Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31941/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BRASILE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna a mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 pronunciata dal Tribunale di Parma 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4 L. 110/75.

Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica in quanto il fatto integrerebbe il reato di cui all'art. 707 cod. pen.

Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con il riferimento alla natura e qualità degli oggetti di cui il ricorrente era in possesso (un coltello di lunghezza di 17 cm di cui 7 di lama, un frangivetri, un asta di ferro, oltre che una tronchese e un martello), ha dato conto della potenzialità offensiva degli stessi, fornendo così idonea risposta alla medesima censura formulata nei motivi di appello, ora genericamente reiterata; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BRASILE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna a mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 pronunciata dal Tribunale di Parma 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4 L. 110/75. Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica in quanto il fatto integrerebbe il reato di cui all'art. 707 cod. pen. Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con il riferimento alla natura e qualità degli oggetti di cui il ricorrente era in possesso (un coltello di lunghezza di 17 cm di cui 7 di lama, un frangivetri, un asta di ferro, oltre che una tronchese e un martello), ha dato conto della potenzialità offensiva degli stessi, fornendo così idonea risposta alla medesima censura formulata nei motivi di appello, ora genericamente reiterata; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 31941/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris