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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2026

Cassazione n. 13193/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 25, 282, 292, 291-bis, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973, perché deteneva kg 73,400 di TLE; che avverso la sentenza di appello l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, vizi della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., assumendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valorizzato, da un lato, la corretta condotta processuale tenuta dall'imputato e, dall'altro, il considerevole lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato, risalente al 2017.

Considerato che il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza; che infatti la difesa non contesta la corrispondenza tra i motivi di appello riportati nella sentenza impugnata, tra cui non figura una censura sulla particolare tenuità del fatto, e quelli effettivamente proposti; che, in ogni caso, anche dall'atto di appello si evince che nessuna censura riguardava specificamente il profilo dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; che, in ogni caso, il giudice d'appello ha operato una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, evidenziando come il corretto comportamento processuale dell'imputato sia stato apprezzato ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche ma il fatto appaia di oggettiva gravità, alla stregua del non modesto quantitativo di TLE caduto in sequestro, delle modalità di detenzione presso l'abitazione, e tenuto altresì conto della negativa personalità dell'imputato, che annovera la prima condanna per violazioni doganali già nel 2010 e poi numerose altre, dimostrando come quello in esame sia un terreno privilegiato di manifestazione della sua antisocialità (pag. 2 del provvedimento); che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2026.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nio An one DYT O 026 FLE 4,14..itz:

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 25, 282, 292, 291-bis, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973, perché deteneva kg 73,400 di TLE; che avverso la sentenza di appello l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, vizi della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., assumendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valorizzato, da un lato, la corretta condotta processuale tenuta dall'imputato e, dall'altro, il considerevole lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato, risalente al 2017. Considerato che il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza; che infatti la difesa non contesta la corrispondenza tra i motivi di appello riportati nella sentenza impugnata, tra cui non figura una censura sulla particolare tenuità del fatto, e quelli effettivamente proposti; che, in ogni caso, anche dall'atto di appello si evince che nessuna censura riguardava specificamente il profilo dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; che, in ogni caso, il giudice d'appello ha operato una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, evidenziando come il corretto comportamento processuale dell'imputato sia stato apprezzato ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche ma il fatto appaia di oggettiva gravità, alla stregua del non modesto quantitativo di TLE caduto in sequestro, delle modalità di detenzione presso l'abitazione, e tenuto altresì conto della negativa personalità dell'imputato, che annovera la prima condanna per violazioni doganali già nel 2010 e poi numerose altre, dimostrando come quello in esame sia un terreno privilegiato di manifestazione della sua antisocialità (pag. 2 del provvedimento); che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 marzo 2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nio An one DYT O 026 FLE 4,14..itz:
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