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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18222/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 20/10/2023 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza in data 05/07/2022 del Tribunale di Torino, con la quale la ricorrente era stata dichiarata responsabile dei reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs 74/2000 e condannata alla pena ritenuta di giustizia.

Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità.

Ritenuto che il motivo è inammissibile, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (Si veda, in particolare, pag.6 e 7, ove la Corte di appello evidenzia e valuta gli elementi di fatto dimostrativi della sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 20/10/2023 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza in data 05/07/2022 del Tribunale di Torino, con la quale la ricorrente era stata dichiarata responsabile dei reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs 74/2000 e condannata alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Ritenuto che il motivo è inammissibile, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (Si veda, in particolare, pag.6 e 7, ove la Corte di appello evidenzia e valuta gli elementi di fatto dimostrativi della sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 18222/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris