv. 257267). Manifestamente infondata la doglianza del ricorrente allorquando, a sostegno della nullità della notifica, indica quale conseguenza derivante dal mancato adempimento la mancata conoscenza del processo da parte del difensore di fiducia: come evidenziato, la prima udienza dibattimentale si è svolta alla presenza di un sostituto processuale, circostanza questa da considerarsi chiaro indice rivelatore dell'avvenuta conoscenza. 2.2 Anche il secondo motivo di ricorso è da considerarsi inammissibile in quanto generico. Il difensore lamenta che in ragione della avvenuta notifica del decreto di citazione all'imputata con le modalità della compiuta giacenza, la ricorrente non avrebbe avuto conoscenza del giudizio di primo e di secondo grado.Non articola tuttavia specifiche censure sulle modalità con le quali è avvenuta la notifica, lamentando unicamente che da siffatte modalità di notifica la sua assistita non avrebbe avuto conoscenza del processo. Siffatta doglianza risulta, tuttavia, aspecifica non confrontandosi con la circostanza che l'imputata era assistita da un difensore di fiducia, mentre come affermato da questa Corte in tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole è esclusa nei casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali la nomina di un difensore di fiducia sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico. (Sez.2, n.34041 del 20/11/2020, Rv.280305). 2.2.2 Manifestamente infondato e dunque inammissibile il motivo di ricorso in relazione alla mancata conoscenza del giudizio di secondo grado laddove il decreto di citazione è stato notificato proprio alla ricorrente come si evince dagli atti consultati dal Collegio in ragione dell'eccepito error in procedendo. 3. Il terzo motivo è anche esso inammissibile per plurime ragioni. 3.1 In primo luogo, come affermato dalle Sezioni unite, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Il ricorrente si è sottratto a quest'ultimo onere, il che rende il motivo generico. 3.2. A ciò si aggiunga che, quanto all'art.63 cod. proc. pen., il ricorso neppure si confronta con il rilievo del giudice di appello circa la sua applicabilità solo all'autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria; quanto all'art.220 disp. Att. Cod. proc. pen., il ricorso non articola alcuna deduzione in ordine alla riconoscibilità nel caso di specie di "un rapporto istituzionalizzato di sovraordinazione gerarchica" ovvero di "un esercizio di pubblici poteri di sorveglianza" ossia dei profili applicativi della norma così come delineati da Sez. U., n.45477 del 28/11/2001, Raineri, Rv.220291; il che rende anche sotto questo profilo aspecifico il motivo. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa