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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2024

Cassazione n. 10047/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrono disgiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 15 marzo 2023, che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Brindisi per il concorso nel delitto di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.nn.2,5,7bis cod. pen.; -Considerato che il primo motivo (comune) - con il quale i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità degli imputati e alla condizione di procedibilità- è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; sulla improcedibilità in particolare, il motivo è anche manifestamente infondato, in quanto la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 bis cod. pen., rende il reato procedibile d'ufficio e la sua sussistenza è congruamente motivata in fatto nella sentenza impugnata, nonché chiaramente descritta nella imputazione ( " infrastruttura destinata alla erogazione di energia"); -Rilevato che il secondo e ultimo motivo (comune) - con il quale i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva e delle circostanze aggravanti- è manifestamente infondato perché nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); -Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07 febbraio 2024 Il coiThliere,estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrono disgiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 15 marzo 2023, che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Brindisi per il concorso nel delitto di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.nn.2,5,7bis cod. pen.; -Considerato che il primo motivo (comune) - con il quale i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità degli imputati e alla condizione di procedibilità- è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; sulla improcedibilità in particolare, il motivo è anche manifestamente infondato, in quanto la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 bis cod. pen., rende il reato procedibile d'ufficio e la sua sussistenza è congruamente motivata in fatto nella sentenza impugnata, nonché chiaramente descritta nella imputazione ( " infrastruttura destinata alla erogazione di energia"); -Rilevato che il secondo e ultimo motivo (comune) - con il quale i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva e delle circostanze aggravanti- è manifestamente infondato perché nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); -Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 febbraio 2024 Il coiThliere,estensore Il
Sentenza Cassazione n. 10047/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris