CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 luglio 2021
Cassazione n. 37098/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Rilevato che il ricorso è trattato con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta in data 19 giugno 2021 del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Mario avverso l'ordinanza del 17 marzo -14 aprile 2021 del Tribunale del Riesame di Napoli, XII Sezione, Collegio D, di rigetto dell'istanza di riesame proposta contro l'ordinanza del 3 marzo 2021 del GIP presso il Tribunale di Avellino di applicazione all'indagato della custodia cautelare in carcere per fatti di riciclaggio riguardanti autovetture di provenienza furtiva. Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge (artt. 63, comma 2, 192, comma 3, e 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione relativamente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] è contestato il concorso nel riciclaggio delle autovetture [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], Fiat 500 Abarth targata EE 055 BI I e Fiat 500 L targata [OSCURATO:TARGA], di cui rispettivamente ai capi 1), 10) e 12) della rubrica. Il Tribunale osserva che gli addebiti mossi all'indagato sono strettamente collegati alla chiamata in reità del [OSCURATO:PERSONA] ed alle dichiarazioni di LIMONE Pierluigi detto Peppino. Le critiche del ricorrente si appuntano sull'avere il Tribunale ritenuto «le dichiarazioni del coindagato di medesimo reato [OSCURATO:PERSONA] "più attendibili" del "noto pregiudicato" [OSCURATO:PERSONA], in mancanza di riscontri esterni individualizzanti, richiesti dell'articolo 192 c.p.p.». La scarsa attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] emerge dalle dichiarazioni di VERDE Alessandro, in quanto questi ha riferito che, al momento dell'acquisto della [OSCURATO:PERSONA], aveva consegnato un assegno circolare di euro 15.480 al [OSCURATO:PERSONA], il quale invece nelle s.i.t. del 6 settembre 2019 ha negato di avere ricevuto alcunché. Anche le accuse rivolte dal [OSCURATO:PERSONA] all'indagato, circa l'avere il primo acquistato dal secondo le due Fiat 500, appaiono generiche e lacunose. Il Tribunale ha anche omesso di dichiarare, ai sensi dell'art. 63 comma cod. proc. pen., l'inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge (art. 274, lett. c, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione sul requisito dell'attualità del pericolo di recidiva e sull'uso del braccialetto elettronico. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale non tiene in considerazione che le condotte oggetto di procedimento risalgono a due anni prima l'applicazione della misura. Inoltre non compie alcuna valutazione sull'idoneità del braccialetto elettronico a soddisfare le esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, con atto datato 23 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] Mario personalmente, che appone in calce all'atto stesso la propria sottoscrizione autenticata dal difensore, dichiara di rinunciare al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, essendogli nelle more stata concessa la misura degli arresti domiciliari in sostituzione di quella custodiale in atto. Siffatta dichiarazione di rinuncia è rituale. Invero la rinuncia all'impugnazione è un atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, il quale, una volta pervenuto all'autorità competente, produce l'effetto dell'estinzione del gravame, tanto che la revoca della stessa è priva di effetti ed il ricorso va dichiarato inammissibile (Sez. 2, n. 25020 del 17/05/2012, Rv. 253078; Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, Rv. 255671; Sez. 2, n. 42356 del 11/10/2005, Rv. 232744; nel senso che la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue il passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266821). Alla sopravvenuta inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, lì 8 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA]