CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 40410/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Questa Corte, con la sentenza Sez. 1, n. 15617 del 23 marzo 2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 21 luglio 2021 emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Sassari, che, decidendo quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto l'istanza con la quale il ricorrente aveva invocato, ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen., la revoca della sentenza di condanna emessa dallo stesso G.i.p. in data 8 gennaio 2016 (divenuta irrevocabile il 20 novembre 2020) perché ritenuta in contrasto con il decreto di archiviazione emesso in data 27 maggio 2014 nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 4364/2007 R.G.N.R.. Il giudice di merito aveva addotto a sostegno della propria decisione le seguenti ragioni: 1) il decreto di archiviazione, non essendo un provvedimento definitivo, non era idoneo a creare un contrasto tra giudicati, ai fini dell'applicazione dell'art.669 cod. proc. pen.; 2) in ogni caso, i due provvedimenti richiamati non avevano riguardato gli stessi fatti, atteso che il decreto di archiviazione era relativo ad una violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 commessa sino al 13 luglio 2007, mentre la sentenza di condanna aveva preso in considerazione una cessione di sostanze stupefacenti commessa in data 1 settembre 2007. La Corte di legittimità ha ritenuto manifestamente infondati i motivi (due) cui era stato affidato il ricorso principale, affermando che l'archiviazione non avrebbe giammai potuto precludere l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto, perché, alla stregua di quanto insegnato dal diritto vivente (S.U. Donati, n.34655/2005), solo ove per il medesimo fatto si eserciti l'azione penale in due distinti procedimenti si pone un problema di duplicazione del giudizio foriera di possibili contrasti di giudicati, suscettibile di rilevare sotto il profilo della violazione del principio del ne bis in idem (cristallizzato nell'art. 649 cod. proc. pen.), tanto vero che l'art. 669 cod. proc. pen. non ricomprende il decreto di archiviazione tra i provvedimenti che possono determinare il conflitto tra giudicati; ha, invece, ritenuto inammissibile il motivo nuovo, affidato alla memoria in data 9 febbraio 2022, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], col ministero del difensore, ricorre ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la menzionata sentenza articolando un solo motivo, con il quale denuncia l'omesso esame del secondo motivo nuovo di ricorso, presentato tramite PEC in data 2 marzo 2022 e personalmente in data 7 marzo 2022, neppure implicitamente disatteso; motivo con il quale era stata sollecitata la proposizione dell'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 669 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost, in relazione all'art. 4 del Protocollo VII della CEDU, all'art. 50 della Carta di Nizza e all'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, nella parte in cui non prevede al comma 8 il decreto di archiviazione tra i provvedimenti definitivi di proscioglimento suscettibili di determinare un conflitto con una sentenza di condanna. Richiama, a sostegno della decisività della deduzione, la sentenza Sez. 3, n. 17197 del 10/03/2016, secondo cui, in tema di esecuzione, il disposto di cui all'art. 669, comma 8, cod. proc. pen., relativo al caso che vi sia stata pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, può trovare applicazione qualora la questione del "ne bis in idem" sia stata risolta, solo in via incidentale, negativamente da parte del giudice della cognizione, non assumendo tale decisione efficacia formale di giudicato, e la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, sentenza del 29 giugno 2016 C-486/14 [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il principio del ne bis in idem (sancito all'articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990), letto alla luce dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che una decisione del pubblico ministero che pone fine all'azione penale e conclude definitivamente, salvo riapertura o annullamento, il procedimento di istruzione condotto nei confronti di una persona, senza che siano state irrogate sanzioni, non può essere considerata una decisione definitiva, ai sensi di tali articoli, qualora dalla motivazione di tale decisione risulti che il suddetto procedimento è stato chiuso senza che sia stata condotta un'istruzione approfondita, laddove la mancata audizione della vittima e di un eventuale testimone costituisce un indizio dell'assenza di un'istruzione siffatta. 3. Con memoria in data 31 agosto 2022, il difensore del ricorrente ha meglio lumeggiato le deduzioni di ricorso, richiamando anche la sentenza della Corte EDU, Grande Camera, sentenza 8 luglio 2019, Mihalache c. Romania, che, fornendo una nozione autonoma di "decisione definitiva" sganciata dalle definizioni dei singoli ordinamenti giuridici nazionali, consentirebbe di includere anche il decreto di archiviazione tra le decisioni definitive. 4. In data 2 settembre 2022 lo stesso difensore ha fatto pervenire richiesta di trattazione orale del ricorso, rigettata per tardività dal Presidente titolare di questa Quinta Sezione con provvedimento del 6 settembre 2022, e memoria con la quale ha eccepito la mancata notifica nel termine di 25 giorni liberi anteriori all'udienza della requisitoria del Procuratore Generale presso questa Corte. 5. Con requisitoria tramessa in Cancelleria data 5 settembre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 6. Con ulteriore memoria in data 5 settembre 2022 il difensore del ricorrente ha ulteriormente illustrato quanto già dedotto ed ha replicato alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. E' pacifico approdo della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale non è deducibile ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. la mancata disamina di doglianze non decisive, o che debbono essere considerate implicitamente disattese, in quanto incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima; ne deriva che è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza era invece decisiva, per cui il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Sez. 6, n. 16287 del 10/02/2015, Rv. 263113; Sez. 5, n. 20520 del 20/03/2007, Rv. 236731; Sez. 5, n. 11058 del 10/12/2004 - dep. 22/03/2005, Rv. 231206). 2.2. Nel caso all'esame, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione in diritto sottopostale, rilevando che il decreto di archiviazione non poteva essere configurato alla stregua di un provvedimento definitivo di proscioglimento, come tale suscettibile di rilevare ai sensi dell'art. 669, comma 8, cod. proc. pen., tanto argomentando sulla base dell'insegnamento impartito dal diritto vivente (S.U. Donati, n.34655/2005); donde, non si è soffermata sulla seconda delle rationes decidendi contenute nell'ordinanza impugnata, ossia quella secondo la quale i due provvedimenti richiamati dall'istante non avevano riguardato gli stessi fatti, «atteso che il decreto di archiviazione era relativo ad una violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 commessa sino al 13 luglio 2007, mentre la sentenza di condanna aveva preso in considerazione una cessione di sostanze stupefacenti commessa in data 1 settembre 2007». 3. Orbene quello della mancanza di identità del fatto oggetto dei provvedimenti in potenziale conflitto è certamente argomento decisivo, atto a rendere la questione di illegittimità costituzionale, di cui si era sollecitata la proposizione, manifestamente irrilevante, posto che la norma di cui all'art. 669 cod. proc. pen. presuppone l'esistenza di più provvedimenti divenuti irrevocabili pronunciati «contro la stessa persona per il medesimo fatto». Profilo essenziale, dunque, questo, del quale il ricorrente non si è fatto per nulla carico, essendosi limitato, sia nel ricorso che nelle successive memorie, a disquisizioni generiche, perché prive di addentellati concreti alla regiudicanda considerata nella sua interezza. 4. Quanto detto comporta l'inapplicabilità del rimedio straordinario invocato e conduce alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a fav