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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 27113/2023

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A MO7 --[OSCURATO:PERSONA]-2 i sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] la CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del 01/12/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 II Tribunale di Bergamo, con sentenza in data 1 dicembre 2022, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 10 di reclusione ed C 200,00 di multa perché ritenuta colpevole del delitto di truffa continuata. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Brescia deducendo, con unico motivo, inosservanza od erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62 bis cod.pen. e mancanza della motivazione guanto agli aumenti per continuazione che la impugnata pronuncia non aveva indicato così derivandone una pena illegale. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

Ed invero una prima violazione sussiste quanto alla concessione delle attenuanti generiche che il giudice di primo grado non ha in alcun modo motivato né in relazione ai presupposti che con riferimento al giudizio di comparazione in termini di equivalenza con la contestata aggravante.

Ulteriore vizio sussiste poi in ordine alla determinazione della pena ed agli aumenti per continuazione avendo il giudice stabilito una sanzione finale di mesi 10 di reclusione senza né stabilire la pena base né gli aumenti per continuazione e ciò pur a fronte della contestazione di truffa continuata; al proposito va ricordato come secondo il recente orientamento delle Sezioni Unite in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite; in motivazione tuttavia la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01).

E nel caso in esame a fronte della determinazione della pena nella misura di mesi 10 di reclusione per tutti i reati ritenuti in continuazione, l'impugnata pronuncia non appare avere indicato alcun criterio sulla base del quale avere effettuato il suddetto calcolo mancando anche della specificazione della ipotesi base e delle ipotesi valutate quali reati satellite.

Alla luce delle predette considerazioni l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice di primo grado trattandosi di sentenza di condanna e pertanto non appellabile da parte del Procuratore Generale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo in diversa composizione.

Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 17 maggio 2023 L CONSIGLIER ., g te,itaLv(A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A MO7 --[OSCURATO:PERSONA]-2 i sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] la CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del 01/12/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 II Tribunale di Bergamo, con sentenza in data 1 dicembre 2022, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 10 di reclusione ed C 200,00 di multa perché ritenuta colpevole del delitto di truffa continuata. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Brescia deducendo, con unico motivo, inosservanza od erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62 bis cod.pen. e mancanza della motivazione guanto agli aumenti per continuazione che la impugnata pronuncia non aveva indicato così derivandone una pena illegale. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto. Ed invero una prima violazione sussiste quanto alla concessione delle attenuanti generiche che il giudice di primo grado non ha in alcun modo motivato né in relazione ai presupposti che con riferimento al giudizio di comparazione in termini di equivalenza con la contestata aggravante. Ulteriore vizio sussiste poi in ordine alla determinazione della pena ed agli aumenti per continuazione avendo il giudice stabilito una sanzione finale di mesi 10 di reclusione senza né stabilire la pena base né gli aumenti per continuazione e ciò pur a fronte della contestazione di truffa continuata; al proposito va ricordato come secondo il recente orientamento delle Sezioni Unite in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite; in motivazione tuttavia la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01). E nel caso in esame a fronte della determinazione della pena nella misura di mesi 10 di reclusione per tutti i reati ritenuti in continuazione, l'impugnata pronuncia non appare avere indicato alcun criterio sulla base del quale avere effettuato il suddetto calcolo mancando anche della specificazione della ipotesi base e delle ipotesi valutate quali reati satellite. Alla luce delle predette considerazioni l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice di primo grado trattandosi di sentenza di condanna e pertanto non appellabile da parte del Procuratore Generale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo in diversa composizione. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 17 maggio 2023 L CONSIGLIER ., g te,itaLv(A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DE
Sentenza Cassazione n. 27113/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris