CassazionedecretoSezione 6Decisione del 19 ottobre 2022
Cassazione n. 36343/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25935-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via Po n. 12 Ric. 2021 n. 25935 sez. M3 -ud. 19-10-2022 -2- Pec. -controricorrente - avverso la sentenza n. 2110/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ad un decreto ingiutivo intimato dalla società [OSCURATO:PERSONA] 2018 srl per € 541.000 in forza di fideiussione omnibus sottoscritta nell’interesse della società [OSCURATO:SOCIETA] assumendo che la fideiussione era nulla perché stipulata in violazione della normativa antitrust sul divieto di intese concorrenziali di cui all’art. 2 L. 287/90; il Tribunale adito revocò il decreto e condannò l’opponente al pagamento di € 511.000; la Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’appello ritenendo non decisiva la questione della nullità della fideiussione in violazione della normativa antitrust in quanto la clausola nulla, di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c., non rientrava tra quelle nulle per divieto di intese concorrenziali e dunque non tale da inficiare l’intero contratto in quanto, essendo nulla, era sostituita di diritto da norma imperativa; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; ha resistito [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-biscod. proc. civ; Ric. 2021 n. 25935 sez. M3 -ud. 19-10-2022 -3- la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza; Considerato che: con il primo motivo –violazione e falsa applicazione degli artt. 1936 ess. 1418 c.v. art. 2 commi 2, lett. a) e 3 L. 10/10/1990 n. 287 (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. –il ricorrente si duole del fatto che la sentenza non abbia ritenuto nulla la fideiussione stipulata “a valle” di intese nulle perché restrittive della concorrenza; il motivo è infondato; a seguito di S.U. n. 41994 del 30/12/2021 “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sole clausole contrastanti congli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”; con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione degli artt. 1363 c.c. e 1957 c.c. (con riguardo all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.) il ricorrente assume che, per il rispetto del termine ex art. 1597 c.c. è necessaria la domanda giudiziale e non è sufficiente la richiesta stragiudiziale perché “garanzia a prima richiesta” non equivale a deroga all’art. 1957 c.c.; il motivo é inammissibile. La censura é priva di decisività perchè fa riferimento ad una ratio decidendi che non c’è in sentenza. Il giudice del merito Ric. 2021 n. 25935 sez. M3 -ud. 19-10-2022 -4- non ha infatti ritenuto derogato dalla garanzia in questione l’art.1957 c.c.,come erroneamente sostenuto dal ricorrente, ma ha affermato, sul presupposto della natura “a prima richiesta” della garanzia, che l’istanza di cui all’art. 1957 c.c. possa essere integrata anche dalla richiesta stragiudiziale e non necessariamente da una domanda giudiziale, in ciò conformandosi alla giurisprudenza di questa C orte (Cass. n. 22346/2017); conclusivamente il ricorso è rigettato e le spese sono compensate per la metà in ragione della giurisprudenza determinante intervenuta nel corso del giudizio mentre per l’altra metà sono poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, le spese sono compensate per la metà, mentre per l’altra metà sono poste a carico del ricorrente e liquidate per l’intero in € 5000 per compensi, € 200 per esborsi, oltre accessori e spese generali al 15 %. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Co